CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 25/03/2026 emessa del Tribunale di Marsala; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce la mancata motivazione dell'insussistenza di cause di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. Ob(pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MIL 3126 FUN 0, [OSCURATO:PERSONA] Dott. iirseppina Ciritnele