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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42240/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27/05/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. n. 152/2006, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza gli imputati, propongono, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione.

2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 183 d.

Igs. n. 152/2006.

Sostengono, in particolare, che la decisione impugnata ha erroneamente qualificato la condotta in contestazione come «deposito incontrollato» di rifiuti, laddove nel caso di specie ricorreva una ipotesi di «deposito temporaneo», che non richiede autorizzazione preventiva, essendo i rifiuti provenienti da attività di ristrutturazione edilizia di un immobile adiacente alle abitazioni degli imputati.

Manca, inoltre, il requisito della «non occasionalità» della condotta, necessario per la perfezione della fattispecie criminosa.

2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 256 d.

Igs. n. 152/2006.

Sostengono, in particolare, che nel caso di specie, a tutto voler concedere, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 255 d.

Igs. 152/2006, trattandosi di attività posta in essere non da titolare di impresa o ente (come previsto dall'articolo 256, comma 2), ma da soggetto privato.

Inoltre, il trasporto sul luogo dell'abbandono non avrebbe rilevanza propria, trattandosi di attività preliminare all'abbandono.

2.3. Con il terzo motivo, la sola [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 533, 546, 125, 192 cod. proc. pen.

Sostiene, in particolare, che i magistrati di appello hanno condannato la ricorrente sulla base di mere presunzioni, ritenendo la sua partecipazione al reato provata sulla base della mera titolarità delle particelle catastali su cui sono stati rinvenuti i rifiuti.

Manca, al contrario, ogni prova della partecipazione della stessa alla commissione del reato.

2.4. Con il quarto motivo, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 131-bis cod. pen..

Ritengono che la motivazione di diniego dei giudici di appello, radicata sulla quantità dei rifiuti abbandonati, sia in insanabile contrasto con quella del Tribunale di Brindisi, che proprio in ragione del quantitativo esiguo di rifiuti aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche.

2.5. Con il quinto e ultimo motivo, i ricorrenti lamentano l'intervenuta prescrizione del reato alla data del deposito del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA], infondato per quanto concèrne la Mastrovito, la condanna nei cui confronti va tuttavia annullata senza rinvio per prescrizione.

2. Preliminarmente, il Collegio rammenta come in caso di c.d.

«doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze.

In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez.

II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez.

III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».

Nel caso di specie sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado con il medesimo percorso motivazionale.

3. Scendendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile, in quanto costituisce pedissequa reiterazione di analogo motivo di appello, motivatamente respinto dai giudici di seconda cura. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come ai due imputati fosse originariamente contestato il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), seppure nella lettera della contestazione si parlasse di realizzazione di una discarica abusiva.

Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della contestazione, escludendo che si trattasse di una discarica e ritenendo che «è il risultato provato, in primo luogo ... che nelle particelle indicate in contestazione, propri o comunque di pertinenza di entrambi gli imputati, ivi conviventi, siano stati raccolti, depositati e stoccati in maniera incontrollata e non occasionale, e sostanzialmente abbandonati i rifiuti indicati in contestazione anche speciali e pericolosi, verosimilmente feriti anche dall'esterno dato il carattere variegato degli stessi è data anche la loro quantità (numerosi infissi, bombole del gas, traversine ferroviarie, materiale ferroso vario arrugginito, blocchi prefabbricati di cemento ecc.)».

Nell'escludere la realizzazione di una discarica, il Tribunale ha ritenuto sussistente «un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, non occasionale, precisamente di raccolta, deposito e stoccaggio incontrollato di rifiuti, inquadrabile nel primo comma dell'articolo 256 citato, lettera a) e b) vista la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi».

La Corte di appello, a sua volta, ha ritenuto che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della disciplina del «deposito temporaneo», sia in riferimento al deposito presso il luogo di produzione (v. le traversine ferroviarie rinvenute tra i rifiuti), sia in riferimento al raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee, nel caso di specie mancante posto che i rifiuti erano ammassati alla rinfusa.

Ha inoltre escluso (pag. 4) che il fatto potesse essere ricondotto alla fattispecie del «deposito incontrollato».

Secondo la Corte territoriale, infatti, «gli imputati sono stati sorpresi a raccogliere e gestire i rifiuti in assenza di idonea e preliminare autorizzazione ... per la tipologia ed il numero dei rifiuti, nonché per le condizioni in cui essi venivano trovati, deve escludersi una condotta occasionale e circoscritta temporalmente».

Né l'imputato avrebbe adempiuto, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte territoriale (che il Collegio condivide e ribadisce), all'onere di allegazione circa la sussistenza delle condizioni di liceità del deposito temporaneo (v., ex multis, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], n.m.: «l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183 del d.lgs.n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria»).

Con l'ampia motivazione fornita dalla Corte distrettuale il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre una qualificazione giuridica del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici del merito.

Quanto poi alla natura «non occasionale» della condotta, desunta dai giudici del merito dalla natura eterogenea dei rifiuti e della vetustà di alcuni rifiuti, trattasi di giudizio di fatto non suscettibile di sindacato di legittimità.

Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità.

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Come visto nel paragrafo che precede, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 256, comma 2, lettere a) e b), del d.

Igs. 152/2006, e non anche il comma 2 della medesima disposizione.

Anche in questo caso, il motivo di ricorso riproduce pedissequamente l'analogo motivo di appello senza aggiungere alcunché, se non la ritenuta natura «preparatoria e preliminare» delle operazioni di gestione dei rifiuti rispetto a quella dell'asserito abbandono.

Deduzione, quest'ultima, manifestamente infondata, stante la assoluta eterogeneità delle due fattispecie.

Sarebbe, del resto, irragionevole ritenere che la gestione abusiva di rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio), prevista quale reato, possa diventare non punibile se connessa ad una condotta (quella dell'articolo 255 d.

Igs. 152/2006) sanzionata solo in via amministrativa.

Anche tale motivo è quindi privo di specificità e, quindi, inammissibile.

5. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] premette che il motivo lamenta una violazione di legge, laddove, al contrario, viene coltivato come vizio di motivazione.

In ogni caso, la Corte di appello, e prima di lei il Tribunale, respingono l'analoga doglianza avanzata con le conclusioni di primo grado e i motivi di appello, ritenendo (pag. 3 sentenza impugnata) che «quanto alla responsabilità della Mastrovito, questa è provata sulla scorta delle seguenti circostanze.

Sulle particelle in cui erano indistintamente distribuiti i rifiuti di ogni genere, insisteva anche l'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Mastrovito, nella quale essi vivevano congiuntamente.

Le particelle, quindi, erano di proprietà e di pertinenza di entrambi gli imputati.

A fronte di tale elemento probatorio la difesa ha addotto genericamente la estraneità della Mastrovito senza addurre alcun elemento a sostegno che dimostrasse la esclusiva responsabilità del marito.

Ed anzi, se si volesse accedere alla tesi difensiva che il materiale rinvenuto derivasse dalle opere di manutenzione su un immobile sito sulla stessa particella, ne conseguirebbe che alle opere di manutenzione fosse interessata anche la Mastrovito.

Né riveste alcuna importanza il fatto che non potesse essere stata lei personalmente direttamente a procedere alla collocazione dei rifiuti in ragione dell'età, dovendo ella rispondere anche se avesse incaricato terzi di farlo.

Medesima valenza neutra assume la sottoscrizione della SCIA dal solo [OSCURATO:PERSONA], atteso che - come già detto - i rifiuti rinvenuti sul terreno non risultano collegati tutti alla attività di ristrutturazione dell'immobile (in particolare nessuna assonanza hanno evidentemente con l'attività di ristrutturazione pneumatici, le traversine ferroviarie, il materiale ferroso arrugginito)».

Tale motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria.

Ed infatti, la giurisprudenza della Corte ha escluso la responsabilità «di posizione» del proprietario dell'immobile in riferimento alla diversa ipotesi (espressamente esclusa nel caso di specie) di realizzazione di discarica abusiva (v.

Sez. 3, n. 1517 del 27/11/2018, dep. 2019, D'Agostino, n.m.: «il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti»), mentre nel caso di specie i due imputati sono stati condannati, in concorso, proprio per attività di gestione illecita di rifiuti, svolta su un terreno sito nella medesima particella catastale della loro abitazione, rendendo così implausibile (secondo una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità) la mancata conoscenza in capo alla stessa dell'illecita attività che si svolgeva sul suo terreno. •

6. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la occasionalità della condotta, in considerazione della natura eterogenea dei rifiuti e della vetustà di alcuni di essi (pag. 4 sentenza), così adeguatamente motivando in ordine alla mancata presenza, in concreto, di uno degli indici- requisiti previsti dalla legge.

Con tale motivazione (che peraltro impinge sul fatto) il ricorrente non si confronta, limitando la sua censura al profilo del quantitativo dei rifiuti, destinando così il motivo all'inammissibilità.

7. Il quinto motivo è manifestamente infondato per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818).

Viceversa, stante quanto visto al par. 5, il motivo è fondato quanto alla [OSCURATO:PERSONA].

La non manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, consentendo l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso tra la data della sentenza e quella di deposito del ricorso.La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27/05/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. n. 152/2006, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza gli imputati, propongono, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 183 d. Igs. n. 152/2006. Sostengono, in particolare, che la decisione impugnata ha erroneamente qualificato la condotta in contestazione come «deposito incontrollato» di rifiuti, laddove nel caso di specie ricorreva una ipotesi di «deposito temporaneo», che non richiede autorizzazione preventiva, essendo i rifiuti provenienti da attività di ristrutturazione edilizia di un immobile adiacente alle abitazioni degli imputati. Manca, inoltre, il requisito della «non occasionalità» della condotta, necessario per la perfezione della fattispecie criminosa. 2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge in riferimento all'articolo 256 d. Igs. n. 152/2006. Sostengono, in particolare, che nel caso di specie, a tutto voler concedere, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 255 d. Igs. 152/2006, trattandosi di attività posta in essere non da titolare di impresa o ente (come previsto dall'articolo 256, comma 2), ma da soggetto privato. Inoltre, il trasporto sul luogo dell'abbandono non avrebbe rilevanza propria, trattandosi di attività preliminare all'abbandono. 2.3. Con il terzo motivo, la sola [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 533, 546, 125, 192 cod. proc. pen. Sostiene, in particolare, che i magistrati di appello hanno condannato la ricorrente sulla base di mere presunzioni, ritenendo la sua partecipazione al reato provata sulla base della mera titolarità delle particelle catastali su cui sono stati rinvenuti i rifiuti. Manca, al contrario, ogni prova della partecipazione della stessa alla commissione del reato. 2.4. Con il quarto motivo, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 131-bis cod. pen.. Ritengono che la motivazione di diniego dei giudici di appello, radicata sulla quantità dei rifiuti abbandonati, sia in insanabile contrasto con quella del Tribunale di Brindisi, che proprio in ragione del quantitativo esiguo di rifiuti aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto e ultimo motivo, i ricorrenti lamentano l'intervenuta prescrizione del reato alla data del deposito del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA], infondato per quanto concèrne la Mastrovito, la condanna nei cui confronti va tuttavia annullata senza rinvio per prescrizione. 2. Preliminarmente, il Collegio rammenta come in caso di c.d. «doppia conforme», le due pronunce si saldano a formare un corpo inscindibile, per cui lo scrutinio di legittimità andrà svolto, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, analizzando contestualmente le due sentenze. In tal caso, infatti (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto), «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)». Nel caso di specie sussiste, con tutta evidenza, una doppia conforme, avendo la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado con il medesimo percorso motivazionale. 3. Scendendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile, in quanto costituisce pedissequa reiterazione di analogo motivo di appello, motivatamente respinto dai giudici di seconda cura. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come ai due imputati fosse originariamente contestato il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), seppure nella lettera della contestazione si parlasse di realizzazione di una discarica abusiva. Il Tribunale di Brindisi ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della contestazione, escludendo che si trattasse di una discarica e ritenendo che «è il risultato provato, in primo luogo ... che nelle particelle indicate in contestazione, propri o comunque di pertinenza di entrambi gli imputati, ivi conviventi, siano stati raccolti, depositati e stoccati in maniera incontrollata e non occasionale, e sostanzialmente abbandonati i rifiuti indicati in contestazione anche speciali e pericolosi, verosimilmente feriti anche dall'esterno dato il carattere variegato degli stessi è data anche la loro quantità (numerosi infissi, bombole del gas, traversine ferroviarie, materiale ferroso vario arrugginito, blocchi prefabbricati di cemento ecc.)». Nell'escludere la realizzazione di una discarica, il Tribunale ha ritenuto sussistente «un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, non occasionale, precisamente di raccolta, deposito e stoccaggio incontrollato di rifiuti, inquadrabile nel primo comma dell'articolo 256 citato, lettera a) e b) vista la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi». La Corte di appello, a sua volta, ha ritenuto che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della disciplina del «deposito temporaneo», sia in riferimento al deposito presso il luogo di produzione (v. le traversine ferroviarie rinvenute tra i rifiuti), sia in riferimento al raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee, nel caso di specie mancante posto che i rifiuti erano ammassati alla rinfusa. Ha inoltre escluso (pag. 4) che il fatto potesse essere ricondotto alla fattispecie del «deposito incontrollato». Secondo la Corte territoriale, infatti, «gli imputati sono stati sorpresi a raccogliere e gestire i rifiuti in assenza di idonea e preliminare autorizzazione ... per la tipologia ed il numero dei rifiuti, nonché per le condizioni in cui essi venivano trovati, deve escludersi una condotta occasionale e circoscritta temporalmente». Né l'imputato avrebbe adempiuto, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte territoriale (che il Collegio condivide e ribadisce), all'onere di allegazione circa la sussistenza delle condizioni di liceità del deposito temporaneo (v., ex multis, Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], n.m.: «l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183 del d.lgs.n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria»). Con l'ampia motivazione fornita dalla Corte distrettuale il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre una qualificazione giuridica del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici del merito. Quanto poi alla natura «non occasionale» della condotta, desunta dai giudici del merito dalla natura eterogenea dei rifiuti e della vetustà di alcuni rifiuti, trattasi di giudizio di fatto non suscettibile di sindacato di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità. 4. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Come visto nel paragrafo che precede, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 256, comma 2, lettere a) e b), del d. Igs. 152/2006, e non anche il comma 2 della medesima disposizione. Anche in questo caso, il motivo di ricorso riproduce pedissequamente l'analogo motivo di appello senza aggiungere alcunché, se non la ritenuta natura «preparatoria e preliminare» delle operazioni di gestione dei rifiuti rispetto a quella dell'asserito abbandono. Deduzione, quest'ultima, manifestamente infondata, stante la assoluta eterogeneità delle due fattispecie. Sarebbe, del resto, irragionevole ritenere che la gestione abusiva di rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio), prevista quale reato, possa diventare non punibile se connessa ad una condotta (quella dell'articolo 255 d. Igs. 152/2006) sanzionata solo in via amministrativa. Anche tale motivo è quindi privo di specificità e, quindi, inammissibile. 5. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] premette che il motivo lamenta una violazione di legge, laddove, al contrario, viene coltivato come vizio di motivazione. In ogni caso, la Corte di appello, e prima di lei il Tribunale, respingono l'analoga doglianza avanzata con le conclusioni di primo grado e i motivi di appello, ritenendo (pag. 3 sentenza impugnata) che «quanto alla responsabilità della Mastrovito, questa è provata sulla scorta delle seguenti circostanze. Sulle particelle in cui erano indistintamente distribuiti i rifiuti di ogni genere, insisteva anche l'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Mastrovito, nella quale essi vivevano congiuntamente. Le particelle, quindi, erano di proprietà e di pertinenza di entrambi gli imputati. A fronte di tale elemento probatorio la difesa ha addotto genericamente la estraneità della Mastrovito senza addurre alcun elemento a sostegno che dimostrasse la esclusiva responsabilità del marito. Ed anzi, se si volesse accedere alla tesi difensiva che il materiale rinvenuto derivasse dalle opere di manutenzione su un immobile sito sulla stessa particella, ne conseguirebbe che alle opere di manutenzione fosse interessata anche la Mastrovito. Né riveste alcuna importanza il fatto che non potesse essere stata lei personalmente direttamente a procedere alla collocazione dei rifiuti in ragione dell'età, dovendo ella rispondere anche se avesse incaricato terzi di farlo. Medesima valenza neutra assume la sottoscrizione della SCIA dal solo [OSCURATO:PERSONA], atteso che - come già detto - i rifiuti rinvenuti sul terreno non risultano collegati tutti alla attività di ristrutturazione dell'immobile (in particolare nessuna assonanza hanno evidentemente con l'attività di ristrutturazione pneumatici, le traversine ferroviarie, il materiale ferroso arrugginito)». Tale motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria. Ed infatti, la giurisprudenza della Corte ha escluso la responsabilità «di posizione» del proprietario dell'immobile in riferimento alla diversa ipotesi (espressamente esclusa nel caso di specie) di realizzazione di discarica abusiva (v. Sez. 3, n. 1517 del 27/11/2018, dep. 2019, D'Agostino, n.m.: «il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti»), mentre nel caso di specie i due imputati sono stati condannati, in concorso, proprio per attività di gestione illecita di rifiuti, svolta su un terreno sito nella medesima particella catastale della loro abitazione, rendendo così implausibile (secondo una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità) la mancata conoscenza in capo alla stessa dell'illecita attività che si svolgeva sul suo terreno. • 6. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la occasionalità della condotta, in considerazione della natura eterogenea dei rifiuti e della vetustà di alcuni di essi (pag. 4 sentenza), così adeguatamente motivando in ordine alla mancata presenza, in concreto, di uno degli indici- requisiti previsti dalla legge. Con tale motivazione (che peraltro impinge sul fatto) il ricorrente non si confronta, limitando la sua censura al profilo del quantitativo dei rifiuti, destinando così il motivo all'inammissibilità. 7. Il quinto motivo è manifestamente infondato per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818). Viceversa, stante quanto visto al par. 5, il motivo è fondato quanto alla [OSCURATO:PERSONA]. La non manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, consentendo l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato, essendo maturata la prescrizione dello stesso tra la data della sentenza e quella di deposito del ricorso.La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris