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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2020

Cassazione n. 36440/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti4k-e il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k, 3,1AQ.,v40,,AA.MMAst; (9t.' r12 ..4 i3K-9NIA [OSCURATO:PERSONA] .11fr.b mi.tt 2 0L, il h029.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di concorso nell'incendio del bar Vivian's, fatto commesso nella notte fra il 7 e 8 ottobre 2017.

Con sentenza pronunciata in data 20.1.2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 5.6.2019 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto.

Nella notte fra il 7 e 8 ottobre 2017 nel bar Vivian's di [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un centro commerciale, divampava incendio che richiedeva il pronto intervento dei vigili del fuoco.

Dalle riprese del sistema di video sorveglianza si accertava che tre giovani avevano infranto la vetrina con una mazza di ferro, si erano impossessati dell'incasso, avevano sparso a terra liquido cui avevano appiccato fuoco facendo divampare l'incendio.

Dalle riprese delle telecamere poste in una stazione di servizio prossima al centro commerciale si accertava che la sera precedente un uomo, giunto a bordo di Bmw 318 aveva riempito un contenitore di carburante e che nella stessa notte, alle ore 1.25, vi erano giunti a piedi tre giovani - che venivano riconosciuti come gli stessi che avevano appiccato l'incendio e quindi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i quali si erano allontanati a bordo di due auto sopraggiunte, una Seat ibiza e la medesima Bmw 318 che poche ore prima aveva preso il carburante.

Successivamente, il conducente della auto Bmw 318, in entrambe quelle occasioni, veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare di altro bar sito nel medesimo centro commerciale, aveva quindi dichiarato di aver incaricato [OSCURATO:PERSONA] di compiere un'azione di danneggiamento del bar concorrente e di aver quindi corrisposto il compenso pattuito. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso gli addebiti.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

2.1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.L'imputato si era limitato a far incontrare Bazzoni con coloro che poi avevano assunto il ruolo di esecutori del fatto, ma in vista di un danneggiamento, mentre l'incendio era stato causato da un esecutore di sua iniziativa.

Il fatto, dunque, doveva essere qualificato, nei confronti del ricorrente come favoreggiamento personale.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al titolo concorsuale attribuito al ricorrente.

Infatti, l'incendio poteva essere addebitato ai concorrenti estranei all'azione materiale, come il ricorrente, solo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. trattandosi di reato estraneo all'originario accordo.

Con i motivi terzo e quarto si denuncia difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.2. Il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto, nella commisurazione della pena, non era stato considerata la lieve intensità del dolo, né la collaborazione prestata agli inquirenti né l'incensuratezza, mentre era stata valorizzata una precedente discussione con il titolare del locale incendiato, discussione di cui non vi era prova.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 448 cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero non aveva prestato consenso alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. e poi, all'esito del rito abbreviato, aveva chiesto la condanna alla stessa pena oggetto della originaria richiesta di patteggiamento.

Veniva quindi chiesto che ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. fosse ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero ed applicata la pena richiesta.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. in quanto era stata esercitata l'azione penale in relazione alla fattispecie di incendio, laddove la condotta del ricorrente poteva, al più, essere qualificata come favoreggiamento personale Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell'art. 65 cod. pen. in relazione alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche operata in misura inferiore ad un terzo.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 114 cod. pen. in relazione al diniego della relativa circostanza attenuante pur risultando del tutto marginale il ruolo concorsuale del ricorrente.

Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen, in relazione al giudizio sul titolo della responsabilità concorsuale.Bazzoni era consapevole solo del progetto di causare un danneggiamento del bar Vivian's, e dunque la sua responsabilità in relazione al più grave reato di incendio poteva essere affermata solo ai sensi dell'art. 116 cod. pen.

Con il settimo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.

La condanna era stata fondata sulla confessione del ricorrente, il quale, però, aveva riferito di essersi trovato in una condizione di soggezione psicologica rispetto ai correi e di aver anche ostacolato la realizzazione del fatto.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, da esaminare separatamente, vanno dichiarati, per le ragioni di seguito esposte, inammissibili.

1. I primi due motivi del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la qualificazione giuridica del fatto ascritto, integrante, secondo la prospettiva della difesa, la fattispecie di favoreggiamento personale, e non di A concorso nel delitto di incendio, ovvero, in subordine, di concorso così detto anomalo nel delitto di incendio.

I motivi sono manifestamente infondati.

1.1. Le sentenze di merito hanno accertato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si è inserita nella fase deliberativa - essendosi il mandante Bazzoni confrontato con [OSCURATO:PERSONA] per giungere alla decisione di realizzare l'azione in danno dell'esercizio commerciale concorrente -, organizzativa - avendo provveduto a raccogliere il gruppo degli esecutori - ed esecutiva - avendo procurato il liquido infiammabile utilizzato per l'incendio e avendo curato il recupero, in auto, degli autori del fatto.

Si tratta dunque di condotta di concorso nel reato realizzato, avendo non solo determinato all'azione gli autori dell'azione tipica ma anche dato un contributo materiale, fornendo il carburante utilizzato, ed organizzativo, avendo, previamente, assicurato collaborazione nella fase di allontanamento immediato dal luogo del fatto.

La fattispecie di favoreggiamento personale, invece, presuppone che un reato sia stato già commesso e che il soggetto non vi abbia concorso ( Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062; Sez. 5, n. 4997 de/ 17/01/2007, Accardi, Rv. 236066; Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892).1.2.

Quanto .al titolo della responsabilità concorsuale, diretta ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ovvero anomala ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la seconda, che può dar luogo ad una diminuzione di pena, presuppone che nella realizzazione concorsuale del fatto sia stato consumato, per l'azione di uno dei concorrenti, un reato diverso da quello oggetto dell'accordo tra i concorrenti.

Fattispecie che nel caso in esame non ricorre, dato che l'accordo criminoso aveva ad oggetto proprio la causazione di incendio, come è desumibile anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito agli esecutori materiali il liquido infiammabile fatto significativo di una concordata modalità esecutiva che avrebbe comportato non solo la rottura della vetrina ma anche il divampare di un incendio.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha pure censurato, con i motivi terzo e quarto, la motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il terzo motivo si limita ad affermare che la motivazione data sul punto dal secondo giudice - che, oltre ai precedenti penali a carico, ha evidenziato la evasione dagli arresti domiciliari - "non rappresenta ragione argomenta tiva sufficiente ad adempiere l'obbligo motivazionale".

Il motivo è generico e comunque manifestamente infondato.

Nel giudizio sulla applicabilità delle attenuanti generiche il giudice esercita il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen., e quindi è vincolato nella individuazione dei criteri che orientano tale potere, criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., ed è tenuto a motivare il giudizio formulato, sì da consentire la verifica ex post dei criteri applicati.

Le sentenze di merito hanno motivato la scelta operata con riguardo a aspetti inerenti la condotta antecedente e susseguente al reato, congruamente valutati a giustificazione della negazione del beneficio richiesto.

2.2. La pena base è stata commisurata in anni cinque e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione per l'aggravante del numero dei concorrenti.

La sentenza di appello ha condiviso tale giudizio, evidenziando "il ruolo attivo e preminente" dell'imputato nella organizzazione del fatto.

Con il quarto motivo viene censurata la motivazione della commisurazione della pena base.

I giudici del merito, che avevano ritenuto congrua una pena base prossima al massimo edittale, avevano valorizzato "le condizioni personali" dell'imputato al momento del fatto, il "presunto ruolo (non accertato) del soggetto" e la "generica gravità del fatto", dati che non sarebbero provati.

Il motivo ha contenuto di merito.

A fronte di motivazione che ha indicato le ragioni che giustificano la scelta di una pena di poco superiore al punto medio tra minimo e massimo edittale, il motivo di ricorso ha offerto una lettura alternativa dei dati fattuali asserendo che non sarebbe provato alcun ruolo preminente dell'imputato e che il fatto non sarebbe grave, dato che non erano stati causati "particolari danni alle cose e alle persone, vista anche l'assenza di costituzione di parte civile".

Viene dunque sollecitato il collegio, non tanto ad una verifica della struttura della motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica della giustificazione ma, ad un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi che, in larga parte, sono inammissibili in quanto non consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 3.1.

Invero, con l'atto di appello era stato devoluto alla cognizione del secondo giudice unicamente il punto relativo alla commisurazione della pena, da contenere nel minimo edittale previa rideterminazione della pena base.

Dunque, non sono consentiti i motivi che riguardano la motivazione del giudizio di colpevolezza né la qualificazione del titolo di responsabilità concorsuale né la qualificazione giuridica del fatto (motivi settimo, sesto e terzo); né il motivo sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (motivo quinto) né il motivo processuale sull'ingiustificato dissenso del pubblico ministero rispetto all'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. (motivo secondo).

Si deve aggiungere che comunque i motivi quinto e secondo sono manifestamente infondati, dato, da una parte, il numero dei concorrenti superiore a cinque ostativo ai sensi dell'art. 114, comma secondo, cod. pen. all'applicabilità dell'attenuante, e, dall'altra, la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato ostativa alla valutazione da parte del giudice del dibattimento della congruità della richiesta di patteggiamento (Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943; Sez. 6, n. 1940/2010 del 10/12/2009, Testa, Rv. 245705).

Ai sensi degli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione non possono essere proposti motivi inerenti questioni non dedotte con l'atto di appello (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Costa, Rv. 269632 Sez. 5, n. 28514 del 23/0412013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577); peraltro, ove si tratti di questioni "rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo", su di esse hà cognizione la Corte di cassazione.

Con riguardo alle questioni in ordine alle quali opera il principio della devoluzione d'ufficio alla cognizione della Corte di cassazione, si è precisato che la norma di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - che stabilisce l'obbligo per il giudice, "in ogni stato e grado del processo", di pronunciare anche di ufficio sentenza di proscioglimento nel merito o per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale-presuppone l'ammissibilità del ricorso e richiede che la causa di proscioglimento sia rilevabile senza accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez.

Un., n. 8413 del. 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467; Sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788).

La rilevata inammissibilità di tutti i motivi, di cui si è detto e si dirà infra, comporta che il la Corte di cassazione non debba pronunciarsi su quanto dedotto con ;motivi terzo, sesto e settimo, con il quale peraltro viene sollecitata una rivisitazione del fatto.

3.2. Sono consentiti i motivi primo e quarto che riguardano il punto relativo alla commisurazione della pena, l'unico devoluto alla cognizione del giudice di appello.

3.2.1. Con riguardo alla commisurazione della pena, il primo motivo di ricorso censura la motivazione in quanto, da una parte, era stata valutata una circostanza di fatto - la discussione che Bazzoni avrebbe avuto, prima del fatto, con la titolare del bar incendiato - non provata e, dall'altra, non si era considerata la modesta intensità del dolo, né la collaborazione prestata, né l'incensuratezza, né la regolare condotta antecedente al fatto.

Il motivo ha contenuto di merito.

A fronte di motivazione che ha giustificato la scelta della pena base di anni cinque di reclusione, in misura pari al punto medio tra minimo e massimo edittale, in ragione della qualità della persona offesa - imprenditore concorrente - e del pericolo per la incolumità pubblica desumibile dal contesto del centro commerciale - ed ha evidenziato che la collaborazione prestata aveva giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza sull'aggravante, il motivo di ricorso propone una lettura alternativa dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito.

Si deve aggiungere che viene denunciato il travisamento delle prove in ordine all'accertamento di una precedente discussione con la persona offesa: si tratta di circostanza di fatto indicata dalla sentenza di primo grado, rispetto alla quale l'atto di appello non aveva proposto alcuna censura.

Inoltre, si tratta di dato fattuale che non è stato valorizzato ai fini della commisurazione della pena.

3.2.2. Quanto alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche prevalenti, il quarto motivo denuncia che era stata operata non nella massima estensione, in violazione della norma di cui all'art. 65 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

La norma citata fissa il limite massimo della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante ordinaria (fino ad un terzo), e non stabilisce l'obbligo di diminuzione in una certa misura, come invece è previsto per la diminuente processuale connessa alla scelta del rito abbreviato.

Le sentenze di merito hanno legittimamente esercitato, anche con riguardo la misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, la discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen. 4.

Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti. al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti4k-e il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo k, 3,1AQ.,v40,,AA.MMAst; (9t.' r12 ..4 i3K-9NIA [OSCURATO:PERSONA] .11fr.b mi.tt 2 0L, il h029.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di concorso nell'incendio del bar Vivian's, fatto commesso nella notte fra il 7 e 8 ottobre 2017. Con sentenza pronunciata in data 20.1.2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 5.6.2019 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto. Nella notte fra il 7 e 8 ottobre 2017 nel bar Vivian's di [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un centro commerciale, divampava incendio che richiedeva il pronto intervento dei vigili del fuoco. Dalle riprese del sistema di video sorveglianza si accertava che tre giovani avevano infranto la vetrina con una mazza di ferro, si erano impossessati dell'incasso, avevano sparso a terra liquido cui avevano appiccato fuoco facendo divampare l'incendio. Dalle riprese delle telecamere poste in una stazione di servizio prossima al centro commerciale si accertava che la sera precedente un uomo, giunto a bordo di Bmw 318 aveva riempito un contenitore di carburante e che nella stessa notte, alle ore 1.25, vi erano giunti a piedi tre giovani - che venivano riconosciuti come gli stessi che avevano appiccato l'incendio e quindi identificati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i quali si erano allontanati a bordo di due auto sopraggiunte, una Seat ibiza e la medesima Bmw 318 che poche ore prima aveva preso il carburante. Successivamente, il conducente della auto Bmw 318, in entrambe quelle occasioni, veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare di altro bar sito nel medesimo centro commerciale, aveva quindi dichiarato di aver incaricato [OSCURATO:PERSONA] di compiere un'azione di danneggiamento del bar concorrente e di aver quindi corrisposto il compenso pattuito. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso gli addebiti. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.L'imputato si era limitato a far incontrare Bazzoni con coloro che poi avevano assunto il ruolo di esecutori del fatto, ma in vista di un danneggiamento, mentre l'incendio era stato causato da un esecutore di sua iniziativa. Il fatto, dunque, doveva essere qualificato, nei confronti del ricorrente come favoreggiamento personale. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al titolo concorsuale attribuito al ricorrente. Infatti, l'incendio poteva essere addebitato ai concorrenti estranei all'azione materiale, come il ricorrente, solo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. trattandosi di reato estraneo all'originario accordo. Con i motivi terzo e quarto si denuncia difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.2. Il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto, nella commisurazione della pena, non era stato considerata la lieve intensità del dolo, né la collaborazione prestata agli inquirenti né l'incensuratezza, mentre era stata valorizzata una precedente discussione con il titolare del locale incendiato, discussione di cui non vi era prova. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 448 cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero non aveva prestato consenso alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. e poi, all'esito del rito abbreviato, aveva chiesto la condanna alla stessa pena oggetto della originaria richiesta di patteggiamento. Veniva quindi chiesto che ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. fosse ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero ed applicata la pena richiesta. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. in quanto era stata esercitata l'azione penale in relazione alla fattispecie di incendio, laddove la condotta del ricorrente poteva, al più, essere qualificata come favoreggiamento personale Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell'art. 65 cod. pen. in relazione alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche operata in misura inferiore ad un terzo. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 114 cod. pen. in relazione al diniego della relativa circostanza attenuante pur risultando del tutto marginale il ruolo concorsuale del ricorrente. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen, in relazione al giudizio sul titolo della responsabilità concorsuale.Bazzoni era consapevole solo del progetto di causare un danneggiamento del bar Vivian's, e dunque la sua responsabilità in relazione al più grave reato di incendio poteva essere affermata solo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Con il settimo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. La condanna era stata fondata sulla confessione del ricorrente, il quale, però, aveva riferito di essersi trovato in una condizione di soggezione psicologica rispetto ai correi e di aver anche ostacolato la realizzazione del fatto. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, da esaminare separatamente, vanno dichiarati, per le ragioni di seguito esposte, inammissibili. 1. I primi due motivi del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la qualificazione giuridica del fatto ascritto, integrante, secondo la prospettiva della difesa, la fattispecie di favoreggiamento personale, e non di A concorso nel delitto di incendio, ovvero, in subordine, di concorso così detto anomalo nel delitto di incendio. I motivi sono manifestamente infondati. 1.1. Le sentenze di merito hanno accertato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si è inserita nella fase deliberativa - essendosi il mandante Bazzoni confrontato con [OSCURATO:PERSONA] per giungere alla decisione di realizzare l'azione in danno dell'esercizio commerciale concorrente -, organizzativa - avendo provveduto a raccogliere il gruppo degli esecutori - ed esecutiva - avendo procurato il liquido infiammabile utilizzato per l'incendio e avendo curato il recupero, in auto, degli autori del fatto. Si tratta dunque di condotta di concorso nel reato realizzato, avendo non solo determinato all'azione gli autori dell'azione tipica ma anche dato un contributo materiale, fornendo il carburante utilizzato, ed organizzativo, avendo, previamente, assicurato collaborazione nella fase di allontanamento immediato dal luogo del fatto. La fattispecie di favoreggiamento personale, invece, presuppone che un reato sia stato già commesso e che il soggetto non vi abbia concorso ( Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062; Sez. 5, n. 4997 de/ 17/01/2007, Accardi, Rv. 236066; Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892).1.2. Quanto .al titolo della responsabilità concorsuale, diretta ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ovvero anomala ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la seconda, che può dar luogo ad una diminuzione di pena, presuppone che nella realizzazione concorsuale del fatto sia stato consumato, per l'azione di uno dei concorrenti, un reato diverso da quello oggetto dell'accordo tra i concorrenti. Fattispecie che nel caso in esame non ricorre, dato che l'accordo criminoso aveva ad oggetto proprio la causazione di incendio, come è desumibile anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito agli esecutori materiali il liquido infiammabile fatto significativo di una concordata modalità esecutiva che avrebbe comportato non solo la rottura della vetrina ma anche il divampare di un incendio. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha pure censurato, con i motivi terzo e quarto, la motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il terzo motivo si limita ad affermare che la motivazione data sul punto dal secondo giudice - che, oltre ai precedenti penali a carico, ha evidenziato la evasione dagli arresti domiciliari - "non rappresenta ragione argomenta tiva sufficiente ad adempiere l'obbligo motivazionale". Il motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Nel giudizio sulla applicabilità delle attenuanti generiche il giudice esercita il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen., e quindi è vincolato nella individuazione dei criteri che orientano tale potere, criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., ed è tenuto a motivare il giudizio formulato, sì da consentire la verifica ex post dei criteri applicati. Le sentenze di merito hanno motivato la scelta operata con riguardo a aspetti inerenti la condotta antecedente e susseguente al reato, congruamente valutati a giustificazione della negazione del beneficio richiesto. 2.2. La pena base è stata commisurata in anni cinque e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione per l'aggravante del numero dei concorrenti. La sentenza di appello ha condiviso tale giudizio, evidenziando "il ruolo attivo e preminente" dell'imputato nella organizzazione del fatto. Con il quarto motivo viene censurata la motivazione della commisurazione della pena base. I giudici del merito, che avevano ritenuto congrua una pena base prossima al massimo edittale, avevano valorizzato "le condizioni personali" dell'imputato al momento del fatto, il "presunto ruolo (non accertato) del soggetto" e la "generica gravità del fatto", dati che non sarebbero provati. Il motivo ha contenuto di merito. A fronte di motivazione che ha indicato le ragioni che giustificano la scelta di una pena di poco superiore al punto medio tra minimo e massimo edittale, il motivo di ricorso ha offerto una lettura alternativa dei dati fattuali asserendo che non sarebbe provato alcun ruolo preminente dell'imputato e che il fatto non sarebbe grave, dato che non erano stati causati "particolari danni alle cose e alle persone, vista anche l'assenza di costituzione di parte civile". Viene dunque sollecitato il collegio, non tanto ad una verifica della struttura della motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica della giustificazione ma, ad un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. 3. Il ricorso presentato dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi che, in larga parte, sono inammissibili in quanto non consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Invero, con l'atto di appello era stato devoluto alla cognizione del secondo giudice unicamente il punto relativo alla commisurazione della pena, da contenere nel minimo edittale previa rideterminazione della pena base. Dunque, non sono consentiti i motivi che riguardano la motivazione del giudizio di colpevolezza né la qualificazione del titolo di responsabilità concorsuale né la qualificazione giuridica del fatto (motivi settimo, sesto e terzo); né il motivo sull'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (motivo quinto) né il motivo processuale sull'ingiustificato dissenso del pubblico ministero rispetto all'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. (motivo secondo). Si deve aggiungere che comunque i motivi quinto e secondo sono manifestamente infondati, dato, da una parte, il numero dei concorrenti superiore a cinque ostativo ai sensi dell'art. 114, comma secondo, cod. pen. all'applicabilità dell'attenuante, e, dall'altra, la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato ostativa alla valutazione da parte del giudice del dibattimento della congruità della richiesta di patteggiamento (Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943; Sez. 6, n. 1940/2010 del 10/12/2009, Testa, Rv. 245705). Ai sensi degli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. con il ricorso per cassazione non possono essere proposti motivi inerenti questioni non dedotte con l'atto di appello (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Costa, Rv. 269632 Sez. 5, n. 28514 del 23/0412013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577); peraltro, ove si tratti di questioni "rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo", su di esse hà cognizione la Corte di cassazione. Con riguardo alle questioni in ordine alle quali opera il principio della devoluzione d'ufficio alla cognizione della Corte di cassazione, si è precisato che la norma di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - che stabilisce l'obbligo per il giudice, "in ogni stato e grado del processo", di pronunciare anche di ufficio sentenza di proscioglimento nel merito o per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale-presuppone l'ammissibilità del ricorso e richiede che la causa di proscioglimento sia rilevabile senza accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. Un., n. 8413 del. 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467; Sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788). La rilevata inammissibilità di tutti i motivi, di cui si è detto e si dirà infra, comporta che il la Corte di cassazione non debba pronunciarsi su quanto dedotto con ;motivi terzo, sesto e settimo, con il quale peraltro viene sollecitata una rivisitazione del fatto. 3.2. Sono consentiti i motivi primo e quarto che riguardano il punto relativo alla commisurazione della pena, l'unico devoluto alla cognizione del giudice di appello. 3.2.1. Con riguardo alla commisurazione della pena, il primo motivo di ricorso censura la motivazione in quanto, da una parte, era stata valutata una circostanza di fatto - la discussione che Bazzoni avrebbe avuto, prima del fatto, con la titolare del bar incendiato - non provata e, dall'altra, non si era considerata la modesta intensità del dolo, né la collaborazione prestata, né l'incensuratezza, né la regolare condotta antecedente al fatto. Il motivo ha contenuto di merito. A fronte di motivazione che ha giustificato la scelta della pena base di anni cinque di reclusione, in misura pari al punto medio tra minimo e massimo edittale, in ragione della qualità della persona offesa - imprenditore concorrente - e del pericolo per la incolumità pubblica desumibile dal contesto del centro commerciale - ed ha evidenziato che la collaborazione prestata aveva giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza sull'aggravante, il motivo di ricorso propone una lettura alternativa dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito. Si deve aggiungere che viene denunciato il travisamento delle prove in ordine all'accertamento di una precedente discussione con la persona offesa: si tratta di circostanza di fatto indicata dalla sentenza di primo grado, rispetto alla quale l'atto di appello non aveva proposto alcuna censura. Inoltre, si tratta di dato fattuale che non è stato valorizzato ai fini della commisurazione della pena. 3.2.2. Quanto alla diminuzione di pena per le attenuanti generiche prevalenti, il quarto motivo denuncia che era stata operata non nella massima estensione, in violazione della norma di cui all'art. 65 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. La norma citata fissa il limite massimo della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento di una attenuante ordinaria (fino ad un terzo), e non stabilisce l'obbligo di diminuzione in una certa misura, come invece è previsto per la diminuente processuale connessa alla scelta del rito abbreviato. Le sentenze di merito hanno legittimamente esercitato, anche con riguardo la misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, la discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti. al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 36440/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris