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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17316/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25375/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 440. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 134/2021, depositata in data 23 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, medico specialista ambulatoriale, in ragione dell’attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio Comune di residenza, presentava alla direzione provinciale di Diniego rimb.

IRPEF 2012/13/14/15 Perugia, in data 30 dicembre 2016, istanza di rimborso IRPEF trattenuta sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio, per gli anni d’imposta 2012-2015.

L’ufficio rigettava l’istanza del contribuente (diniego rimborso n. 24777/2018), in ragione del disposto di cui all’art. 51, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

2. Avversoil detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Perugia; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n.298/02/2019, accoglieva il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. dell’Umbria; il contribuente si costituiva contestando i motivi di gravame.

5. Con sentenzan. 134/03/2021, depositata in data 23 marzo2021, la C.t.r. adita respinge va il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR e dell’art. 35 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 09 marzo 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la natura non retributiva ma riparatoria e, quindi, non tassabile ai fini Irpef, delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese per incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza.

2. Il ricorso è fondato.

Con un recente arresto (Cass. 07/03/2023, n. 6816), preceduto da altri di uguale tenore, si è affermato che, in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, le somme erogate a titolo di spese di viaggio sono previste dall’art. 86 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 maggio 2005, quali spese di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a quello di svolgimento dell’attività.

Orbene, l’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, prevede una imponibilità ridotta (ovvero nulla per i rimborsi spese a piè di lista), per le indennità percepite per le trasferte o missioni che il lavoratore compie al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro.

2.1. A tal proposito, deve rilevarsi che, in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentrenel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489).

Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, la C.t.r. avrebbe dovuto comunque verificare la tipologia del rimborso spese in esame, ed escludere la tassazione, ovvero applicare la tassazione ridotta prevista dal citato art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25375/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 440. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 134/2021, depositata in data 23 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, medico specialista ambulatoriale, in ragione dell’attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio Comune di residenza, presentava alla direzione provinciale di Diniego rimb. IRPEF 2012/13/14/15 Perugia, in data 30 dicembre 2016, istanza di rimborso IRPEF trattenuta sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio, per gli anni d’imposta 2012-2015. L’ufficio rigettava l’istanza del contribuente (diniego rimborso n. 24777/2018), in ragione del disposto di cui all’art. 51, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 2. Avversoil detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Perugia; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.298/02/2019, accoglieva il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. dell’Umbria; il contribuente si costituiva contestando i motivi di gravame. 5. Con sentenzan. 134/03/2021, depositata in data 23 marzo2021, la C.t.r. adita respinge va il gravame, confermando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR e dell’art. 35 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 09 marzo 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la natura non retributiva ma riparatoria e, quindi, non tassabile ai fini Irpef, delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese per incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza. 2. Il ricorso è fondato. Con un recente arresto (Cass. 07/03/2023, n. 6816), preceduto da altri di uguale tenore, si è affermato che, in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, le somme erogate a titolo di spese di viaggio sono previste dall’art. 86 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 maggio 2005, quali spese di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a quello di svolgimento dell’attività. Orbene, l’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, prevede una imponibilità ridotta (ovvero nulla per i rimborsi spese a piè di lista), per le indennità percepite per le trasferte o missioni che il lavoratore compie al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro. 2.1. A tal proposito, deve rilevarsi che, in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentrenel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489). Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, la C.t.r. avrebbe dovuto comunque verificare la tipologia del rimborso spese in esame, ed escludere la tassazione, ovvero applicare la tassazione ridotta prevista dal citato art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e mot
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