CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in particolare, con riferimento ai ricorsi dell'Arena e di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità quanto alla presenza degli imputati in viale Gazzi, luogo di commissione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. mediante l'impedimento della circolazione di autobus e tram impegnati nel servizio di trasporto pubblico e individuazione del concreto contributo dei ricorrenti alla commissione del fatto; che analoghi rilievi valgono per il ricorso del Gugliotta, identificato, secondo la sentenza impugnata, all'esito della comparazione delle riprese video con i cartellini di identità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto e motivato diniego, in ragione della concreta dinamica della condotta illecita, protrattasi per ore, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] Anna criuolo 7 [OSCURATO:PERSONA].NC.n7