Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05218/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto I

1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altre due persone non ricorrenti in cassazione, per il delitto di rissa aggravata.

2. Nell'interesse dello Spatafora e del Costanzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si eccepisce il mancato rilievo, da parte della sentenza impugnata, dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3e.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado si sono registrati i seguenti periodi di sospensione: a) dal 24 giugno 2021 al 28 ottobre 2021 per impedimento (60 giorni); b) dal 2 maggio 2013 al 6 giugno 2013 per impedimento (35 giorni); c) dal 6 giugno 2013 al 19 novembre 2014 per impedimento (60 giorni); d) dal 19 novembre 2014 al 18 febbraio 2015 per impedimento (60 giorni); e) dal 2 dicembre 2015 al 16 marzo 2016, per astensione (105 giorni), per un totale di 320 giorni, cui occorre aggiungere 126 giorni dal 24 giugno 2021 al 28 ottobre 2021 per astensione in appello.

Ne consegue che l'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, discendente dall'applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., destinato a spirare, in assenza di sospensioni, in data 14 ottobre 2020 (la data del commesso reato è il 14 aprile 2013), è, in realtà, decorso solo il 3 febbraio 2022, ossia in data successiva a quella della sentenza di secondo grado (9 dicembre 2021).

Del tutto genericamente i ricorrenti rilevano che le sospensioni non avrebbero riguardato tutti gli imputati (fermo restando che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili: Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, 0., Rv. 274000 - 01) e, senza confrontarsi con le varie sospensioni, deducono che per ogni provvedimento la durata dovrebbe essere circoscritta a sessanta giorni.

2. Il secondo motivo è inammissibile dal momento che, in termini assertivi e di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché. gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Va solo aggiunto che il riferimento all'arma illumina il contesto nel quale il delitto è maturato ed è accompagnato dalla considerazione della pervicacia offensiva non scalfita neanche dalla presenza dei carabinieri.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto I 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altre due persone non ricorrenti in cassazione, per il delitto di rissa aggravata. 2. Nell'interesse dello Spatafora e del Costanzo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce il mancato rilievo, da parte della sentenza impugnata, dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3e. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel corso del giudizio di primo grado si sono registrati i seguenti periodi di sospensione: a) dal 24 giugno 2021 al 28 ottobre 2021 per impedimento (60 giorni); b) dal 2 maggio 2013 al 6 giugno 2013 per impedimento (35 giorni); c) dal 6 giugno 2013 al 19 novembre 2014 per impedimento (60 giorni); d) dal 19 novembre 2014 al 18 febbraio 2015 per impedimento (60 giorni); e) dal 2 dicembre 2015 al 16 marzo 2016, per astensione (105 giorni), per un totale di 320 giorni, cui occorre aggiungere 126 giorni dal 24 giugno 2021 al 28 ottobre 2021 per astensione in appello. Ne consegue che l'ordinario termine di prescrizione di sette anni e mezzo, discendente dall'applicazione degli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., destinato a spirare, in assenza di sospensioni, in data 14 ottobre 2020 (la data del commesso reato è il 14 aprile 2013), è, in realtà, decorso solo il 3 febbraio 2022, ossia in data successiva a quella della sentenza di secondo grado (9 dicembre 2021). Del tutto genericamente i ricorrenti rilevano che le sospensioni non avrebbero riguardato tutti gli imputati (fermo restando che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili: Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, 0., Rv. 274000 - 01) e, senza confrontarsi con le varie sospensioni, deducono che per ogni provvedimento la durata dovrebbe essere circoscritta a sessanta giorni. 2. Il secondo motivo è inammissibile dal momento che, in termini assertivi e di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché. gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Va solo aggiunto che il riferimento all'arma illumina il contesto nel quale il delitto è maturato ed è accompagnato dalla considerazione della pervicacia offensiva non scalfita neanche dalla presenza dei carabinieri. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 05218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris