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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00926/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig.

Procuratore Generale.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'alt 23 comma 8 D.L. 137/2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto respingersi tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 11 luglio 2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi n.1 (associazione per delinquere ex art. 416 c.p.) e n.3 (riciclaggio e reimpiego illecito ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.) dell'imputazione provvisoria, dichiarando l'appello per il resto inammissibile, limitatamente alle condotte di cui al capo n.2 (ricettazione), e rigettandolo con riguardo a quelle indicate nel capo n.4.

2. Avverso la citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tutti l'annullamento dell'ordinanza impugnata sotto diversi profili. 2.1 Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rileva che questi eccepisce con il primo motivo ex artt. 606, comma 1, lett.

B) e E), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 ter c.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

A tal fine evidenzia che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali sono state ritenute genuine, a differenza di quanto ritenuto dal G.I.P. in relazione agli anni 2016 - 2019, le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dai soggetti che hanno disconosciuto le operazione di vendita in nero dei preziosi e degli oggetti d'oro alle società "MAT.MAR", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" riconducibili, secondo la prospettazione accusatoria, al sodalizio criminoso, di cui, però, [OSCURATO:PERSONA] non è risultato né legale rappresentante né amministratore di fatto.

Inoltre, il ricorrente deduce che non avrebbe partecipato ad alcuna trattativa per l'acquisto dei beni preziosi, e la sua presenza presso i locali commerciali delle società citate sarebbe perciò inespressiva di un suo contributo all'attività illecita.

Con riguardo poi alla sussistenza del reato associativo, mancherebbero i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, dato che dalle intercettazioni di conversazioni non sarebbe possibile ricavare alcun contributo del ricorrente alla realizzazione dell'ipotizzato programma associativo.

Con un secondo motivo eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza applicativa non avrebbe tenuto conto della risalente collocazione temporale e della marginalità delle condotte ascritte al ricorrente, nonché della sua personalità tutt'altro che allarmante, trattandosi di soggetto gravato da remoti precedenti penali di scarso rilievo, tutti elementi che non consentivano al Tribunale del riesame di svolgere una prognosi di concreto pericolo di reiterazione del reato. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo ex artt. 606, comma 1, lett.

B) e E), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 ter c.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si contesta che l'ordinanza impugnata apparirebbe carente di adeguata motivazione in ordine alla provenienza illecita dei beni acquistati dall'Imparato, nonché in ordine all'individuazione di condotte idonee ad ostacolare la provenienza illecita dei beni oggetto di sequestro in data 27.05.2019.

Analogamente per quanto riguarda la mancanza nell'ordinanza applicativa di dati oggettivi idonei a configurare, seppur in termini indiziari, l'ipotizzata fattispecie associativa e non invece l'ipotesi di mero concorso di persone nei reati contestati.

Con un secondo motivo eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante l'assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose, rilevato che i fatti contestati sono risalenti nel tempo, il ricorrente è soggetto incensurato e nel periodo di arresti domiciliari ha osservato con scrupolo le prescrizioni impostegli, senza tener conto che per fatti analoghi, quelli contestati nel capo 2) dell'imputazione provvisoria il G.I.P. ha revocato nelle more la misura in precedenza applicata. 2.3 Con riguardo poi al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono dedotti due motivi entrambi ex art. 606, comma 1, lett.

E), c.p.p..

Il primo motivo riguarda il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., in riferimento ai quali non sarebbe spiegato il quid pluris di condotta illecita rispetto al meno grave delitto di ricettazione, mentre per il delitto di cui 416 c.p., l'ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare che il G.I.P. avrebbe sottovalutato la durata pluriennale dell'attività illecita, senza fornire ulteriori dettagli circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione criminale e la sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso.

Con il secondo motivo eccepisce il vizio motivazionale per manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza cautelare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarl, in quanto il provvedimento non distinguerebbe assolutamente le diverse posizioni dei tre soggetti attinti dalla misura, senza chiarire, peraltro, quale residua esigenza cautelare permarrebbe a fronte dell'evidente attenuazione delle stesse come sostenuto con chiarezza anche dallo Tribunale stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare giova ribadire il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali, rilievo che vale per tutti e tre i ricorsi.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, In relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (In motivazione, la S. C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Ne consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la 5.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698- 01).

Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti i ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 416, 648 -bis, 648 - ter c.p., nonché la sussistenza di residue esigenze cautelari.

2. Quanto alle eccezioni dei tre ricorrenti relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, va detto che l'ordinanza impugnata evidenzia con puntualità le condotte ulteriori rispetto a quelle tipiche della sola ricettazione, emergenze che consentono di ritenere integrati, quantomeno sotto il profilo gravemente indiziario, i reati più gravi di riciclaggio e di reimpiego in attività economiche di beni di provenienza delittuosa di cui rispettivamente agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., come contestati al capo 3) dell'imputazione provvisoria.

Infatti, accogliendo le considerazioni espresse dal P.M. nell'atto di appello, sono state valorizzate da un lato le condotte di falsificazione dei registri di acquisito dell'oro e dei preziosi da parte della Mat.

Mar. di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], attività finalizzata a celare la provenienza delittuosa dei beni creando l'apparenza di un loro acquisto e detenzione lecita, e dall'altro il contenuto delle intercettazioni di comunicazioni tra gli indagati e altri soggetti (ad esempio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da cui emerge in maniera inequivoca la cessione, anche presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], di beni preziosi provento di furti e rapine commessi da altri soggetti.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui: "Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuar (così Sez. 2, n.6548 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, Cremonese, Rv. 282629- 01; Sez. 2, n.46773 del 23/11/2021, Peri, R. 282433-02), per cui appaiono del tutto infondate le censure circa l'Insufficienza della motivazione in ordine alla provenienza illecita dei beni acquistati a vario titolo dagli odierni indagati.

Quanto in particolare al delitto di cui all'art. 648 - ter c.p., è utile ricordare che "Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatori° e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare" (così Sez. 2, n.26796 del 10/06/2021, Pugliese, Rv.281552- 03; Sez.2, n.33076 del 14/07/2016, PM c/Moccia e altri, Rv. 267691-01) condotte riscontrabili nelle azioni attuate dagli indagati che, una volta fornita un'apparente liceità agli acquisti di oro e beni preziosi di provenienza delittuosa, provvedevano alla rivendita a terzi così reimmettendo sul mercato tali beni.

Quanto al fumus del reato associativo l'ordinanza Impugnata svolge, analogamente, puntuali considerazioni che appaiono suffragate da chiari elementi indiziari che sono stati individuati nelle seguenti circostanze: la pluriennale durata dell'attività delittuosa, la costituzione di una pluralità di ditte individuali e di società di capitali di fatto gestita dalla triade formata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ad una pluralità di ramificati sotterfugi destinati a nascondere la ricettazione e il riciclaggio di oggetti provenienti da delitti contro il patrimonio.

Tali elementi sono stati ritenuti suffragati dal contenuto delle conversazioni intercettate che, ad avviso del Tribunale del riesame, dimostrano il livello di cooperazione e i costanti collegamenti esistenti tra gli indagati, e ciò, in particolare, emerge dalle intercettazioni eseguite nel corso della perquisizione del 27 maggio 2019.

Va, peraltro, ribadito il principio che: "Nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (La Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416 cod. pen.)." (così Sez.5, n.6350, del 22/12/1999 - dei). 6/02/2000, Cannavò, Rv. 216269-01).

Si ritiene, quindi, che anche in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p,, le motivazioni dell'ordinanza impugnata non risultano manifestamente illogiche o contradditorie, e non possono perciò essere sindacate in questa sede quanto alle valutazioni di merito./ 3.Con riferimento alle eccezioni che riguardano, invece, la sussistenza di esigenze cautelari si ritiene, in relazione a tutti e tre i ricorsi, che il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato li principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).

I giudici del riesame hanno adeguatamente formulato un giudizio prognostico che, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnette alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, con evidente esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversa modalità di applicazione ed esecuzione della misura cautelare per come indicata dalla difesa (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01).

Nello specifico, l'ordinanza impugnata ha fatto richiamo alle motivazioni formulate dallo stesso Tribunale del riesame che, in precedenza, aveva confermato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in relazione al solo delitto di ricettazione di cui al capo 2), evidenziando che gli indagati avevano proseguito l'attività delittuosa ben oltre il maggio 2019 (quando fu eseguita la perquisizione presso la sede della FP Oro) "fino ad epoca assolutamente recente", mostrando, perciò, concretamente che le condotte illecite descritte, seppur valutate a livello indiziario, siano un vero e proprio modus vivendi, che esse pare assurgano a loro principale fonte di reddito.

Tale quadro risulta inevitabilmente aggravato dalla circostanza che sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di reato, anche per ulteriori delitti, oggetto dell'accoglimento parziale dell'appello del P.M..

In forza del richiamo alla precedente ordinanza dello stesso Tribunale del riesame, che integra, perciò, la motivazione del provvedimento impugnato, si ritiene che non sia rinvenibile alcun vizio sindacabile in sede di legittimità in assenza di alcuna violazione di legge né sussistendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo, per il resto, la Corte sostituirsi al giudici di merito nella valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e dell'individuazione della misura cautelare adeguata. 4.Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila per ciascuno a favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'alt 23 comma 8 D.L. 137/2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto respingersi tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 11 luglio 2023, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi n.1 (associazione per delinquere ex art. 416 c.p.) e n.3 (riciclaggio e reimpiego illecito ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.) dell'imputazione provvisoria, dichiarando l'appello per il resto inammissibile, limitatamente alle condotte di cui al capo n.2 (ricettazione), e rigettandolo con riguardo a quelle indicate nel capo n.4. 2. Avverso la citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo tutti l'annullamento dell'ordinanza impugnata sotto diversi profili. 2.1 Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rileva che questi eccepisce con il primo motivo ex artt. 606, comma 1, lett. B) e E), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 ter c.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A tal fine evidenzia che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali sono state ritenute genuine, a differenza di quanto ritenuto dal G.I.P. in relazione agli anni 2016 - 2019, le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dai soggetti che hanno disconosciuto le operazione di vendita in nero dei preziosi e degli oggetti d'oro alle società "MAT.MAR", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" riconducibili, secondo la prospettazione accusatoria, al sodalizio criminoso, di cui, però, [OSCURATO:PERSONA] non è risultato né legale rappresentante né amministratore di fatto. Inoltre, il ricorrente deduce che non avrebbe partecipato ad alcuna trattativa per l'acquisto dei beni preziosi, e la sua presenza presso i locali commerciali delle società citate sarebbe perciò inespressiva di un suo contributo all'attività illecita. Con riguardo poi alla sussistenza del reato associativo, mancherebbero i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, dato che dalle intercettazioni di conversazioni non sarebbe possibile ricavare alcun contributo del ricorrente alla realizzazione dell'ipotizzato programma associativo. Con un secondo motivo eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza applicativa non avrebbe tenuto conto della risalente collocazione temporale e della marginalità delle condotte ascritte al ricorrente, nonché della sua personalità tutt'altro che allarmante, trattandosi di soggetto gravato da remoti precedenti penali di scarso rilievo, tutti elementi che non consentivano al Tribunale del riesame di svolgere una prognosi di concreto pericolo di reiterazione del reato. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo ex artt. 606, comma 1, lett. B) e E), c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648 bis, 648 ter c.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si contesta che l'ordinanza impugnata apparirebbe carente di adeguata motivazione in ordine alla provenienza illecita dei beni acquistati dall'Imparato, nonché in ordine all'individuazione di condotte idonee ad ostacolare la provenienza illecita dei beni oggetto di sequestro in data 27.05.2019. Analogamente per quanto riguarda la mancanza nell'ordinanza applicativa di dati oggettivi idonei a configurare, seppur in termini indiziari, l'ipotizzata fattispecie associativa e non invece l'ipotesi di mero concorso di persone nei reati contestati. Con un secondo motivo eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante l'assenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose, rilevato che i fatti contestati sono risalenti nel tempo, il ricorrente è soggetto incensurato e nel periodo di arresti domiciliari ha osservato con scrupolo le prescrizioni impostegli, senza tener conto che per fatti analoghi, quelli contestati nel capo 2) dell'imputazione provvisoria il G.I.P. ha revocato nelle more la misura in precedenza applicata. 2.3 Con riguardo poi al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono dedotti due motivi entrambi ex art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p.. Il primo motivo riguarda il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., in riferimento ai quali non sarebbe spiegato il quid pluris di condotta illecita rispetto al meno grave delitto di ricettazione, mentre per il delitto di cui 416 c.p., l'ordinanza impugnata si limiterebbe ad affermare che il G.I.P. avrebbe sottovalutato la durata pluriennale dell'attività illecita, senza fornire ulteriori dettagli circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione criminale e la sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso. Con il secondo motivo eccepisce il vizio motivazionale per manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza cautelare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarl, in quanto il provvedimento non distinguerebbe assolutamente le diverse posizioni dei tre soggetti attinti dalla misura, senza chiarire, peraltro, quale residua esigenza cautelare permarrebbe a fronte dell'evidente attenuazione delle stesse come sostenuto con chiarezza anche dallo Tribunale stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare giova ribadire il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali, rilievo che vale per tutti e tre i ricorsi. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, In relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (In motivazione, la S. C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la 5.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698- 01). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicità o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti i ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 416, 648 -bis, 648 - ter c.p., nonché la sussistenza di residue esigenze cautelari. 2. Quanto alle eccezioni dei tre ricorrenti relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, va detto che l'ordinanza impugnata evidenzia con puntualità le condotte ulteriori rispetto a quelle tipiche della sola ricettazione, emergenze che consentono di ritenere integrati, quantomeno sotto il profilo gravemente indiziario, i reati più gravi di riciclaggio e di reimpiego in attività economiche di beni di provenienza delittuosa di cui rispettivamente agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., come contestati al capo 3) dell'imputazione provvisoria. Infatti, accogliendo le considerazioni espresse dal P.M. nell'atto di appello, sono state valorizzate da un lato le condotte di falsificazione dei registri di acquisito dell'oro e dei preziosi da parte della Mat. Mar. di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], attività finalizzata a celare la provenienza delittuosa dei beni creando l'apparenza di un loro acquisto e detenzione lecita, e dall'altro il contenuto delle intercettazioni di comunicazioni tra gli indagati e altri soggetti (ad esempio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da cui emerge in maniera inequivoca la cessione, anche presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], di beni preziosi provento di furti e rapine commessi da altri soggetti. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui: "Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuar (così Sez. 2, n.6548 del 15/12/2021, dep. 23/02/2022, Cremonese, Rv. 282629- 01; Sez. 2, n.46773 del 23/11/2021, Peri, R. 282433-02), per cui appaiono del tutto infondate le censure circa l'Insufficienza della motivazione in ordine alla provenienza illecita dei beni acquistati a vario titolo dagli odierni indagati. Quanto in particolare al delitto di cui all'art. 648 - ter c.p., è utile ricordare che "Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatori° e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare" (così Sez. 2, n.26796 del 10/06/2021, Pugliese, Rv.281552- 03; Sez.2, n.33076 del 14/07/2016, PM c/Moccia e altri, Rv. 267691-01) condotte riscontrabili nelle azioni attuate dagli indagati che, una volta fornita un'apparente liceità agli acquisti di oro e beni preziosi di provenienza delittuosa, provvedevano alla rivendita a terzi così reimmettendo sul mercato tali beni. Quanto al fumus del reato associativo l'ordinanza Impugnata svolge, analogamente, puntuali considerazioni che appaiono suffragate da chiari elementi indiziari che sono stati individuati nelle seguenti circostanze: la pluriennale durata dell'attività delittuosa, la costituzione di una pluralità di ditte individuali e di società di capitali di fatto gestita dalla triade formata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ad una pluralità di ramificati sotterfugi destinati a nascondere la ricettazione e il riciclaggio di oggetti provenienti da delitti contro il patrimonio. Tali elementi sono stati ritenuti suffragati dal contenuto delle conversazioni intercettate che, ad avviso del Tribunale del riesame, dimostrano il livello di cooperazione e i costanti collegamenti esistenti tra gli indagati, e ciò, in particolare, emerge dalle intercettazioni eseguite nel corso della perquisizione del 27 maggio 2019. Va, peraltro, ribadito il principio che: "Nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (La Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416 cod. pen.)." (così Sez.5, n.6350, del 22/12/1999 - dei). 6/02/2000, Cannavò, Rv. 216269-01). Si ritiene, quindi, che anche in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p,, le motivazioni dell'ordinanza impugnata non risultano manifestamente illogiche o contradditorie, e non possono perciò essere sindacate in questa sede quanto alle valutazioni di merito./ 3.Con riferimento alle eccezioni che riguardano, invece, la sussistenza di esigenze cautelari si ritiene, in relazione a tutti e tre i ricorsi, che il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato li principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). I giudici del riesame hanno adeguatamente formulato un giudizio prognostico che, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnette alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, con evidente esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversa modalità di applicazione ed esecuzione della misura cautelare per come indicata dalla difesa (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01). Nello specifico, l'ordinanza impugnata ha fatto richiamo alle motivazioni formulate dallo stesso Tribunale del riesame che, in precedenza, aveva confermato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in relazione al solo delitto di ricettazione di cui al capo 2), evidenziando che gli indagati avevano proseguito l'attività delittuosa ben oltre il maggio 2019 (quando fu eseguita la perquisizione presso la sede della FP Oro) "fino ad epoca assolutamente recente", mostrando, perciò, concretamente che le condotte illecite descritte, seppur valutate a livello indiziario, siano un vero e proprio modus vivendi, che esse pare assurgano a loro principale fonte di reddito. Tale quadro risulta inevitabilmente aggravato dalla circostanza che sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di reato, anche per ulteriori delitti, oggetto dell'accoglimento parziale dell'appello del P.M.. In forza del richiamo alla precedente ordinanza dello stesso Tribunale del riesame, che integra, perciò, la motivazione del provvedimento impugnato, si ritiene che non sia rinvenibile alcun vizio sindacabile in sede di legittimità in assenza di alcuna violazione di legge né sussistendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo, per il resto, la Corte sostituirsi al giudici di merito nella valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e dell'individuazione della misura cautelare adeguata. 4.Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila per ciascuno a favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 00926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris