CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 05275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella generica sollecitazione di un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, a fronte del fatto che la Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto congrua una pena non prossima al minimo (la detenzione di sostanza stupefacente sufficiente per la teorica preparazione di circa 100 dosi) e nel contempo ha escluso a sussistenza di elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate, dovendosi altresì considerare la genericità delle deduzioni formulate nell'atto di appello (l'assenza di precedenti e il buon comportamento processuale), senza che il diniego delle attenuanti possa dirsi di per sé distonico rispetto al riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore sid