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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13877/2026

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e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE relativa aln.r.g. 529/2016, depositata il 14/2/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI:Ritenuto che:Con ordinanza depositata il 14/2/2023, la Corte d’appello di Firenze hadichiarato l’estinzione del giudizio avente n.r.g. 529/2016 pendente traNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo aver preso atto del mancatodeposito di conclusioni scritte ad opera delle parti in relazione al giudiziosvolto nelle forme della trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.

Con l’unico motivo si censura l’ordinanza impugnata per violazionedi legge nell’interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 221,comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. nella legge n. 77/2020), all’art. 127-terc.p.c. e all’art. 24 Cost (in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudiziosul presupposto del mancato deposito di conclusioni scritte in contrastocon l’avvenuta ammissione, contenuta nel medesimo provvedimento diestinzione, di aver “letto le conclusioni scritte” depositate dalle parti, e peravere il giudice d’appello omesso di rilevare che, in relazione all’udienzatelematica che aveva disposto il rinvio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data diadozione del provvedimento di estinzione del giudizio), l’art. 127-ter nonera ancora vigente, essendo in vigore l’art. 221, comma 4, d.l. n.34/2020, che stabiliva per le parti termini non perentori per il deposito dinote scritte, consentendo quindi il relativo deposito anche alla data diudienza.2.

Il motivo è infondato.Va anzitutto esclusa la possibilità di dichiarare l’inesistenza delprovvedimento impugnato (secondo il principio ai sensi del quale ilprovvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudicecollegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha naturasostanziale di sentenza ed è pertanto necessario ai fini della sua validitàche sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che ilpresidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento: cfr. Sez.Numero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/20261, Ordinanza n. 16446 del 13/6/2024, Rv. 671544 – 01; v. anche Sez. 2,Sentenza n. 31635 del 4/11/2021, Rv. 662747 – 01; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020, Rv. 659926 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 3128 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 601674 - 01), risultando, a margine deldocumento contenente l’ordinanza impugnata in questa sede, tanto lasottoscrizione digitale del presidente, quanto quella del giudice relatore.Riguardo poi al punto concernente l’affermazione, contenuta nelprovvedimento impugnato, dell’avvenuta lettura da parte del collegiod’appello delle «conclusioni scritte depositate telematicamente daiprocuratori delle parti», deve rimarcarsi che è stata la stessa ricorrente addichiarare in ricorso di aver depositato le proprie conclusioni scritte lastessa mattina del 14/2/2023 (data precedentemente fissata comeriferimento di udienza telematica).

Si tratta, evidentemente, di undeposito tardivo, che spiega il successivo rilievo da parte della Corted’appello del mancato deposito di conclusioni scritte (implicitamente daconsiderarsi riferito a conclusioni scritte ‘tempestive’ suscettibili diimpedire l’esito dell’estinzione).Deve, dunque, ritenersi escluso l’avvenuto deposito tempestivo diconclusioni scritte da parte dell’odierna ricorrente, non essendo neppurerilevante, ai fini dell’udienza ‘di rimbalzo’ ex art. 309 c.p.c. del 14/2/2023,l’avvenuto precedente deposito, nel corso del giudizio, da partedell’odierna ricorrente, di altre conclusioni scritte riferite a precedentiriunioni collegiali ad esito delle quali la causa era stata (ripetutamente)rimessa sul ruolo.Quanto, infine, alla questione che, alla data del 25/10/2022 (datadell’udienza che aveva disposto il rinvio ex art. 309 c.p.c. al 14/2/2023),l’art. 127-ter c.p.c. non fosse vigente, essendo in vigore l’art. 221, comma4, d.l. n. 34/2020 - che avrebbe stabilito, per le parti, termini nonperentori per il deposito di note scritte -, deve rilevarsi che la ricorrentenon solo ha omesso di dimostrare l’avvenuto deposito di note scritte perNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026quell’udienza, ma non ha neppure invocato detta circostanza in questasede, da ciò derivando la impossibilità di comprendere quali sarebbero lenote scritte con cui la parte avrebbe sostanzialmente ‘presenziato’ (per viadocumentale) all’ ‘udienza cartolare’ del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed è, peraltro,appena il caso di sottolineare che il termine per il deposito di note scrittead opera delle parti è sempre stato previsto, dall’art. 221, comma 4, d.l.n. 34/2020, almeno fino a cinque giorni prima dell’udienza cartolarefissata; così come un’analoga necessità di deposito di note scritte entro untermine precedente l’udienza cartolare è sempre stata stabilita dall’art.127-ter c.p.c., con la conseguente impossibilità di ritenere tempestiva unaproduzione documentale espletata nello stesso giorno di scadenza deltermine fissato dal giudice.3.

In conclusione, rilevata la complessiva infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, liquidate in complessivi euro 2.500, agli esborsi liquidati in euro200, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come perlegge.Dà atto dellla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE relativa aln.r.g. 529/2016, depositata il 14/2/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI:Ritenuto che:Con ordinanza depositata il 14/2/2023, la Corte d’appello di Firenze hadichiarato l’estinzione del giudizio avente n.r.g. 529/2016 pendente traNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo aver preso atto del mancatodeposito di conclusioni scritte ad opera delle parti in relazione al giudiziosvolto nelle forme della trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1. Con l’unico motivo si censura l’ordinanza impugnata per violazionedi legge nell’interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 221,comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. nella legge n. 77/2020), all’art. 127-terc.p.c. e all’art. 24 Cost (in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudiziosul presupposto del mancato deposito di conclusioni scritte in contrastocon l’avvenuta ammissione, contenuta nel medesimo provvedimento diestinzione, di aver “letto le conclusioni scritte” depositate dalle parti, e peravere il giudice d’appello omesso di rilevare che, in relazione all’udienzatelematica che aveva disposto il rinvio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data diadozione del provvedimento di estinzione del giudizio), l’art. 127-ter nonera ancora vigente, essendo in vigore l’art. 221, comma 4, d.l. n.34/2020, che stabiliva per le parti termini non perentori per il deposito dinote scritte, consentendo quindi il relativo deposito anche alla data diudienza.2. Il motivo è infondato.Va anzitutto esclusa la possibilità di dichiarare l’inesistenza delprovvedimento impugnato (secondo il principio ai sensi del quale ilprovvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudicecollegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha naturasostanziale di sentenza ed è pertanto necessario ai fini della sua validitàche sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che ilpresidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento: cfr. Sez.Numero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/20261, Ordinanza n. 16446 del 13/6/2024, Rv. 671544 – 01; v. anche Sez. 2,Sentenza n. 31635 del 4/11/2021, Rv. 662747 – 01; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020, Rv. 659926 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 3128 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 601674 - 01), risultando, a margine deldocumento contenente l’ordinanza impugnata in questa sede, tanto lasottoscrizione digitale del presidente, quanto quella del giudice relatore.Riguardo poi al punto concernente l’affermazione, contenuta nelprovvedimento impugnato, dell’avvenuta lettura da parte del collegiod’appello delle «conclusioni scritte depositate telematicamente daiprocuratori delle parti», deve rimarcarsi che è stata la stessa ricorrente addichiarare in ricorso di aver depositato le proprie conclusioni scritte lastessa mattina del 14/2/2023 (data precedentemente fissata comeriferimento di udienza telematica). Si tratta, evidentemente, di undeposito tardivo, che spiega il successivo rilievo da parte della Corted’appello del mancato deposito di conclusioni scritte (implicitamente daconsiderarsi riferito a conclusioni scritte ‘tempestive’ suscettibili diimpedire l’esito dell’estinzione).Deve, dunque, ritenersi escluso l’avvenuto deposito tempestivo diconclusioni scritte da parte dell’odierna ricorrente, non essendo neppurerilevante, ai fini dell’udienza ‘di rimbalzo’ ex art. 309 c.p.c. del 14/2/2023,l’avvenuto precedente deposito, nel corso del giudizio, da partedell’odierna ricorrente, di altre conclusioni scritte riferite a precedentiriunioni collegiali ad esito delle quali la causa era stata (ripetutamente)rimessa sul ruolo.Quanto, infine, alla questione che, alla data del 25/10/2022 (datadell’udienza che aveva disposto il rinvio ex art. 309 c.p.c. al 14/2/2023),l’art. 127-ter c.p.c. non fosse vigente, essendo in vigore l’art. 221, comma4, d.l. n. 34/2020 - che avrebbe stabilito, per le parti, termini nonperentori per il deposito di note scritte -, deve rilevarsi che la ricorrentenon solo ha omesso di dimostrare l’avvenuto deposito di note scritte perNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026quell’udienza, ma non ha neppure invocato detta circostanza in questasede, da ciò derivando la impossibilità di comprendere quali sarebbero lenote scritte con cui la parte avrebbe sostanzialmente ‘presenziato’ (per viadocumentale) all’ ‘udienza cartolare’ del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed è, peraltro,appena il caso di sottolineare che il termine per il deposito di note scrittead opera delle parti è sempre stato previsto, dall’art. 221, comma 4, d.l.n. 34/2020, almeno fino a cinque giorni prima dell’udienza cartolarefissata; così come un’analoga necessità di deposito di note scritte entro untermine precedente l’udienza cartolare è sempre stata stabilita dall’art.127-ter c.p.c., con la conseguente impossibilità di ritenere tempestiva unaproduzione documentale espletata nello stesso giorno di scadenza deltermine fissato dal giudice.3. In conclusione, rilevata la complessiva infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente lespese, liquidate in complessivi euro 2.500, agli esborsi liquidati in euro200, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come perlegge.Dà atto dellla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 18772/2023Numero sezionale 1662/2026Numero di raccolta generale 13877/2026Data pubblicazione 13/05/2026unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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