CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 02/2026 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22719 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22719del ruolo generale dell’anno 2022, proposto SACCHETTI Fabrizio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 63A12 L719C ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRC CMN57R11 D969S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delrappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 63A22 D969F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 62L24 H501S) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2964/2022, pubblicatain data 4 maggio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 22719/2022 –Sez. 3 – A d. 19 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(oggi [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere dalla primail pagamento, anche in favore della seconda, dell’in- dennizzo dovuto in virtù dell’assicurazione contro il furto rela- tiva ad una imbarcazione a motoredi proprietà da lui condotta in leasing. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiamatoin giudizio [OSCURATO:PERSONA]- dino S.r.l., società ormeggiatrice dell’imbarcazione, quale effet- tiva responsabile del danno, chiedendone la condanna in pro- prio favore, per gli eventuali importi da versare agli assicurati. La domandaè stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che è subentrata nelle posizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione dei singoli motivi alla base dello stesso. Ric. n. 22719/2022 –Sez. 3 – A d. 19 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 27 giugno 2022 –corredata dalla relazione di notificazione. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve- nuta in data 4 maggio 2022; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 15settembre 2022), onde non può ri- tenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accerta- mento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 -3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 -3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n.11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). In particolare, non risulta prodotta nessuna documentazione, né cartacea, né telematica, dell’assuntanotificazione del la sen- tenzaimpugnata, neanche dalla parte controricorrente. Il ricorso è, quindi, improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, Ric. n. 22719/2022 –Sez. 3 – A d. 19 febbraio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 liquidandole in complessivi € 7.655,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c