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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39618/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha riformato, solo in punto pena, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omicidio stradale ai danni del pedone Cesare CONTEGIACOMNO (in Putignano il 17/11/2016).

Secondo l'editto accusatorio, é stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] di non avere adeguato la velocità della propria vettura alle condizioni e caratteristiche della strada, costeggiata da pista ciclabile e pedonale, così avendo attinto la vittima che stava attraversando la carreggiata di percorrenza unidirezionale.

Il giudice del gravame, in particolare, rispondendo alle censure veicolate con l'appello e ricapitolate nella premessa, ha confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro, resa possibile anche grazie all'apporto dichiarativo di una teste oculare (la SPORTELLI), la quale aveva corroborato le conclusioni tratte dai rilievi sui luoghi e sul mezzo incidentato, avendo pure affermato che il [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'auto, riteneva di aver investito la dichiarante, neppure essendosi avveduto del corpo della vittima riverso a terra.

Non erano state rilevate tracce di frenata e, nonostante non fosse stata accertata con esattezza la velocità tenuta nell'occorso dal conducente, la Corte ha stimato che essa non fosse stata adeguata, avuto riguardo alle conseguenze dell'urto (la vittima essendo stata caricata sull'autovettura con sfondamento del parabrezza) e alle condizioni della strada e della guida, lo stesso imputato avendo riferito di un sole accecante e della presenza di un cono d'ombra dovuto alla vegetazione (circostanze, peraltro, confermate dai rilievi e dalle dichiarazioni della teste oculare).

Sotto altro profilo, poi, la Corte ha evidenziato che il pedone aveva già impegnato la sede della carreggiata, come confermato dalla dinamica descritta dalla teste SPORTELLI, cosicché l'attraversamento non poteva essere considerato fatto imprevedibile, la scarsa visibilità imponendo semmai una maggior prudenza, se non addirittura l'arresto del mezzo, il che rendeva recessiva la mancata determinazione della velocità di marcia (il limite in quella zona essendo stato di 30 Km/h, ritenuto comunque incompatibile con le modalità violente dell'impatto), ricordando che il principio dell'affidamento incontra un temperamento in quello opposto per il quale l'utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui.

Infine, ha affermato che il rispetto della norma cautelare violata avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di avvistare tempestivamente il pedone già in fase di attraversamento trasversale e di arrestare la marcia del proprio mezzo in tempo utile a evitare l'impatto o a ridurne gli esiti lesivi al minimo.

Confermato il nesso eziologico tra la violazione contestata e l'evento, la Corte ha tuttavia valutato il concorso di colpa della vittima, valorizzando il fatto che l'attraversamento era stato effettuato in maniera irregolare, pur trattandosi di un evento di per sé del tutto prevedibile in quel tratto di strada e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., riducendo conseguentemente la pena e la durata della sospensione della patente di guida (fissata in anni uno dal giudice di primo grado e ridotta a mesi undici da quello d'appello).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza del fatto di reato.

In particolare, il deducente ha asserito una mera apparenza della motivazione, osservando che il sinistro non era avvenuto nel centro abitato, ma all'estrema periferia di esso e che un'andatura dell'auto ancor più lenta avrebbe essa stessa determinato un pericolo per gli altri utenti della strada.

Ha, poi, sostenuto che l'attraversamento della strada da parte della vittima era stato azzardato, improvviso e imprevedibile, non essendo stato neppure accertato il punto d'urto e avendo la vittima iniziato ad attraversare, come inizialmente affermato dalla teste, non essendosi dunque trovata già in mezzo alla carreggiata come da costei dichiarato solo dopo la contestazione del PM, dovendosi pure considerare che la donna era in stato di shock.

Sotto altro profilo, ha ritenuto non rispondente al vero che non era stata raggiunta la prova della velocità tenuta dal mezzo, il CT della difesa avendola stimata come pari o inferiore a quella consentita di 30 Km/h, così essendo stati travisati gli elementi di prova sul punto.

Da tutto quanto precede, pertanto, la difesa ha fatto discendere la mancata dimostrazione della colpevolezza dell'imputato o, almeno, la riqualificazione del fatto quale ipotesi non aggravata dalla violazione delle norme del codice della strada, altresì rilevando che, nel punto d'interesse, non vi erano attraversamenti pedonali e che, dunque, l'evento sarebbe diretta conseguenza della imprudenza della vittima.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge, anche per omessa o apparente motivazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, fissata in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale che, in mancanza di espressa previsione, deve ritenersi quello di giorni quindici.

3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I giudici territoriali hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato, valutando le dichiarazioni della teste oculare e i rilievi tecnici dell'organo accertatore, nonché le stesse dichiarazioni dell'imputato.

Esaminate le doglianze articolate con il gravame, sostanzialmente riproposte in ricorso, hanno dunque ritenuto accertata la violazione della specifica regola cautelare (art. 141 CdS, a mente del quale « È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»), ritenendo che le circostanze dell'azione fossero state analiticamente riportate nella sentenza impugnata e che la condotta imprudente del pedone non aveva eliso il nesso di causa tra quella del conducente e l'evento, valorizzando elementi tratti da un compendio probatorio illustrato nella sentenza in questa sede impugnata (e cioè la piattaforma dalla quale sono stati desunti i seguenti dati fattuali: condizioni non ottimali di visibilità; attraversamento del pedone già in fase avanzata; mancato avvistamento dello stesso da parte del PAGNARULO; assenza di tracce di frenata; strada costeggiata da pista ciclabile e pedonale; violenza dell'impatto e sfondamento del parabrezza).

3. Alla luce di tale premessa e del tenore del primo motivo di ricorso, deve affermarsene la manifesta infondatezza.

In caso, come quello all'esame, di doppia sentenza conforme la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed 'ampiamente chiarite 'nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Ciò posto, deve pure rilevarsi l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio o quelle con le quali si solleciti al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Quanto, poi, al vizio motivazionale dedotto con il primo motivo (travisamento della prova), i limiti della sua deducibilità in caso di doppia conforme sono già stati più volte chiariti da questa stessa sezione che l'ha riconosciuta solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438).

Nella specie, con particolare riferimento all'asserito travisamento per omissione, la difesa non ha considerato il ragionamento complessivo dei decidenti: il tema, infatti, era stato esaminato e i giudici del merito hanno dato conto della sostanziale irrilevanza del rispetto dei limiti di velocità che hanno, peraltro, motivatamente escluso alla stregua delle prove emerse (violenza dell'impatto e sfondamento del parabrezza), nella specie non essendo stata contestata la violazione dell'art. 142 codice strada, ma quella della diversa regola cautelare contenuta nell'art. 141 stesso codice.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La stringata motivazione in punto durata della sanzione amministrativa accessoria è giustificata dalla genericità della censura veicolata con il gravame, osservandosi come l'assunto difensivo, secondo cui, nella specie, la motivazione sarebbe solo apparente è smentito dall'esplicito riferimento operato dai giudici ai criteri seguiti per la rideterminazione della risposta sanzionatoria, ove si è evidenziato il non trascurabile grado di colpa.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte • cost. n. 186/2000). • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 ottobre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha riformato, solo in punto pena, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omicidio stradale ai danni del pedone Cesare CONTEGIACOMNO (in Putignano il 17/11/2016). Secondo l'editto accusatorio, é stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] di non avere adeguato la velocità della propria vettura alle condizioni e caratteristiche della strada, costeggiata da pista ciclabile e pedonale, così avendo attinto la vittima che stava attraversando la carreggiata di percorrenza unidirezionale. Il giudice del gravame, in particolare, rispondendo alle censure veicolate con l'appello e ricapitolate nella premessa, ha confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro, resa possibile anche grazie all'apporto dichiarativo di una teste oculare (la SPORTELLI), la quale aveva corroborato le conclusioni tratte dai rilievi sui luoghi e sul mezzo incidentato, avendo pure affermato che il [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'auto, riteneva di aver investito la dichiarante, neppure essendosi avveduto del corpo della vittima riverso a terra. Non erano state rilevate tracce di frenata e, nonostante non fosse stata accertata con esattezza la velocità tenuta nell'occorso dal conducente, la Corte ha stimato che essa non fosse stata adeguata, avuto riguardo alle conseguenze dell'urto (la vittima essendo stata caricata sull'autovettura con sfondamento del parabrezza) e alle condizioni della strada e della guida, lo stesso imputato avendo riferito di un sole accecante e della presenza di un cono d'ombra dovuto alla vegetazione (circostanze, peraltro, confermate dai rilievi e dalle dichiarazioni della teste oculare). Sotto altro profilo, poi, la Corte ha evidenziato che il pedone aveva già impegnato la sede della carreggiata, come confermato dalla dinamica descritta dalla teste SPORTELLI, cosicché l'attraversamento non poteva essere considerato fatto imprevedibile, la scarsa visibilità imponendo semmai una maggior prudenza, se non addirittura l'arresto del mezzo, il che rendeva recessiva la mancata determinazione della velocità di marcia (il limite in quella zona essendo stato di 30 Km/h, ritenuto comunque incompatibile con le modalità violente dell'impatto), ricordando che il principio dell'affidamento incontra un temperamento in quello opposto per il quale l'utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui. Infine, ha affermato che il rispetto della norma cautelare violata avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] di avvistare tempestivamente il pedone già in fase di attraversamento trasversale e di arrestare la marcia del proprio mezzo in tempo utile a evitare l'impatto o a ridurne gli esiti lesivi al minimo. Confermato il nesso eziologico tra la violazione contestata e l'evento, la Corte ha tuttavia valutato il concorso di colpa della vittima, valorizzando il fatto che l'attraversamento era stato effettuato in maniera irregolare, pur trattandosi di un evento di per sé del tutto prevedibile in quel tratto di strada e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., riducendo conseguentemente la pena e la durata della sospensione della patente di guida (fissata in anni uno dal giudice di primo grado e ridotta a mesi undici da quello d'appello). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento probatorio, quanto alla ritenuta sussistenza del fatto di reato. In particolare, il deducente ha asserito una mera apparenza della motivazione, osservando che il sinistro non era avvenuto nel centro abitato, ma all'estrema periferia di esso e che un'andatura dell'auto ancor più lenta avrebbe essa stessa determinato un pericolo per gli altri utenti della strada. Ha, poi, sostenuto che l'attraversamento della strada da parte della vittima era stato azzardato, improvviso e imprevedibile, non essendo stato neppure accertato il punto d'urto e avendo la vittima iniziato ad attraversare, come inizialmente affermato dalla teste, non essendosi dunque trovata già in mezzo alla carreggiata come da costei dichiarato solo dopo la contestazione del PM, dovendosi pure considerare che la donna era in stato di shock. Sotto altro profilo, ha ritenuto non rispondente al vero che non era stata raggiunta la prova della velocità tenuta dal mezzo, il CT della difesa avendola stimata come pari o inferiore a quella consentita di 30 Km/h, così essendo stati travisati gli elementi di prova sul punto. Da tutto quanto precede, pertanto, la difesa ha fatto discendere la mancata dimostrazione della colpevolezza dell'imputato o, almeno, la riqualificazione del fatto quale ipotesi non aggravata dalla violazione delle norme del codice della strada, altresì rilevando che, nel punto d'interesse, non vi erano attraversamenti pedonali e che, dunque, l'evento sarebbe diretta conseguenza della imprudenza della vittima. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge, anche per omessa o apparente motivazione, quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, fissata in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale che, in mancanza di espressa previsione, deve ritenersi quello di giorni quindici. 3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici territoriali hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato, valutando le dichiarazioni della teste oculare e i rilievi tecnici dell'organo accertatore, nonché le stesse dichiarazioni dell'imputato. Esaminate le doglianze articolate con il gravame, sostanzialmente riproposte in ricorso, hanno dunque ritenuto accertata la violazione della specifica regola cautelare (art. 141 CdS, a mente del quale « È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»), ritenendo che le circostanze dell'azione fossero state analiticamente riportate nella sentenza impugnata e che la condotta imprudente del pedone non aveva eliso il nesso di causa tra quella del conducente e l'evento, valorizzando elementi tratti da un compendio probatorio illustrato nella sentenza in questa sede impugnata (e cioè la piattaforma dalla quale sono stati desunti i seguenti dati fattuali: condizioni non ottimali di visibilità; attraversamento del pedone già in fase avanzata; mancato avvistamento dello stesso da parte del PAGNARULO; assenza di tracce di frenata; strada costeggiata da pista ciclabile e pedonale; violenza dell'impatto e sfondamento del parabrezza). 3. Alla luce di tale premessa e del tenore del primo motivo di ricorso, deve affermarsene la manifesta infondatezza. In caso, come quello all'esame, di doppia sentenza conforme la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed 'ampiamente chiarite 'nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Ciò posto, deve pure rilevarsi l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio o quelle con le quali si solleciti al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Quanto, poi, al vizio motivazionale dedotto con il primo motivo (travisamento della prova), i limiti della sua deducibilità in caso di doppia conforme sono già stati più volte chiariti da questa stessa sezione che l'ha riconosciuta solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258438). Nella specie, con particolare riferimento all'asserito travisamento per omissione, la difesa non ha considerato il ragionamento complessivo dei decidenti: il tema, infatti, era stato esaminato e i giudici del merito hanno dato conto della sostanziale irrilevanza del rispetto dei limiti di velocità che hanno, peraltro, motivatamente escluso alla stregua delle prove emerse (violenza dell'impatto e sfondamento del parabrezza), nella specie non essendo stata contestata la violazione dell'art. 142 codice strada, ma quella della diversa regola cautelare contenuta nell'art. 141 stesso codice. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La stringata motivazione in punto durata della sanzione amministrativa accessoria è giustificata dalla genericità della censura veicolata con il gravame, osservandosi come l'assunto difensivo, secondo cui, nella specie, la motivazione sarebbe solo apparente è smentito dall'esplicito riferimento operato dai giudici ai criteri seguiti per la rideterminazione della risposta sanzionatoria, ove si è evidenziato il non trascurabile grado di colpa. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte • cost. n. 186/2000). • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 ottobre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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