Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 1958

Cassazione n. 41834/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1958 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova o detenzione domiciliare ex art. 47-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta da [OSCURATO:PERSONA], considerando come, nei confronti dello stesso, fosse stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare in data 17/03/2020 e non fossero ancora trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 58-quater, Ord. pen. 2.

Ricorre personalmente per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato.

4. Giova precisare come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso siano successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Tale normativa prevede infatti che il ricorso in cassazione vada in ogni caso sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., peraltro, è stata oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente.

Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore la possibilità di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale postulato dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv. 272011).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1958 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova o detenzione domiciliare ex art. 47-ter Legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta da [OSCURATO:PERSONA], considerando come, nei confronti dello stesso, fosse stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare in data 17/03/2020 e non fossero ancora trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 58-quater, Ord. pen. 2. Ricorre personalmente per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato. 4. Giova precisare come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso siano successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione. Tale normativa prevede infatti che il ricorso in cassazione vada in ogni caso sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., peraltro, è stata oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore la possibilità di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale postulato dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv. 272011). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gi