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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00173/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. lett. c), essendo stato il processo di appello celebrato in assenza del difensore e dell'imputato legittimamente impediti, è aspecifico poiché non si confronta con gli argomenti esposti dalla corte di appello a pagina 2 della motivazione ove nella esposizione dello svolgimento del processo sottolinea che per il presente procedimento non era pervenuta regolare richiesta di trattazione orale così che il chiesto rinvio per impedimento non aveva rilievo alcuno; osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo n. 5 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante nel caso di specie alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze fattuali, non limitandosi alla considerazione della sola età della vittima e, comunque, facendo adeguata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 162-ter cod. pen. è generica poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la validità dell'identificazione dello Spicuzza effettuata dalla p.o. che non potrebbe qualificarsi quale riconoscimento, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che dà atto dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento effettuato in sede di indagini preliminari costituisce prova atipica e, in quanto tale, sottoposta alla valutazione del giudice unitamente agli altri elementi del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606 comma primo lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. lett. c), essendo stato il processo di appello celebrato in assenza del difensore e dell'imputato legittimamente impediti, è aspecifico poiché non si confronta con gli argomenti esposti dalla corte di appello a pagina 2 della motivazione ove nella esposizione dello svolgimento del processo sottolinea che per il presente procedimento non era pervenuta regolare richiesta di trattazione orale così che il chiesto rinvio per impedimento non aveva rilievo alcuno; osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo n. 5 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante nel caso di specie alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze fattuali, non limitandosi alla considerazione della sola età della vittima e, comunque, facendo adeguata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 162-ter cod. pen. è generica poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la validità dell'identificazione dello Spicuzza effettuata dalla p.o. che non potrebbe qualificarsi quale riconoscimento, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che dà atto dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento effettuato in sede di indagini preliminari costituisce prova atipica e, in quanto tale, sottoposta alla valutazione del giudice unitamente agli altri elementi del compendio probatorio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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