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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17056/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di lbrahima Ka e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. sugli accertamenti di polizia, le modalità di custodia delle calzature, alla rinfusa, nonché infine sulla mancanza di documentazione fiscale o commerciale); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 648 comma quarto, 62 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi tenue di ricettazione e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato numero di calzature sequestrate e della carenza di elementi positivi apprezzabili ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di lbrahima Ka e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. sugli accertamenti di polizia, le modalità di custodia delle calzature, alla rinfusa, nonché infine sulla mancanza di documentazione fiscale o commerciale); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 648 comma quarto, 62 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi tenue di ricettazione e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato numero di calzature sequestrate e della carenza di elementi positivi apprezzabili ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 17056/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris