CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 33568/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2349/20 in data 08/07/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata tardiva richiesta di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comnna 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con nnodificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; rilevato conseguentemente che, detta richiesta difensiva di trattazione orale è stata respinta e che il procedimento viene trattato con contraddittorio; lette le memorie difensive di replica con conclusioni della difesa [OSCURATO:PERSONA] e della difesa [OSCURATO:PERSONA], entrambe datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso di cui ai capi 1) e 2), fatti commessi rispettivamente il 18/03/2016 ed il 20/06/2016 ed entrambi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lucca in data 19/09/2019. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata in correità. Le divergenti versioni dei chiamanti in correità erano di tale portata da impedire una valutazione di loro attendibilità. La Corte territoriale ha omesso di considerare il portato probatorio evidenziato dalla difesa nonché del palese conflitto economico tra le parti. Secondo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese. La Corte territoriale ha sbrigativamente operato una valutazione di attendibilità di queste ultime, seppure dando atto della non veridicità della ricostruzione operata dai due coniugi in relazione al ritrovamento del promemoria contenente le istruzioni su quanto e cosa riferire agli inquirenti. Il rinvenimento di tale documento nonché le giustificazioni accampate in sede dibattimentale, rappresentano la prova della falsità della ricostruzione operata e di conseguenza dell'inattendibilità delle persone offese.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione in punto di credibilità dei signori Meucci e Nervo per errata applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha omesso di procedere alla verifica dei due presupposti logici rappresentati dall'accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva del dichiarato. Il giudice di secondo grado ha sposato la versione dei chiamanti senza procedere all'analisi critica delle contraddizioni emergenti tra le loro dichiarazioni secondo quanto evidenziato dalla difesa Peguero. Inoltre, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine all'indagine puntuale che la giurisprudenza richiede sulle ragioni che possono aver indotto i dichiaranti alla confessione e alla chiamata in correità. Parimenti, si è omesso di motivare su tutte le altre circostanze che la giurisprudenza impone di valutare, quali la personalità ed il passato dei coniugi Meucci-Nervo nonché le loro condizioni socio-economiche. Secondo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione in punto di attendibilità dei narrati della coppia Meucci-Nervo per errata applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Anche in ordine a questo onere ispettivo/valutativo, la Suprema Corte ha precisato come lo stesso debba essere svolto all'insegna della verifica della intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese, anche alla luce di caratteristiche quali la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità delle medesime: la Corte territoriale non ha proceduto in tal senso. Terzo motivo: illogicità della motivazione in relazione alle circostanze individuate dalla Corte territoriale quali riscontri alle dichiarazioni di Meucci e di Nervo. La Corte territoriale ha altresì violato le regole in materia di valutazione della prova laddove non ha valutato adeguatamente le contraddittorietà intrinseche ai narrati stessi e, in generale, la tenuta dei medesimi alla luce dei riscontri e delle obiezioni sollevate dalla difesa del ricorrente. Quarto motivo: illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai riscontri alla chiamata in correità indicati dalla Corte territoriale. La ricerca delle persone offese tramite l'agenzia di investigazioni Velox è invero una circostanza riferita anche dai tre dominicani: è quindi illogico sostenere che sia elemento di riscontro della versione fornita dai coniugi Meucci, del pari lo è anche di quella del Pequero e del Garda. Quanto alla telefonata al 113 si rappresenta come quanto sostenuto dalla Corte territoriale confligga con il contenuto della medesima e con quanto sostenuto dalla stessa persona offesa, Cerauro. Quinto motivo: mancanza di motivazione in ordine alla censura relativa alla cattiva applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e alla valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Nell'atto di gravame presentato dal Peguero era stato rilevato il vizio del ragionamento del giudice di primo grado che, da una parte, aveva ritenuto non credibili ed inattendibili le persone offese in ordine alla questione dell'impossessamento del denaro, mentre, dall'altro, aveva sostenuto la credibilità ed attendibilità delle stesse in merito alle rapine. Come è noto, si afferma in giurisprudenza che per poter porre le dichiarazioni della persona offesa a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, dovendosi di contro ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752): nel caso di specie, tale antecedenza logica e connessione causale era presente in quanto l'impossessamento del 15.000 euro era infatti il necessario presupposto dei reati contestati ai ricorrenti, il loro antefatto causalmente necessario, senza il quale non sarebbero stati neppure contestabili ai predetti tali delitti. Sesto motivo: mancanza di motivazione in ordine alla denunciata non credibilità delle persone offese e non attendibilità dei loro narrati. Nell'atto di gravame si era rappresentato come le dichiarazioni dei chiamanti fossero state nel tempo intrinsecamente non coerenti ed in particolare come il Cerauro avesse deliberatamente omesso di aver contattato la Nervo subito dopo la prima rapina e come lo stesso avesse confermato detta circostanza solo dopo specifica contestazione operata dai carabinieri con l'aiuto dei tabulati telefonici. Su queste incongruenze, la Corte d'appello non spende alcuna motivazione.Settimo motivo: illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai riscontri alle dichiarazioni delle persone offese indicati dalla Corte territoriale. Quest'ultima, pur concordando con la difesa dell'imputato in merito alla natura menzognera delle dichiarazioni rese dal Cerauro e dalla Valdrighi sulla natura del succitato promemoria, ha inopinatamente ritenuto che la suddetta non veridicità non importi alcun tipo di conseguenza sull'attendibilità e della credibilità delle persone offese in punto di ricostruzione degli eventi-rapine. Ottavo motivo: mancanza di motivazione in ordine alle illogicità derivanti dalla adesione alla versione dei coniugi Meucci e delle persone offese anche in relazione ai riscontri che la difesa del Peguero aveva indicato quali corroboranti la credibilità degli imputati, con conseguente illogicità della medesima. Non una parola è spesa dalla Corte territoriale in merito al fatto che, prendendo per vero quanto dichiarato dai Meucci e dai Cerauro, gli imputati, tutti regolari sul territorio e con lavori stabili, avrebbero deciso di commettere reati così gravi per mero scopo di lucro per appena 250 euro a testa; allo stesso modo, non si rinviene alcuna riflessione sul paradosso emergente dalla versione delle persone offese in merito al provento della rapina (gli odierni imputati hanno infatti sin da subito ammesso di aver ricevuto dai coniugi Cerauro 9.000 euro in occasione del primo episodio, a fronte del capo d'imputazione che, sulla scorta di quanto denunciato dalle persone offese, parlava di 5.000 euro); nessuna argomentazione è poi posta a sostegno della evidente irrazionalità della decisione del Meucci di affidare a degli estranei il recupero di una somma così ingente di denaro; infine, la Corte territoriale nulla dice in ordine al paradosso per cui gli odierni imputati, a differenza delle persone offese e dei coniugi Meucci, sono stati gli unici a non cambiare mai versione durante tutto il corso del procedimento. Nono motivo: mancanza di motivazione in ordine alle emergenze probatorie relative alla questione del cacao. La motivazione è poi viziata laddove omette qualsiasi tipo di motivazione in ordine alla questione sollevata dalla difesa sulla questione cacao, emersa in primo grado in termini molto più importanti di quelli rilevati. Decimo motivo: violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'errata applicazione dell'art. 393 cod. pen. La Corte territoriale, laddove rigetta il motivo di appello relativo alla riqualificazione dei fatti nell'alveo dell'art. 393 cod. pen., parte da un assunto senza averne verificato la tenuta alla luce di tutti gli elementi probatori e della loro intrinseca credibilità ed attendibilità. Il presupposto da cui parte la Corte territoriale, ovvero che le somme non erano dei donninicani e che questi ultimi avrebbero agito a fronte di una ricompensa è invero un assunto che trova il proprio fondamento nell'annessa valutazione di gran parte del compendio probatorio portato all'attenzione dalla difesa del Peguero, nonché dall'errata valutazione delle dichiarazioni dei Meucci e dei Cerauro alla luce dei criteri di credibilità ed attendibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio di motivazione denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cannmi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo, cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). Occorre, infine, considerare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure proposte mirano complessivamente ad una rilettura del materiale probatorio già oggetto di ampia e ponderata valutazione da parte della Corte territoriale e devono, pertanto, ritenersi inammissibili in questa sede. Il controllo di legittimità, infatti, non è diretto a sindacare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, ma mira unicamente a verificare che quest'ultimo sia sorretto da adeguati elementi dimostrativi che, nel caso di specie, risultano pienamente condivisibili. Invero, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione logica e priva di incongruenze, della credibilità intrinseca del narrato dei due coimputati, dal quale risulta una confessione piena in ordine all'incarico attribuito agli imputati e alle concordate modalità attuative della rapina. Le dichiarazioni dei coimputati chiamanti in correità risultano, inoltre, corredate da plurimi elementi di riscontro con cui il ricorso non si confronta. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla credibilità delle persone offese, riscontrata dalla trascrizione del contenuto della telefonata effettuata dalla Valdrighi al 113 in occasione della prima rapina. 3.2.1. La questione relativa alle dichiarazioni effettuate dalle persone offese relativamente al manoscritto contenente le istruzioni su quanto riferire alle forze dell'ordine, di cui è stata riconosciuta l'inattendibilità, è stata risolta dalla Corte d'appello facendo riferimento al principio relativo al diritto al silenzio che spetta al Cerauro, in quanto imputato nel diverso procedimento di appropriazione indebita. Il principio del nemo tenetur se detegere ha costituito il fondamento della ritenuta falsità o reticenza che, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non rappresenta l'in se del fatto in contestazione.Al riguardo, i giudici di appello scrivono: "... va ... premesso che, in relazione al profilo della dazione della seconda somma di denaro di euro 15.000 da parte della Nervo, la deposizione delle persone offese non è stata del tutto limpida; il Cerauro, in particolare, ha cercato di sminuire la propria posizione, affermando di non avere nessun tipo di rapporto debitorio con il Meucci ed asserendo altresì che il danaro oggetto di sottrazione fosse di sua proprietà. Tale circostanza è quanto meno dubbia alla luce dell'istruttoria compiuta, a fortiori laddove si consideri che il Cerauro risulta imputato per il reato di appropriazione indebita, commesso proprio in danno del Meucci, per la somma di euro 15.000 ed ha all'uopo patteggiato la pena. E' dunque verosimile che il Cerauro detenesse la somma di euro 15.000 perché consegnatagli dalla Nervo, non trattandosi dunque di denaro di sua proprietà". 3.2.2. Sulle ulteriori censure proposte nell'atto di appello concernenti le modalità esecutive delle rapine, il travisamento degli autori e l'utilizzo di una pistola, effettivamente non si rinviene motivazione da parte della Corte territoriale. Tuttavia, l'omessa valutazione di tali doglianze non appare idonea ad incidere sulla complessiva credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, i cui contenuti hanno trovato puntuale riscontro in una serie di elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. In tal senso depongono: -la circostanza che, in occasione dei fatti accaduti il 18/03/2016, la Valdrighi contattò il centralino delle Forze dell'Ordine alle ore 8.52 (in orario compatibile con la tempistica dei fatti riferiti) riuscendo in quel contesto a pronunciare solo l'indirizzo della propria abitazione, ad implicita conferma di una situazione - nell'occorso - quantomeno concitata; -l'esistenza di ulteriori elementi a sostegno della versione, pienamente attendibile, delle persone offese sui fatti di rapina, consistiti nelle dichiarazioni rese dal Meucci e dalla Nervo in sede di incidente probatorio del 25/07/2017 (secondo cui gli stessi avrebbero incaricato il [OSCURATO:PERSONA] di recuperare la somma di euro 15.000 della quale il Cerauro si era indebitamente appropriato), dichiarazioni - a loro volta riscontrate dagli esiti di talune intercettazioni - capaci di smentire totalmente la tesi sostenuta dai ricorrenti; -il riconoscimento degli imputati ricorrenti quali autori delle due aggressioni; -l'ammissione dei due ricorrenti di essersi recati per ben tre volte presso l'abitazione delle persone offese (la prima delle quali constatando che non vi era nessuno in casa), precisando che era stata proprio la Nervi (che risulta aver richiesto informazioni ad un'agenzia di investigazioni al fine di individuare l'indirizzo delle persone offese) a condurli sul posto; -l'ammissione da parte di entrambi i ricorrenti di aver rivolto al Cerauro richieste di denaro, precisando di aver prospettato che si trattava di somme a loro appartenenti e necessarie per la loro attività di commercio del cacao e di cui lo stesso si era indebitamente appropriato. A tutto questo si aggiunge un argomento di carattere logico rappresentato dal fatto che "... se davvero i prevenuti, nelle date sopra indicate, si fossero limitati a richiedere in maniera civile i soldi che ritenevano appartenere (loro), senza ottenere peraltro la restituzione integrale (in base a quanto dagli stessi affermato), non si vede perché il Cerauro avrebbe dovuto poi determinarsi a versare l'ulteriore somma di euro 3.000. E' invece evidente che il Cerauro, proprio alla luce del violento comportamento serbato dagli imputati in occasione dei fatti di cui ai capi 1) e 2), temendo evidentemente per l'incolumità propria e della famiglia, abbia corrisposto ulteriori somme di denaro a seguito di richieste telefoniche ricevute ..." (v. pagg. 24 e 25 della sentenza di primo grado). Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "i/ vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata" (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. I primi quattro collegati motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Al riguardo, occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità" (così, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). 4.1.1. Nella fattispecie, le chiamate della Meucci e del Nervo, che hanno reso ampie dichiarazioni confessorie pienamente utilizzabili in ragione dell'avvenuta definizione delle rispettive posizioni con sentenza divenuta irrevocabile, oltre ad essere corroborate - come si è visto - dalle dichiarazioni delle persone offese, trovano riscontro individualizzante in una serie di ulteriori elementi, e segnatamente: -dall'inverosimiglianza delle contrastanti (rispetto a quelle dei chiamanti) dichiarazioni rese dai due coimputati ricorrenti, quantomeno in merito alla misura del denaro consegnato al Cerauro ed allo scopo della dazione; -dalla riscontrata infondatezza della versione fornita dai ricorrenti (anche questa "resistita" dalla contrastante versione dei chiamanti) in relazione all'asserita impresa commerciale avente ad oggetto l'esportazione del cacao, atteso che - come già evidenziato in primo grado - "... se di impresa commerciale si parlò fra i prevenuti ed il Meucci, ciò avvenne decisamente dopo i fatti di causa, come del resto confermato sia dal Meucci che dalla Nervo nel corso dell'incidente probatorio [] ... peraltro la collocazione temporale della trattativa relativa al cacao in un periodo successivo ai fatti di causa trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [] ... senza contare che, in base a quanto riferito dal Meucci ... il lato economico relativo all'attività di commercializzazione del cacao non sarebbe mai stato esplorato compiutamente perché le trattative si sarebbero interrotte prima. Riferisce, infatti, il Meucci che i soldi per l'avvio dell'attività sarebbero dovuti provenire da un tale Severino ... ma precisa che l'attività in questione non fu mai avviata e lui non ricevette mai alcuna somma di denaro" (v. pagg. 21 e 22 della sentenza del Tribunale); -dagli esiti delle intercettazioni che danno "significativo conto dell'effettivo tenore dei rapporti tra Cerauro/Valdrighi e Meucci/Nervo, e tra questi ultimi e i due odierni imputati; è invero allora evidente che - di fronte all'appropriazione del denaro appartenente al Meucci ed alla Nervo - questi ultimi abbiano incaricato gli imputati (e, in particolare, il Garcia) di recuperare la suddetta somma (pur non condividendo, poi, le modalità utilizzate dagli imputati in occasione delle due "visite" presso l'abitazione del Cerauro, come alla Nervo telefonicamente riferite dal Cerauro stesso) ... [] ... non si comprende infatti perché gli stessi (ndr., Meucci e Nervo) avrebbero dovuto mentire sul punto, né quale beneficio avrebbero potuto trarre dal riconoscimento della propria responsabilità penale in relazione ai delitti contestati, se davvero il loro racconto non rispondesse al vero (e del resto nemmeno il Garcia sa spiegarsi altrimenti le dichiarazioni fornite dai predetti sul punto) (v. pagg. 23 e 24 della sentenza del Tribunale). 4.1.2. Va, inoltre, evidenziato come i giudici del merito abbiano di fatto conformemente escluso l'ipotesi di una fraudolenta concertazione tra i chiamanti e le persone offese sicché, in tali casi, è corretto attribuire, con le precisazioni in precedenza delineate sulla necessità individualizzante del riscontro, a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità; si ritiene così positivamente integrato il riscontro e rispettata la regola di giudizio richiesta dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non risultando in alcun modo minata la credibilità dei propalanti in mancanza di serie allegazioni contrarie e di un rilevato interesse in concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate (per malanimo, astio, rancore, intese collusive o altro), tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità della chiamata (cfr., Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 - 02). Per il resto, le censure proposte involgono valutazioni in fatto e sollecitano non consentite letture alternative. 4.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità "è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni con fessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto" (così, ex multis, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). 4.2.1. In tal senso si è affermato che, se è vero che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, è pur vero che il Giudice di merito deve anzitutto escludere il pericolo di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, verificando al contempo se l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr., Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233095). 4.2.2. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dalla Procura generale, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio sopra esposto con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Le parti dichiarative, ritenute intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate con riferimento ai reati di cui ai capi 1 e 2, restano, pertanto, tali e non vengono travolte o messe in discussione da quelle ritenute inattendibili (in relazione ai rapporti intercorsi tra le persone offese ed il duo Meucci-Nervo), caratterizzate, peraltro, da un totale scollegamento con le prime. Ciò - si ribadisce - in presenza del valutato presupposto dell'insussistenza di un contrasto tra la parte del narrato ritenuta non genuina e quelle ulteriori ritenute attendibili, dell'assenza di un'inattendibilità talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità soggettiva del dichiarante e dell'offerta di una spiegazione plausibile alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (cfr., Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Queste conclusioni valgono in generale per qualunque tipo di narrato ed indipendentemente dall'identità e dalla posizione del dichiarante (testimone/persona offesa o non, imputato, imputato o coimputato in procedimento connesso o collegato, chiamante in reità o correità). 4.2.3. Al riguardo va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo cui "è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione del propalante, a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile, possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - nella fattispecie perché proveniente da imputato in procedimento connesso, definitivamente giudicato - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante" (cfr., Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917, in tema di dichiarazioni rese dal chiamante in correità; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160, in tema di dichiarazioni rese dalla persona offesa). Ciò considerato, si è visto come - nella fattispecie - la sentenza abbia diffusamente e logicamente spiegato, a proposito del rinvenuto promemoria, che il Cerauro si fosse reso responsabile di appropriazione indebita a danno del Meucci, "giustificandosi" così il comportamento reticente da parte dello stesso (v. pag. 20 della sentenza di primo grado). 4.3. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, anch'essi tra loro collegati, sono aspecifici e comunque manifestamente infondati. Al riguardo si rimanda alle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.2. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto, senza potersi esonerare dal rilevare come le doglianze proposte siano sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. 4.4. Il nono motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la corretta deduzione del c.d. vizio di motivazione disciplinato dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., implica che il ricorrente: a) indichi in modo specifico la natura del vizio che non può essere genericamente e alternativamente dedotto in forma perplessa, così delegando al giudicante un'inammissibile attività di selezione della tipologia del vizio; b) indichi il punto del testo del provvedimento ove sia rilevabile il suddetto vizio, atteso che il dato normativo prevede che il vizio in esame sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da uno specifico atto che deve essere indicato e allegato; c) indichi, sul piano giuridico - argomentativo della decisione impugnata, la rilevanza essenziale del vizio denunciato. La omessa illustrazione nei succitati termini del "vizio di motivazione", come è da riscontrarsi nel motivo proposto, comporta la violazione degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., conducenti all'inammissibilità ex art. 591 del codice di rito. Ciò considerato, va anche detto come la doglianza, per come articolata, proponga, ancora una volta, censure in fatto con richiesta di non consentite letture alternative. 4.5. Il decimo motivo, oltre ad essere evocativo di censure in fatto, è comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha riconosciuto come gli elementi emersi abbiano consentito di riconoscere come gli imputati non avessero agito per esercitare in diritto (il recupero della somma di denaro, certamente non di loro proprietà) bensì al fine specifico di procurarsi un ingiusto profitto e, quindi, nella consapevolezza di procurarsi un'utilità a loro non spettante. Il ruolo di terzi delegati all'esazione del credito in capo agli odierni imputati è apparso indiscutibile. 4.5.1. Va innanzitutto premesso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di c.d. reato di mano propria, caratterizzato, in quanto tale, dalla necessità che la condotta tipica sia posta in essere dal creditore, e non da terzi dallo stesso delegati per l'esazione del credito, ricorrendo, in quest'ultimo caso, sempre e comunque il reato di estorsione. 4.5.2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, 02 e 03) hanno tuttavia, chiarito che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. ha natura di reato proprio non esclusivo e, dopo aver altresì precisato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, hanno anche evidenziato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Ai fini della distinzione tra i due delitti non è pertanto decisiva la circostanza della partecipazione al reato di terzi concorrenti (che abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) mentre "risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche soltanto) un interesse proprio" in quanto, in tal caso, "i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (così, testualmente, Sez. U, n. 29541/2020, cit.). 4.5.3. In proposito, si è anche ricordato che, tradizionalmente, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 02/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). 4.5.4. Fermo quanto precede, del tutto condivisibilmente la Corte territoriale ha riconosciuto che "nella vicenda in esame, rispetto alla quale l'asserita volontà di un'intrapresa (operazione) economica di importazione di caffè è rimasta una mera dichiarazione di intenti non essendovi alcun elemento obiettivo che consenta di affermare un grado di sviluppo delle trattative o una volontà di azione tale da giustificare la consegna di un'ingente somma di denaro perché la trasportasse a [OSCURATO:PERSONA] laddove molteplici, parimenti convenienti e assolutamente sicure sono le modalità di transfer del denaro da un paese all'altro, in presenza di attività lecite delle quali non si vuol occultare il tracciamento, l'intervento del Tony e dei due connazionali nei confronti delle vittime, con le modalità di cui si è raggiunta la piena prova non è stata funzionale in modo esclusivo e totalizzante, a consentire ai coniugi Meucci e Nervo di rientrare in possesso della consistente somma di cui le vittime si erano indebitamente appropriate ma, piuttosto, si poneva come una attività di recupero crediti in conto terzi con finalità di lucro, ben specificato nei termini del suo ammontare dalla Nervo, integrante per tutti i soggetti coinvolti, mandanti esecutori materiali, i delitti di rapina in contestazione". E così, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel presente motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ri