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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36257/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non dotato della necessaria specificità in ordine allo snodo essenziale dell'argomentare speso dalla Corte territoriale nel negare la sussistenza, nella specie, del vizio parziale di mente rivendicato dalla difesa e sollecitato alla base dell'accertamento peritale evocato con i motivi di appello, atteso che sia il primo giudice (pagina 4, terzo capoverso della relativa sentenza) che la Corte territoriale hanno posto l'accento sulla risalenza nel tempo della documentazione medica allegata a sostegno della relativa prospettazione difensiva, sintomo inequivoco della inadeguatezza del relativo supporto documentale rispetto alla semiinfermità addotta sul piano della relativa attualità rispetto al fatto giudicato, anche nell'ottica dello sviluppo tecnico sollecitato; profilo del motivare, questo, inadeguatamente contrastato dal ricorso, che senza superare con la necessaria puntualità l'affermazione, contenuta in sentenza, relativa alla complessiva riferibilità agli anni 90 della documentazione prodotta in atti, sul punto si sostanzia unicamente nella allegazione di una certificazione dal quale si trae conferma del citato giudizio di inattualità, perché in essa si fa riferimento a una diagnosi comunque risalente, nel migliore dei casi, a controlli effettuati nel 2009 ( il controllo del 2011, comunque lontano dai fatti, che pure emerge dalla detta certificazione, viene citato senza dare conto del relativo esito con riguardo alla diagnosi prospettata).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non dotato della necessaria specificità in ordine allo snodo essenziale dell'argomentare speso dalla Corte territoriale nel negare la sussistenza, nella specie, del vizio parziale di mente rivendicato dalla difesa e sollecitato alla base dell'accertamento peritale evocato con i motivi di appello, atteso che sia il primo giudice (pagina 4, terzo capoverso della relativa sentenza) che la Corte territoriale hanno posto l'accento sulla risalenza nel tempo della documentazione medica allegata a sostegno della relativa prospettazione difensiva, sintomo inequivoco della inadeguatezza del relativo supporto documentale rispetto alla semiinfermità addotta sul piano della relativa attualità rispetto al fatto giudicato, anche nell'ottica dello sviluppo tecnico sollecitato; profilo del motivare, questo, inadeguatamente contrastato dal ricorso, che senza superare con la necessaria puntualità l'affermazione, contenuta in sentenza, relativa alla complessiva riferibilità agli anni 90 della documentazione prodotta in atti, sul punto si sostanzia unicamente nella allegazione di una certificazione dal quale si trae conferma del citato giudizio di inattualità, perché in essa si fa riferimento a una diagnosi comunque risalente, nel migliore dei casi, a controlli effettuati nel 2009 ( il controllo del 2011, comunque lontano dai fatti, che pure emerge dalla detta certificazione, viene citato senza dare conto del relativo esito con riguardo alla diagnosi prospettata). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36257/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris