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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05293/2026

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del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arenula, n. 16, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”.

RICORRENTE contro AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttore pro tempore, MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore , rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 28/2024della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. La “Eurobet Italia” s.r.l. unipersonale conveniva innanzi a l Tribunale di Romail Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Premetteva che , previa autorizzazione dell’ A mministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (poiAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.M.”)), aveva siglato, in veste di cessionaria, un’operazione di cessione con la “SGAI” s.r.l., sicché era subentratanella titolarità delle concessioni amministrative n. 1135, n. 1179 e n. 1374 –già facenti capo alla cedente - per la raccolta di scommesse ippiche di cui al d.P.R. n. 169/1998.

Premetteva altresìche in virtù delle convenzioni accedenti alle concessioni il concessionario era tenuto a versare allo Stato le cosiddette quote di prelievo riferite a ciascun anno di esercizio e che, in ipotesi di ritardato pagamento, l’Amministrazione avrebbe imputato al concessionario le penali e richie sto la corresponsione degli interessi.

Premetteva inoltre che antecedentemente al perfezionamento della cessione aveva acclarato, sulla scorta delle missive del 19.9.2008 e del 24.9.2008 inoltratele dall’ “A.D.M.”, la sussistenza e l’entità del debito gravante sulla “SGAI” nei confronti dell’Amministrazione con riferimento a ciascuna concessione.

Premetteva quindi che sulla scorta d elle attestazioni dell’ “A.A.M.S.” / “A.D.M.”aveva, da un canto, rilevato le concessioni e provveduto a pagare alla “SGAI” quanto concordatoed aveva, d’altro canto, provveduto al pagamento di quanto spettante all’Erario.

Indi esponeva che, ciò nonostante, l’ “A.D.M.”, dapprima,con provvedimenti n. 7936, n. 7914 e n. 7969 del 23.2.2009,le aveva richiesto il pagamento di penali per complessivi euro 192.071,44 per tardivo versamento di somme dovute dall’originaria concessionaria, sua cedente, “a titolo di imposta unica, saldi e minimi garantiti”, dipoi, con provvedimenti n. 1262, n. 1265 e n. 1270 del 9.1.2014, aveva avviato l’ escu ssione del le fideiussioni bancarie che essa attrice aveva prestato al momento del subentro nella concessione (cfr. ricorso, pag. 2- 5 ) .

Chiedeva, peraltro,accertare e dichiarare la violazione da parte dell’ “A.D.M.” degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e di cui – con riferimento alla fase precontrattuale – all’art. 1337 cod. civ. nonché disapplicare i provvedimenti con i quali l’ “A.D.M.” aveva fatto luogo alla irrogazione delle penali ed aveva avviato l’escussione delle garanzie, con condanna di controparte, in ipotesi di escussione delle garanzie, al risarcimento dei danni; in estremo subordine chiedeva condannare controparte al risarcimento dei danni exart. 2043 cod. civ. 2.Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con sentenza n. 21747/2018 il tribunale accoglieva solo in parte la domanda ovveroriduceva equitativamente le penali irrogate dall’ “A.D.M.”. 4.La “Eurobet Italia” proponeva appello.

Resistevano l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5.Con sentenza n. 28/2014 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la Corte di Roma, sulla scorta della pronuncia n. 27199/2017 delle sezioni unite di questa Corte in punto di specificità dei motivi d’appello, che l’appellante non aveva adeguatamente censurato l’autonoma “ratio decidendi” –che concorreva a sorreggere il primo dictum – sostanziantesi nell’ “assenza di nesso di causalità tra la condotta addebitata dall’appellante a [OSCURATO:PERSONA] ed i danni lamentati” (cosìsentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava invero che il motivo di gravame verteva “su asserite successive omissioni informative di [OSCURATO:PERSONA], che [erano] però appunto successive, mentre non vi [era] alcuna allegazione d i segno contrario in ordine all ’ incidenza sui pregressi,già definiti, rapporti fra cedente e cessionaria che avrebbero avuto le successive lacune informative da parte della [OSCURATO:PERSONA]” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava quindi che, in questi termini, non poteva che ribadirsi l’omessa dimostrazione da parte dell’appellante, all’uopo onerata, del nesso di causalità tra inadempimento e danno.

Evidenziava, per altro verso, che,così come aveva rilevato il tribunale, erano state carenti ed approssimative le verifiche del caso.

Evidenziava, segnatamente e peraltro(cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 - 6 ) , che coloro che avevano operato per l’appellante,avevano avuto “tempi più che sufficienti per informarsi sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della cedente, compresa la situazione debitoria complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”; che l’appellante era stata appieno consapevole della più che possibile applicazione di penali, tant’è che tale aspetto era stato oggetto di specifiche previsioni nell’ambito del contratto siglato con la “SGAI”; che l’ “A.A.M.S.” era intervenuta nella vicenda al solo scopodi valutare l’interesse pubblico al trasferimento delle concessioni e in tale contesto andavano apprezzate le note/comunicazioni del 12 e del 24settembre 2008; che non era dato scorgere qual altra informazione di cui l’appellante non fosse già in possesso,“[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire con quelle note”.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a “Eurobet Italia” s.r.l. unipersonale; ne ha chiesto sulla scorta di tre motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha nno depositato controricorso ; h a nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese . 7.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. con riferimento alla parte dell’impugnata statuizione ove si dichiara che “l’appello è in parte inammissibile, in parte infondato”.

Deduce che aveva appieno adempiuto le prescrizionidell’art. 342 cod. proc. civ.,ovvero nell’atto d’appello “aveva enucleato e precisato i principali motivi di impugnazione della Sentenza in [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale” (così ricorso, pag. 10). 9.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 10.Più esattamente il primo mezzo di impugnazione non si correla e non si confronta con la “ratio, in parte qua, decidendi”.

Invero, la Corte di Roma ha, sì , fatto riferimento , in premessa, all’insegnamento n. 27199/2017 delle sezioni unite di questa Corte in punto di specificità dei motivi d’appello.

Nondimeno a tanto ha atteso onde rimarcare, poi, che il gravame non recava censura dell’autonoma “ratio” – incentrata su ll’assenza di nesso causale – che concorreva a sorreggere il primo dictum.

11. In pari tempo ed in ogni caso , il motivo in disamina difetta di “autosufficienza”, siccome non riproduce in maniera testuale e compiuta il motivo d’appello(cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880.

Si soggiunge cheil motivo d’appello neppure è riprodotto nella parte del ricorso dedicata al “fatto e svolgimento del processo”). 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà della motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Premette che la Corte di Roma ha affermato che non era stata censurata l’autonoma “ratio” del primo dictum, con la quale il tribunale aveva riscontrato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta ascritta all’ “A.A.M.S.” ed i pretesi danni.

Indi deduce che le motivazioni in tal senso svolte dalla corte d’appello risultano “erronee, oltre che inesatte e non attinenti ai fatti di causa” (così ricorso, pag. 11). 13.Il secondo motivo di ricor so del pari è inammissibile.

14. Va premesso che al cospetto del vigente dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. non è – più - censurabile l’insufficienza della motivazione.

E, d’altro canto, la contraddittorietà della motivazione è censurabile solo in ipotesi –il che non è nella specie – di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)). 15.Va soggiunto che il motivo non si correla e non censura la “ ratio in parte qua decidendi”.

La ricorrente, ossia,avrebbe dovuto, in questa sede, censurare in maniera specifica e puntuale l’affermazione della corte distrettuale, addurre, cioè, che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, aveva con l’atto d’appello censurato l’autonoma “ratio” del primo dictum, concernente la mancata dimostrazione del nesso causale.

In tal guisa invano, in questa sede, con il secondo mezzo, la “Eurobet Italia” deduce, tra l’altro,che “ poteva reperire le informazioni in ordine alla situazione debitoriadi Sgai nei confronti di ADM solo rivolgendosi ad ADM medesima” (così ricorso, pag. 11); che,“non essendo titolare delle concessioni non aveva alcuna possibilità di accedere aidati del [OSCURATO:PERSONA] riguardanti Sgai” (così ricorso, pag. 12); che “l'Amministrazione ha dichiarato una situazione diversa da quella reale, ingenerandoin Eurobet il legittimo affidamento circa la bontà e la completezza delle attestazioni di debitocomunicate” (così ricorso, pag. 12) ; che,“in altri termini, anche il richiamato contratto di cessione e le clausole che lo compongonodovevano essere interpretate secondo buona fede” (così ricorso, pag. 13); che “l’Amministrazione aveva svolto un ruolo attivo e determinante in tale dinamicacontrattuale (…) non si è limitata ad un assenso (… ) ” (così ricorso, pag. 13).

Del resto, riflesso significativo del difetto di correlazione del motivo in disamina con la “ ratio in parte qua ” del secondo dictum è costituito dalla circostanza che la ricorrente prospetta l’irrilevanza delle osservazioni del giudice di primo grado (cfr. ricorso, pag. 13). 16.In ogni caso, è innegabile che le censure veicolate dal secondo mezzo si risolvono in censure “di fatto”, di merito.

Del resto , la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” è correla ta e si correla alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.e la previsione del n. 5 del 1° co. cit.concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499) In tal guisa le censure de quibus risultano precluse non solo come tali (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03); Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) ma pur in dipendenza della “doppia conforme” che – si dirà - si registra nella specie. 17.Con il terzo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà della motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Premetteche ha errato la Corte di Roma, allorché ha affermato che “è invece prassi naturale in un rapporto di cessione una adeguata due-diligence, che nella specie è semmai stata carente o approssimativa, come peraltro evidenziato dal tribunale”.

Indi deduce che anche talimotivazioni risultano “errate e non attinenti ai fatti e ai principi di dirittovigenti in materia” (così ricorso, pag. 18).

Deduce segnatamente c he “l’Amministrazione, nella fase c.d. precontrattuale con riferimento al prospettato subentro di Eurobet nei rapporti concessori, ha dapprima formalmente comunicato all’odierna appellante determinate situazioni debitorie di Sgai in relazione alle richiamate tre concessioni (cfr. docc. 3, 4 e 5), subordinando il proprio nulla osta all’estinzione delle predette pendenze, e, successivamente, dopo essersi assicurata un concessionario solvente (…), nella fase di esecuzione del contratto-concessione, ha comunicato alla neo contraente una nuova situazione debitoria a titolo di penali riferite agli stessi debiti indicati in precedenza, contraddicendo le precedenti attestazioni” (così ricorso, pag. 19).

Deduce segnatamente che l’ “A.A.M.S.” “è stata reticente nel fornire le informazioni richieste da Eurobet; ha espressamente attestato l’esistenza di debiti inferiori a quelli di cui ora chiede il pagamento; ha indotto l’odierna appellante ad acquisire le concessioni, così da sostituire un concessionario inadempiente e privo di mezzi finanziari con un altro, in grado di onorare gli impegni” (così ricorso, pag. 21).

Deduce poi che le lettere dell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edel

24.9. 20 08 “hanno un contenuto chiarissimo ed inequivocabile” (così ricorso, pag. 21); che dunque “l’Amministrazione ha tenuto un comportamento contrario a buona fede e lesivo del [suo] legittimo affidamento (…) ha così agito in modo del tutto superficiale”(così ricorso, pag. 22) .

Deduce del resto che “se il trasferimento è subordinato alla verifica della regolarità della posizione debitoria, e se il trasferimento è stato autorizzato , automaticamente si deduce che non era stato riscontrato alcun debito”(così ricorso pag. 23).

Deduce infine , quanto al danno, che, “se fosse stata informata dall’Amministrazione – come era suo preciso dovere ed obbligo – della vera esposizione debitoria della cedente ed, in particolare, del preteso debito per penali ed interessi, Eurobet non avrebbeconcluso l’affare o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, riducendo il corrispettivo riconosciuto aSgai e decurtando le relative somme da quanto corrisposto per l’acquisto delle concessioni” (così ricorso, pag. 27). 18.Il terzo motivo di ricor so parimenti è inammissibile. 19.Analogamente il mezzo in disamina incorre nei rilievi di inammissibilità dapprima riferiti in ordine alla denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione. 20.Analogamente il mezzo in disamina, espressamente rubricato ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., afferisce ed involge, pur in relazione alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. invocata in via di estremo subordine (cfr. ricorso, pag. 24), la “ quaestio facti ”, veicola , cioè, censure “ di fatto ” e sollecita il riesame degli esiti istruttori.

In tal guisaè vana pur la prospettazione operata dalla ricorrente, “anche ai fini della condanna alle spese dei due gradi di giudizio” (così ricorso, pag. 24), circa la presentazione di richiesta di transazione (cfr. ricorso, pag. 24), cui non ha fatto seguito alcun riscontro(cfr. ricorso, pag. 26) . 21.Propriamente, in questi termini sovviene l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; cfr. Cass. sez. un.7.4.2014, n. 8053).

22. Ulteriormente – lo si è anticipato – opera la preclusione da “doppia conforme”.

Invero,il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2019.

La statuizione d’appelloha in t oto confermato la statuizione di prime cure.

Conseguentemente, si applica ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 360, 4° co., cod. proc. civ. (in sostanza riproduttiva della disposizione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che “conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata”(nella sentenza d’appello si legge, a pag. 4, testualmente: “sotto altro profilo si osserva che (…), come peraltro evidenziato dal tribunale, (…)”). 23.Il controricorso è stato depositato tardivamente.

Più esattamente, il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data martedì 2 luglio 2024.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a loro volta, hanno depositato il proprio controricorso in data giovedì 12 settembre 2024.

Più esattamente – considerata la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto -il controricorso, in spregio alla previsione del 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ., è stato depositato non già il quarantesimo giorno bensì il quarantunesimo giorno dal dì della notifica del ricorso.

Non rileva che il 1° settembre del 2024 fosse domenica (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2020, n. 10036, secondo cui, in tema di processo civile, igiorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computodel termine) . 24.Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile.

In conseguenza dell’inammissibilità del controricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. e che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per ilresistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006, n. 9396).

Maspiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo - nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124). 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arenula, n. 16, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. RICORRENTE contro AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttore pro tempore, MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore , rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 28/2024della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. La “Eurobet Italia” s.r.l. unipersonale conveniva innanzi a l Tribunale di Romail Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premetteva che , previa autorizzazione dell’ A mministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (poiAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.M.”)), aveva siglato, in veste di cessionaria, un’operazione di cessione con la “SGAI” s.r.l., sicché era subentratanella titolarità delle concessioni amministrative n. 1135, n. 1179 e n. 1374 –già facenti capo alla cedente - per la raccolta di scommesse ippiche di cui al d.P.R. n. 169/1998. Premetteva altresìche in virtù delle convenzioni accedenti alle concessioni il concessionario era tenuto a versare allo Stato le cosiddette quote di prelievo riferite a ciascun anno di esercizio e che, in ipotesi di ritardato pagamento, l’Amministrazione avrebbe imputato al concessionario le penali e richie sto la corresponsione degli interessi. Premetteva inoltre che antecedentemente al perfezionamento della cessione aveva acclarato, sulla scorta delle missive del 19.9.2008 e del 24.9.2008 inoltratele dall’ “A.D.M.”, la sussistenza e l’entità del debito gravante sulla “SGAI” nei confronti dell’Amministrazione con riferimento a ciascuna concessione. Premetteva quindi che sulla scorta d elle attestazioni dell’ “A.A.M.S.” / “A.D.M.”aveva, da un canto, rilevato le concessioni e provveduto a pagare alla “SGAI” quanto concordatoed aveva, d’altro canto, provveduto al pagamento di quanto spettante all’Erario. Indi esponeva che, ciò nonostante, l’ “A.D.M.”, dapprima,con provvedimenti n. 7936, n. 7914 e n. 7969 del 23.2.2009,le aveva richiesto il pagamento di penali per complessivi euro 192.071,44 per tardivo versamento di somme dovute dall’originaria concessionaria, sua cedente, “a titolo di imposta unica, saldi e minimi garantiti”, dipoi, con provvedimenti n. 1262, n. 1265 e n. 1270 del 9.1.2014, aveva avviato l’ escu ssione del le fideiussioni bancarie che essa attrice aveva prestato al momento del subentro nella concessione (cfr. ricorso, pag. 2- 5 ) . Chiedeva, peraltro,accertare e dichiarare la violazione da parte dell’ “A.D.M.” degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e di cui – con riferimento alla fase precontrattuale – all’art. 1337 cod. civ. nonché disapplicare i provvedimenti con i quali l’ “A.D.M.” aveva fatto luogo alla irrogazione delle penali ed aveva avviato l’escussione delle garanzie, con condanna di controparte, in ipotesi di escussione delle garanzie, al risarcimento dei danni; in estremo subordine chiedeva condannare controparte al risarcimento dei danni exart. 2043 cod. civ. 2.Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3. Con sentenza n. 21747/2018 il tribunale accoglieva solo in parte la domanda ovveroriduceva equitativamente le penali irrogate dall’ “A.D.M.”. 4.La “Eurobet Italia” proponeva appello. Resistevano l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5.Con sentenza n. 28/2014 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la Corte di Roma, sulla scorta della pronuncia n. 27199/2017 delle sezioni unite di questa Corte in punto di specificità dei motivi d’appello, che l’appellante non aveva adeguatamente censurato l’autonoma “ratio decidendi” –che concorreva a sorreggere il primo dictum – sostanziantesi nell’ “assenza di nesso di causalità tra la condotta addebitata dall’appellante a [OSCURATO:PERSONA] ed i danni lamentati” (cosìsentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava invero che il motivo di gravame verteva “su asserite successive omissioni informative di [OSCURATO:PERSONA], che [erano] però appunto successive, mentre non vi [era] alcuna allegazione d i segno contrario in ordine all ’ incidenza sui pregressi,già definiti, rapporti fra cedente e cessionaria che avrebbero avuto le successive lacune informative da parte della [OSCURATO:PERSONA]” (così sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava quindi che, in questi termini, non poteva che ribadirsi l’omessa dimostrazione da parte dell’appellante, all’uopo onerata, del nesso di causalità tra inadempimento e danno. Evidenziava, per altro verso, che,così come aveva rilevato il tribunale, erano state carenti ed approssimative le verifiche del caso. Evidenziava, segnatamente e peraltro(cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 - 6 ) , che coloro che avevano operato per l’appellante,avevano avuto “tempi più che sufficienti per informarsi sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della cedente, compresa la situazione debitoria complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”; che l’appellante era stata appieno consapevole della più che possibile applicazione di penali, tant’è che tale aspetto era stato oggetto di specifiche previsioni nell’ambito del contratto siglato con la “SGAI”; che l’ “A.A.M.S.” era intervenuta nella vicenda al solo scopodi valutare l’interesse pubblico al trasferimento delle concessioni e in tale contesto andavano apprezzate le note/comunicazioni del 12 e del 24settembre 2008; che non era dato scorgere qual altra informazione di cui l’appellante non fosse già in possesso,“[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire con quelle note”. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a “Eurobet Italia” s.r.l. unipersonale; ne ha chiesto sulla scorta di tre motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha nno depositato controricorso ; h a nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese . 7.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. con riferimento alla parte dell’impugnata statuizione ove si dichiara che “l’appello è in parte inammissibile, in parte infondato”. Deduce che aveva appieno adempiuto le prescrizionidell’art. 342 cod. proc. civ.,ovvero nell’atto d’appello “aveva enucleato e precisato i principali motivi di impugnazione della Sentenza in [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale” (così ricorso, pag. 10). 9.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 10.Più esattamente il primo mezzo di impugnazione non si correla e non si confronta con la “ratio, in parte qua, decidendi”. Invero, la Corte di Roma ha, sì , fatto riferimento , in premessa, all’insegnamento n. 27199/2017 delle sezioni unite di questa Corte in punto di specificità dei motivi d’appello. Nondimeno a tanto ha atteso onde rimarcare, poi, che il gravame non recava censura dell’autonoma “ratio” – incentrata su ll’assenza di nesso causale – che concorreva a sorreggere il primo dictum. 11. In pari tempo ed in ogni caso , il motivo in disamina difetta di “autosufficienza”, siccome non riproduce in maniera testuale e compiuta il motivo d’appello(cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3612; Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880. Si soggiunge cheil motivo d’appello neppure è riprodotto nella parte del ricorso dedicata al “fatto e svolgimento del processo”). 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà della motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Premette che la Corte di Roma ha affermato che non era stata censurata l’autonoma “ratio” del primo dictum, con la quale il tribunale aveva riscontrato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta ascritta all’ “A.A.M.S.” ed i pretesi danni. Indi deduce che le motivazioni in tal senso svolte dalla corte d’appello risultano “erronee, oltre che inesatte e non attinenti ai fatti di causa” (così ricorso, pag. 11). 13.Il secondo motivo di ricor so del pari è inammissibile. 14. Va premesso che al cospetto del vigente dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. non è – più - censurabile l’insufficienza della motivazione. E, d’altro canto, la contraddittorietà della motivazione è censurabile solo in ipotesi –il che non è nella specie – di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)). 15.Va soggiunto che il motivo non si correla e non censura la “ ratio in parte qua decidendi”. La ricorrente, ossia,avrebbe dovuto, in questa sede, censurare in maniera specifica e puntuale l’affermazione della corte distrettuale, addurre, cioè, che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, aveva con l’atto d’appello censurato l’autonoma “ratio” del primo dictum, concernente la mancata dimostrazione del nesso causale. In tal guisa invano, in questa sede, con il secondo mezzo, la “Eurobet Italia” deduce, tra l’altro,che “ poteva reperire le informazioni in ordine alla situazione debitoriadi Sgai nei confronti di ADM solo rivolgendosi ad ADM medesima” (così ricorso, pag. 11); che,“non essendo titolare delle concessioni non aveva alcuna possibilità di accedere aidati del [OSCURATO:PERSONA] riguardanti Sgai” (così ricorso, pag. 12); che “l'Amministrazione ha dichiarato una situazione diversa da quella reale, ingenerandoin Eurobet il legittimo affidamento circa la bontà e la completezza delle attestazioni di debitocomunicate” (così ricorso, pag. 12) ; che,“in altri termini, anche il richiamato contratto di cessione e le clausole che lo compongonodovevano essere interpretate secondo buona fede” (così ricorso, pag. 13); che “l’Amministrazione aveva svolto un ruolo attivo e determinante in tale dinamicacontrattuale (…) non si è limitata ad un assenso (… ) ” (così ricorso, pag. 13). Del resto, riflesso significativo del difetto di correlazione del motivo in disamina con la “ ratio in parte qua ” del secondo dictum è costituito dalla circostanza che la ricorrente prospetta l’irrilevanza delle osservazioni del giudice di primo grado (cfr. ricorso, pag. 13). 16.In ogni caso, è innegabile che le censure veicolate dal secondo mezzo si risolvono in censure “di fatto”, di merito. Del resto , la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” è correla ta e si correla alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.e la previsione del n. 5 del 1° co. cit.concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499) In tal guisa le censure de quibus risultano precluse non solo come tali (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03); Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) ma pur in dipendenza della “doppia conforme” che – si dirà - si registra nella specie. 17.Con il terzo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. la insufficienza e contraddittorietà della motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Premetteche ha errato la Corte di Roma, allorché ha affermato che “è invece prassi naturale in un rapporto di cessione una adeguata due-diligence, che nella specie è semmai stata carente o approssimativa, come peraltro evidenziato dal tribunale”. Indi deduce che anche talimotivazioni risultano “errate e non attinenti ai fatti e ai principi di dirittovigenti in materia” (così ricorso, pag. 18). Deduce segnatamente c he “l’Amministrazione, nella fase c.d. precontrattuale con riferimento al prospettato subentro di Eurobet nei rapporti concessori, ha dapprima formalmente comunicato all’odierna appellante determinate situazioni debitorie di Sgai in relazione alle richiamate tre concessioni (cfr. docc. 3, 4 e 5), subordinando il proprio nulla osta all’estinzione delle predette pendenze, e, successivamente, dopo essersi assicurata un concessionario solvente (…), nella fase di esecuzione del contratto-concessione, ha comunicato alla neo contraente una nuova situazione debitoria a titolo di penali riferite agli stessi debiti indicati in precedenza, contraddicendo le precedenti attestazioni” (così ricorso, pag. 19). Deduce segnatamente che l’ “A.A.M.S.” “è stata reticente nel fornire le informazioni richieste da Eurobet; ha espressamente attestato l’esistenza di debiti inferiori a quelli di cui ora chiede il pagamento; ha indotto l’odierna appellante ad acquisire le concessioni, così da sostituire un concessionario inadempiente e privo di mezzi finanziari con un altro, in grado di onorare gli impegni” (così ricorso, pag. 21). Deduce poi che le lettere dell’Amministrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edel 24.9. 20 08 “hanno un contenuto chiarissimo ed inequivocabile” (così ricorso, pag. 21); che dunque “l’Amministrazione ha tenuto un comportamento contrario a buona fede e lesivo del [suo] legittimo affidamento (…) ha così agito in modo del tutto superficiale”(così ricorso, pag. 22) . Deduce del resto che “se il trasferimento è subordinato alla verifica della regolarità della posizione debitoria, e se il trasferimento è stato autorizzato , automaticamente si deduce che non era stato riscontrato alcun debito”(così ricorso pag. 23). Deduce infine , quanto al danno, che, “se fosse stata informata dall’Amministrazione – come era suo preciso dovere ed obbligo – della vera esposizione debitoria della cedente ed, in particolare, del preteso debito per penali ed interessi, Eurobet non avrebbeconcluso l’affare o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, riducendo il corrispettivo riconosciuto aSgai e decurtando le relative somme da quanto corrisposto per l’acquisto delle concessioni” (così ricorso, pag. 27). 18.Il terzo motivo di ricor so parimenti è inammissibile. 19.Analogamente il mezzo in disamina incorre nei rilievi di inammissibilità dapprima riferiti in ordine alla denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione. 20.Analogamente il mezzo in disamina, espressamente rubricato ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., afferisce ed involge, pur in relazione alla responsabilità ex art. 2043 cod. civ. invocata in via di estremo subordine (cfr. ricorso, pag. 24), la “ quaestio facti ”, veicola , cioè, censure “ di fatto ” e sollecita il riesame degli esiti istruttori. In tal guisaè vana pur la prospettazione operata dalla ricorrente, “anche ai fini della condanna alle spese dei due gradi di giudizio” (così ricorso, pag. 24), circa la presentazione di richiesta di transazione (cfr. ricorso, pag. 24), cui non ha fatto seguito alcun riscontro(cfr. ricorso, pag. 26) . 21.Propriamente, in questi termini sovviene l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; cfr. Cass. sez. un.7.4.2014, n. 8053). 22. Ulteriormente – lo si è anticipato – opera la preclusione da “doppia conforme”. Invero,il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2019. La statuizione d’appelloha in t oto confermato la statuizione di prime cure. Conseguentemente, si applica ratione temporisal caso di specie la previsione di cui all’art. 360, 4° co., cod. proc. civ. (in sostanza riproduttiva della disposizione di cui all’art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ.), che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che “conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata”(nella sentenza d’appello si legge, a pag. 4, testualmente: “sotto altro profilo si osserva che (…), come peraltro evidenziato dal tribunale, (…)”). 23.Il controricorso è stato depositato tardivamente. Più esattamente, il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data martedì 2 luglio 2024. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a loro volta, hanno depositato il proprio controricorso in data giovedì 12 settembre 2024. Più esattamente – considerata la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto -il controricorso, in spregio alla previsione del 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ., è stato depositato non già il quarantesimo giorno bensì il quarantunesimo giorno dal dì della notifica del ricorso. Non rileva che il 1° settembre del 2024 fosse domenica (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2020, n. 10036, secondo cui, in tema di processo civile, igiorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computodel termine) . 24.Il controricorso, in quanto tardivo, è inammissibile. In conseguenza dell’inammissibilità del controricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese. Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. e che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per ilresistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest’ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006, n. 9396). Maspiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo - nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124). 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 05293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris