CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2488/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoPIERO LORUSSO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata delquale sono domiciliati per legge;-ricorrente-contro3S [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giàelettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1270/2023depositata il 20/12/2023;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 1° aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificavanocongiuntamente atto di precetto a 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con cui intimavano alla società il pagamento dellasomma di euro 22.982,94, oltre interessi e spese, in forzadell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5501/2022, che avevacondannato la società al pagamento di euro 13.524,00 in favore delLorusso. L’atto di precetto dava atto della cessione del credito da partedel Lorusso alla Maglio.2. Avverso tale precetto la 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale diesecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.; nel merito, l’accoglimentodell’opposizione. A fondamento della opposizione deduceva che: a) ilprecetto indicava quale debitore 3S [OSCURATO:PERSONA] ed AziendaliS.p.A., soggetto diverso dalla 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. cui l’atto era stato invece notificato; b) il pagamentoera intimato sia dal cedente del credito sia dalla cessionaria, benché lacessione del credito fosse stata dichiarata come avvenuta in data 24marzo 2022; c) nel precetto erano richieste somme non dovute; d) eraintimato il pagamento dell’imposta di registro dell’ordinanza benchénon ancora assolta; e) infine, non erano indicate le modalità dipagamento né l’IBAN per l’adempimento, reso necessario dall’entità deldebito.Si costituivano il Lorusso e la Maglio, eccependo in via principalel’incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che lacompetenza spettasse al Tribunale di Roma, luogo in cui il creditoreaveva eletto domicilio; in via subordinata, deducevanoNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell’opposizione,chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria.Nelle more del giudizio, gli opposti notificavano un nuovoprecetto per i medesimi importi e sulla base del medesimo titolo,dichiarato come sostitutivo del precedente. Risultava, inoltre, che il 16settembre 2022 il credito era già stato soddisfatto nell’ambito di unpignoramento presso terzi, con ordinanza di assegnazione del giudicedell’esecuzione.Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1270/2023, rigettatal’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarava cessata la materiadel contendere poiché il precetto impugnato risultava rinunciato econdannava il Lorusso e la Maglio al risarcimento del danno ex art. 96,co. 3, c.p.c. in favore di parte opponente, nonché spese del giudizio.3. Avverso tale pronuncia, il Lorusso e la Maglio hanno propostoricorso per cassazione, articolando tredici motivi.Ha resistito con controricorso la 3S società servizi stradali aziendali s.r.l.È stata proposta la definizione accelerata sul rilievo dell’esclusivaappellabilità della sentenza gravata, ma è stata formulata istanza didecisione, priva peraltro della nuova procura speciale, prescritta daltesto vigente ratione temporis dell’art. 380-bis c.p.c.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente deposita memoria con la qualechiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso e, in viasubordinata, la sua riqualificazione come regolamento di competenza,affinché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, decidendol’opposizione a precetto promossa dalla società 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:a) ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenzasollevata dai convenuti (Lorusso e Maglio), i quali sostenevano che lacausa dovesse radicarsi a Roma, luogo di elezione del domicilio deicreditori e di presunta esistenza dei beni del debitore ed ha rigettatol’eccezione, confermando la competenza del Tribunale di Frosinone, sulrilievo che l’opponente aveva la propria sede legale ad Anagni (nelcircondario di Frosinone) e che i creditori non avevano provatol’esistenza di crediti o beni aggredibili in Roma alla data della notificadel precetto;b) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine aimotivi di opposizione, in quanto durante il giudizio era emerso che icreditori avevano notificato un secondo atto di precetto “insostituzione” di quello opposto: il Tribunale ha interpretato talecondotta come una rinuncia implicita all’atto oggetto dell’opposizione,facendo così venire meno l’interesse delle parti a una decisione dimerito sull’illegittimità dell’esecuzione forzata minacciata con il primoprecetto;c) nonostante la cessazione della materia del contendere, hadovuto statuire sulle spese di lite e tanto ha fatto applicando il criteriodella soccombenza virtuale, analizzando cioè chi avrebbe avuto ragionese il giudizio fosse proseguito; in questa prospettiva il Tribunale haritenuto l’opposizione della 3S s.r.l. virtualmente fondata a causa dimolteplici criticità del precetto: sia per incertezza soggettiva, in quantoil precetto era intimato da due soggetti (cedente e cessionario delcredito) congiuntamente, nonostante l’avvenuta cessione, ingenerandoconfusione su chi fosse l’effettivo titolare; sia per difetti formali e fiscali,in quanto l’atto ometteva l’indicazione dell’IBAN (necessario per l’entitàdel debito) e intimava indebitamente somme a titolo di ritenutaNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026d’acconto (che il debitore deve versare all’erario e non al creditore) edi imposta di registro non ancora assolta dai creditori;d) ha condannato i creditori Lorusso e Maglio al risarcimento deldanno per responsabilità aggravata, in quanto ha ravvisato un abusodello strumento processuale nel fatto che i creditori avevano taciutoper lungo tempo l’avvenuta notifica dei precetti sostitutivi ed avevanoeffettuato una produzione documentale “copiosa” e in massima parte“inconferente”, atta a ingenerare confusione e ad aggravareinutilmente l’attività di difesa e di studio della causa.In definitiva, nella sentenza impugnata è stata integralmenteaccolta l’opposizione della società debitrice (3S s.r.l.), mentre è statasanzionata la condotta processuale dei creditori precettanti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso tredici motivi.Precisamente:- con il primo motivo denunciano Violazione di legge: art. 480comma 3 c.p.c., Violazione di legge: art. 2697 c.c. Violazione delprincipio della vicinanza della prova , nella parte in cui il tribunale haaffermato la propria competenza, escludendo la competenza delTribunale di Roma quale foro dell’elezione di domicilio e del luogo in cuisi trovavano i crediti aggredibili dell’opponente, in violazione dell’art.480, co. 3, c.p.c.;- con il secondo motivo denunciano Violazione di legge: art.33 comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005 , nella parte in cui iltribunale ha omesso di riconoscere la competenza del foro delconsumatore, non applicando l’art. 33, comma 2, lett. u), del [OSCURATO:PERSONA], benché la Maglio rivestisse la qualità di consumatrice inragione del contratto di cessione del credito intervenuto con il Lorusso,pertanto, sostengono che la competenza avrebbe dovuto radicarsipresso il Tribunale di Roma (o, in subordine, Bari);- con il terzo motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la cessazione dellaNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026materia del contendere senza accertare l’estinzione del processoesecutivo, sebbene finché tale estinzione non interveniva, permaneval’interesse dell’opponente alla decisione sull’illegittimità degli attiesecutivi;- con il quarto motivo denunciano Violazione di legge: art. 615comma 2 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso di applicarel’art. 615, co. 2, c.p.c., ritenendo di poter decidere l’opposizionenonostante l’esecuzione fosse già iniziata e si fosse conclusa conordinanza di assegnazione, così esercitando un potere che spettavainvece al giudice dell’esecuzione dinanzi al quale pendeva esecuzioneimmobiliare presso terzi;- con il quinto motivo denunciano Violazione di legge: artt.629 e 632 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che lanotifica del secondo precetto integrasse una rinuncia implicita al primo,negando l’interesse alla decisione. Sostengono che non era stataredatta e notificata alcuna rinuncia;- con il sesto motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cessata la materiadel contendere pur affermando che il precetto non era più azionabile,senza però dichiarare l’estinzione del giudizio di opposizione, inviolazione dell’art. 617 c.p.c., che esclude che la mera rinuncia osostituzione del precetto possa far venir meno l’interesse alladecisione;- con il settimo motivo denunciano Violazione di legge: art.617 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerareche non si era verificata alcuna soccombenza virtuale a carico degliopposti, avendo rigettato alcune eccezioni dell’opponente, sicchéavrebbe dovuto riconoscere una situazione di soccombenza reciprocae disporre la compensazione delle spese;- con l’ottavo motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. Finalità del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione ,Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare la finalità propriadell’opposizione preventiva all’esecuzione, non valutando chel’intimazione era sorretta da un titolo esecutivo valido ed efficace e chel’accertamento del diritto del creditore a procedere all’esecuzionedoveva limitarsi ai fatti successivi al titolo, senza poter riesaminarecircostanze anteriori ormai coperte dal giudicato;- con il nono motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. Violazione di legge: art. 21 della legge 449/1997. Contestazionidelle voci di precetto , nella parte in cui il tribunale ha ritenutofondate le contestazioni dell’opponente sulle voci di precetto,omettendo di considerare che il creditore poteva legittimamenteintimare anche somme maturate dopo il titolo esecutivo, quali l’impostadi registro e gli onorari di precetto. Sostengono, inoltre, che le sommeda assegnare dovevano essere richieste al lordo e non al netto dellaritenuta d’acconto;- con il decimo motivo denunciano Violazione di legge: art.617 c.p.c. Inammissibilità dell’opposizione , nella parte in cui iltribunale ha omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, nonconsiderando che il giudice dell’opposizione a precetto può sindacarel’esecutorietà del titolo solo in via residuale e non può riesaminarequestioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tramite i mezzi diimpugnazione del titolo esecutivo, così eccedendo i limiti dell’art. 617c.p.c.;- con l’undicesimo motivo denunciano Violazione di legge:artt. 2712 e 2719 c.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso didelibare sul disconoscimento ex artt. 2712, 2719 c.c. e 214 c.p.c. delladocumentazione allegata all’opposizione con conseguenteinammissibilità della produzione. Osservano che la documentazione eraconsiderata pienamente utilizzabile pur in assenza dell’originale, inviolazione delle regole sulla prova documentale;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026- con il dodicesimo motivo denunciano Violazione di legge:art. 96 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha disposto la condannadegli opposti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96c.p.c., senza che ricorressero i presupposti di legge, omettendo diaccertare l’esistenza del dolo o della colpa grave e pronunciando unacondanna sanzionatoria in assenza di totale soccombenza;- con il tredicesimo motivo denunciano Violazione di legge:art. 91 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha condannato gli oppostialla refusione delle spese di lite, applicando il criterio dellasoccombenza nonostante avesse dichiarato soltanto la cessazione dellamateria del contendere, omettendo inoltre di considerare l’assenza di3. Il presente giudizio, per quanto riguarda la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Maglio, deve essere dichiarato estinto per rinuncia presunta, a causadell’irregolarità dell’istanza di decisione.Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che a nome deiricorrenti è stata chiesta la decisione del ricorso con istanza depositatail 10 novembre 2024. A tale data non era ancora entrata in vigore lanovella (la cui decorrenza era prevista per il 26 novembre 2024) cheha soppresso l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuovaprocura speciale, ragion per cui al caso di specie si applica la disciplinaanteriore, che detto obbligo prevedeva (Cass. Sez. U. 14986/2025).Poiché per la Maglio non è stata depositata alcuna nuova procuraspeciale unitamente all’istanza, quest’ultima risulta per la Maglioirrituale (cfr. Cass. n. 30303 e 24144 del 2024).Ne consegue che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in mancanza diistanza rituale, il ricorso si intende rinunciato e questa Corte devedichiarare l’estinzione del giudizio.4. Il ricorso, invece, è inammissibile, quanto alla posizione diPiero Lorusso.Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026Occorre premettere che il ricorrente, essendo un avvocato, haevidentemente agito come difensore di se stesso, ragion per cui non sipone nei suoi confronti il problema della procura speciale, che si è postoinvece per la Maglio.Ciò posto, il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.In primo luogo, nel merito, l’opposizione contestava il diritto deicreditori di procedere ad esecuzione forzata: la legittimazione attivadell’intimante Lorusso; la legittimazione passiva della società intimata;l’avvenuta intimazione del pagamento di somme non dovute, inrelazione alla ritenuta di acconto, all’imposta di registro ed ai compensiprofessionali. Né rileva l’ulteriore questione relativa alla mancataindicazione, nel precetto, delle modalità con le quali eseguire ilpagamento – per quanto anch’essa parrebbe essere stata fatta valereai fini di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata degliintimanti – non essendovi una espressa pronuncia del tribunale inmerito alla stessa e, comunque, non essendovi alcuno specifico motivodi ricorso in proposito, neanche al fine di far valere l’eventualeomissione di pronuncia. Tali doglianze configurano tipicamenteun’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non una meracontestazione formale ex art. 617 c.p.c.) Ed è noto che le sentenzeche decidono sulle opposizioni ex art. 615 c.p.c. sono soggette adappello, essendo precluso il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. in presenza di un ordinario mezzo di gravame esperibile.A tali profili di inammissibilità, di per sé dirimenti, si aggiunge ilmancato rispetto dei requisiti di forma-contenuto prescritti dalla leggeper il ricorso. Il ricorrente non chiarisce, in esso (e non rilevando alcunmotivi di opposizione avrebbero dovuto essere qualificati in termini diopposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), anziché all’esecuzione (615c.p.c.).Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026Inoltre, le censure mosse con i tredici motivi di ricorso mancanodella necessaria chiarezza e sinteticità. In particolare, risulta omessala specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui ledoglianze si fondano, nonché l’illustrazione del loro contenuto rilevante,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e 6 c.p.c.In estrema sintesi, il ricorso, nella parte in cui è proposto dalLorusso, è inammissibile, per diverse e tra loro indipendenti ragioni:sia per non ricorribilità diretta della sentenza impugnata (Tribunale diredazione del ricorso stesso, che impedisce a questa Corte diesaminare le doglianze nel merito senza sostituirsi alla parte nellaricerca dei documenti e dei fatti.5. La richiesta, formulata da parte ricorrente, di riqualificazionedel primo motivo come regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42c.p.c. non può essere accolta.Vero è che in linea generale un ricorso ordinario tempestivo puòastrattamente convertirsi in regolamento se tempestivo, ma sempreche il ricorrente si sia limitato a censurare con i motivi la solacompetenza (Cass. 21507/13 e 18530/16).Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale Lorusso haarticolato ben tredici motivi di ricorso. Mentre i primi due riguardano lacompetenza, i successivi undici investono pienamente il merito e laregolarità del procedimento, tra cui la cessazione della materia delcontendere, la soccombenza virtuale e la condanna ex art. 96 c.p.c.In presenza di una contestazione che coinvolgecontemporaneamente la competenza e il merito, la parte ha l’onere diutilizzare i mezzi di impugnazione ordinari (nella specie l’appello, datala qualificazione ex art. 615 c.p.c.). Il regolamento di competenzarimane dunque precluso come mezzo autonomo o come esito diconversione.Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, quanto allaricorrente Maglio, ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,quanto al Lorusso consegue la condanna di entrambi i ricorrenti, in viatra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parteresistente, come liquidate in dispositivo.7. Quanto alla posizione del Lorusso, essendo la presentepronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, aisensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., lo stesso deve esserecondannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cuiapplicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa laparametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.all’importo della condanna alle spese di lite, nonché di quella ai sensidell’art. 96 comma 4 c.p.c. al massimo previsto, attesa la ragione didefinizione in rito prospettata nella proposta e qui condivisa), conliquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come indispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attivitàprocessuale espletata.Infine, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. Ad. CC 18 marzo 2026CRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2488/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoPIERO LORUSSO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata delquale sono domiciliati per legge;-ricorrente-contro3S [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giàelettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1270/2023depositata il 20/12/2023;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 1° aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificavanocongiuntamente atto di precetto a 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con cui intimavano alla società il pagamento dellasomma di euro 22.982,94, oltre interessi e spese, in forzadell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5501/2022, che avevacondannato la società al pagamento di euro 13.524,00 in favore delLorusso. L’atto di precetto dava atto della cessione del credito da partedel Lorusso alla Maglio.2. Avverso tale precetto la 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale diesecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.; nel merito, l’accoglimentodell’opposizione. A fondamento della opposizione deduceva che: a) ilprecetto indicava quale debitore 3S [OSCURATO:PERSONA] ed AziendaliS.p.A., soggetto diverso dalla 3S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. cui l’atto era stato invece notificato; b) il pagamentoera intimato sia dal cedente del credito sia dalla cessionaria, benché lacessione del credito fosse stata dichiarata come avvenuta in data 24marzo 2022; c) nel precetto erano richieste somme non dovute; d) eraintimato il pagamento dell’imposta di registro dell’ordinanza benchénon ancora assolta; e) infine, non erano indicate le modalità dipagamento né l’IBAN per l’adempimento, reso necessario dall’entità deldebito.Si costituivano il Lorusso e la Maglio, eccependo in via principalel’incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che lacompetenza spettasse al Tribunale di Roma, luogo in cui il creditoreaveva eletto domicilio; in via subordinata, deducevanoNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell’opposizione,chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria.Nelle more del giudizio, gli opposti notificavano un nuovoprecetto per i medesimi importi e sulla base del medesimo titolo,dichiarato come sostitutivo del precedente. Risultava, inoltre, che il 16settembre 2022 il credito era già stato soddisfatto nell’ambito di unpignoramento presso terzi, con ordinanza di assegnazione del giudicedell’esecuzione.Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1270/2023, rigettatal’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarava cessata la materiadel contendere poiché il precetto impugnato risultava rinunciato econdannava il Lorusso e la Maglio al risarcimento del danno ex art. 96,co. 3, c.p.c. in favore di parte opponente, nonché spese del giudizio.3. Avverso tale pronuncia, il Lorusso e la Maglio hanno propostoricorso per cassazione, articolando tredici motivi.Ha resistito con controricorso la 3S società servizi stradali aziendali s.r.l.È stata proposta la definizione accelerata sul rilievo dell’esclusivaappellabilità della sentenza gravata, ma è stata formulata istanza didecisione, priva peraltro della nuova procura speciale, prescritta daltesto vigente ratione temporis dell’art. 380-bis c.p.c.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente deposita memoria con la qualechiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso e, in viasubordinata, la sua riqualificazione come regolamento di competenza,affinché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, decidendol’opposizione a precetto promossa dalla società 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:a) ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenzasollevata dai convenuti (Lorusso e Maglio), i quali sostenevano che lacausa dovesse radicarsi a Roma, luogo di elezione del domicilio deicreditori e di presunta esistenza dei beni del debitore ed ha rigettatol’eccezione, confermando la competenza del Tribunale di Frosinone, sulrilievo che l’opponente aveva la propria sede legale ad Anagni (nelcircondario di Frosinone) e che i creditori non avevano provatol’esistenza di crediti o beni aggredibili in Roma alla data della notificadel precetto;b) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine aimotivi di opposizione, in quanto durante il giudizio era emerso che icreditori avevano notificato un secondo atto di precetto “insostituzione” di quello opposto: il Tribunale ha interpretato talecondotta come una rinuncia implicita all’atto oggetto dell’opposizione,facendo così venire meno l’interesse delle parti a una decisione dimerito sull’illegittimità dell’esecuzione forzata minacciata con il primoprecetto;c) nonostante la cessazione della materia del contendere, hadovuto statuire sulle spese di lite e tanto ha fatto applicando il criteriodella soccombenza virtuale, analizzando cioè chi avrebbe avuto ragionese il giudizio fosse proseguito; in questa prospettiva il Tribunale haritenuto l’opposizione della 3S s.r.l. virtualmente fondata a causa dimolteplici criticità del precetto: sia per incertezza soggettiva, in quantoil precetto era intimato da due soggetti (cedente e cessionario delcredito) congiuntamente, nonostante l’avvenuta cessione, ingenerandoconfusione su chi fosse l’effettivo titolare; sia per difetti formali e fiscali,in quanto l’atto ometteva l’indicazione dell’IBAN (necessario per l’entitàdel debito) e intimava indebitamente somme a titolo di ritenutaNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026d’acconto (che il debitore deve versare all’erario e non al creditore) edi imposta di registro non ancora assolta dai creditori;d) ha condannato i creditori Lorusso e Maglio al risarcimento deldanno per responsabilità aggravata, in quanto ha ravvisato un abusodello strumento processuale nel fatto che i creditori avevano taciutoper lungo tempo l’avvenuta notifica dei precetti sostitutivi ed avevanoeffettuato una produzione documentale “copiosa” e in massima parte“inconferente”, atta a ingenerare confusione e ad aggravareinutilmente l’attività di difesa e di studio della causa.In definitiva, nella sentenza impugnata è stata integralmenteaccolta l’opposizione della società debitrice (3S s.r.l.), mentre è statasanzionata la condotta processuale dei creditori precettanti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano in ricorso tredici motivi.Precisamente:- con il primo motivo denunciano Violazione di legge: art. 480comma 3 c.p.c., Violazione di legge: art. 2697 c.c. Violazione delprincipio della vicinanza della prova , nella parte in cui il tribunale haaffermato la propria competenza, escludendo la competenza delTribunale di Roma quale foro dell’elezione di domicilio e del luogo in cuisi trovavano i crediti aggredibili dell’opponente, in violazione dell’art.480, co. 3, c.p.c.;- con il secondo motivo denunciano Violazione di legge: art.33 comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005 , nella parte in cui iltribunale ha omesso di riconoscere la competenza del foro delconsumatore, non applicando l’art. 33, comma 2, lett. u), del [OSCURATO:PERSONA], benché la Maglio rivestisse la qualità di consumatrice inragione del contratto di cessione del credito intervenuto con il Lorusso,pertanto, sostengono che la competenza avrebbe dovuto radicarsipresso il Tribunale di Roma (o, in subordine, Bari);- con il terzo motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la cessazione dellaNumero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026materia del contendere senza accertare l’estinzione del processoesecutivo, sebbene finché tale estinzione non interveniva, permaneval’interesse dell’opponente alla decisione sull’illegittimità degli attiesecutivi;- con il quarto motivo denunciano Violazione di legge: art. 615comma 2 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso di applicarel’art. 615, co. 2, c.p.c., ritenendo di poter decidere l’opposizionenonostante l’esecuzione fosse già iniziata e si fosse conclusa conordinanza di assegnazione, così esercitando un potere che spettavainvece al giudice dell’esecuzione dinanzi al quale pendeva esecuzioneimmobiliare presso terzi;- con il quinto motivo denunciano Violazione di legge: artt.629 e 632 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che lanotifica del secondo precetto integrasse una rinuncia implicita al primo,negando l’interesse alla decisione. Sostengono che non era stataredatta e notificata alcuna rinuncia;- con il sesto motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cessata la materiadel contendere pur affermando che il precetto non era più azionabile,senza però dichiarare l’estinzione del giudizio di opposizione, inviolazione dell’art. 617 c.p.c., che esclude che la mera rinuncia osostituzione del precetto possa far venir meno l’interesse alladecisione;- con il settimo motivo denunciano Violazione di legge: art.617 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerareche non si era verificata alcuna soccombenza virtuale a carico degliopposti, avendo rigettato alcune eccezioni dell’opponente, sicchéavrebbe dovuto riconoscere una situazione di soccombenza reciprocae disporre la compensazione delle spese;- con l’ottavo motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. Finalità del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione ,Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare la finalità propriadell’opposizione preventiva all’esecuzione, non valutando chel’intimazione era sorretta da un titolo esecutivo valido ed efficace e chel’accertamento del diritto del creditore a procedere all’esecuzionedoveva limitarsi ai fatti successivi al titolo, senza poter riesaminarecircostanze anteriori ormai coperte dal giudicato;- con il nono motivo denunciano Violazione di legge: art. 617c.p.c. Violazione di legge: art. 21 della legge 449/1997. Contestazionidelle voci di precetto , nella parte in cui il tribunale ha ritenutofondate le contestazioni dell’opponente sulle voci di precetto,omettendo di considerare che il creditore poteva legittimamenteintimare anche somme maturate dopo il titolo esecutivo, quali l’impostadi registro e gli onorari di precetto. Sostengono, inoltre, che le sommeda assegnare dovevano essere richieste al lordo e non al netto dellaritenuta d’acconto;- con il decimo motivo denunciano Violazione di legge: art.617 c.p.c. Inammissibilità dell’opposizione , nella parte in cui iltribunale ha omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, nonconsiderando che il giudice dell’opposizione a precetto può sindacarel’esecutorietà del titolo solo in via residuale e non può riesaminarequestioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tramite i mezzi diimpugnazione del titolo esecutivo, così eccedendo i limiti dell’art. 617c.p.c.;- con l’undicesimo motivo denunciano Violazione di legge:artt. 2712 e 2719 c.c. , nella parte in cui il tribunale ha omesso didelibare sul disconoscimento ex artt. 2712, 2719 c.c. e 214 c.p.c. delladocumentazione allegata all’opposizione con conseguenteinammissibilità della produzione. Osservano che la documentazione eraconsiderata pienamente utilizzabile pur in assenza dell’originale, inviolazione delle regole sulla prova documentale;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026- con il dodicesimo motivo denunciano Violazione di legge:art. 96 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha disposto la condannadegli opposti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96c.p.c., senza che ricorressero i presupposti di legge, omettendo diaccertare l’esistenza del dolo o della colpa grave e pronunciando unacondanna sanzionatoria in assenza di totale soccombenza;- con il tredicesimo motivo denunciano Violazione di legge:art. 91 c.p.c. , nella parte in cui il tribunale ha condannato gli oppostialla refusione delle spese di lite, applicando il criterio dellasoccombenza nonostante avesse dichiarato soltanto la cessazione dellamateria del contendere, omettendo inoltre di considerare l’assenza di3. Il presente giudizio, per quanto riguarda la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Maglio, deve essere dichiarato estinto per rinuncia presunta, a causadell’irregolarità dell’istanza di decisione.Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che a nome deiricorrenti è stata chiesta la decisione del ricorso con istanza depositatail 10 novembre 2024. A tale data non era ancora entrata in vigore lanovella (la cui decorrenza era prevista per il 26 novembre 2024) cheha soppresso l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuovaprocura speciale, ragion per cui al caso di specie si applica la disciplinaanteriore, che detto obbligo prevedeva (Cass. Sez. U. 14986/2025).Poiché per la Maglio non è stata depositata alcuna nuova procuraspeciale unitamente all’istanza, quest’ultima risulta per la Maglioirrituale (cfr. Cass. n. 30303 e 24144 del 2024).Ne consegue che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in mancanza diistanza rituale, il ricorso si intende rinunciato e questa Corte devedichiarare l’estinzione del giudizio.4. Il ricorso, invece, è inammissibile, quanto alla posizione diPiero Lorusso.Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026Occorre premettere che il ricorrente, essendo un avvocato, haevidentemente agito come difensore di se stesso, ragion per cui non sipone nei suoi confronti il problema della procura speciale, che si è postoinvece per la Maglio.Ciò posto, il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.In primo luogo, nel merito, l’opposizione contestava il diritto deicreditori di procedere ad esecuzione forzata: la legittimazione attivadell’intimante Lorusso; la legittimazione passiva della società intimata;l’avvenuta intimazione del pagamento di somme non dovute, inrelazione alla ritenuta di acconto, all’imposta di registro ed ai compensiprofessionali. Né rileva l’ulteriore questione relativa alla mancataindicazione, nel precetto, delle modalità con le quali eseguire ilpagamento – per quanto anch’essa parrebbe essere stata fatta valereai fini di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata degliintimanti – non essendovi una espressa pronuncia del tribunale inmerito alla stessa e, comunque, non essendovi alcuno specifico motivodi ricorso in proposito, neanche al fine di far valere l’eventualeomissione di pronuncia. Tali doglianze configurano tipicamenteun’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non una meracontestazione formale ex art. 617 c.p.c.) Ed è noto che le sentenzeche decidono sulle opposizioni ex art. 615 c.p.c. sono soggette adappello, essendo precluso il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. in presenza di un ordinario mezzo di gravame esperibile.A tali profili di inammissibilità, di per sé dirimenti, si aggiunge ilmancato rispetto dei requisiti di forma-contenuto prescritti dalla leggeper il ricorso. Il ricorrente non chiarisce, in esso (e non rilevando alcunmotivi di opposizione avrebbero dovuto essere qualificati in termini diopposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), anziché all’esecuzione (615c.p.c.).Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026Inoltre, le censure mosse con i tredici motivi di ricorso mancanodella necessaria chiarezza e sinteticità. In particolare, risulta omessala specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui ledoglianze si fondano, nonché l’illustrazione del loro contenuto rilevante,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e 6 c.p.c.In estrema sintesi, il ricorso, nella parte in cui è proposto dalLorusso, è inammissibile, per diverse e tra loro indipendenti ragioni:sia per non ricorribilità diretta della sentenza impugnata (Tribunale diredazione del ricorso stesso, che impedisce a questa Corte diesaminare le doglianze nel merito senza sostituirsi alla parte nellaricerca dei documenti e dei fatti.5. La richiesta, formulata da parte ricorrente, di riqualificazionedel primo motivo come regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42c.p.c. non può essere accolta.Vero è che in linea generale un ricorso ordinario tempestivo puòastrattamente convertirsi in regolamento se tempestivo, ma sempreche il ricorrente si sia limitato a censurare con i motivi la solacompetenza (Cass. 21507/13 e 18530/16).Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale Lorusso haarticolato ben tredici motivi di ricorso. Mentre i primi due riguardano lacompetenza, i successivi undici investono pienamente il merito e laregolarità del procedimento, tra cui la cessazione della materia delcontendere, la soccombenza virtuale e la condanna ex art. 96 c.p.c.In presenza di una contestazione che coinvolgecontemporaneamente la competenza e il merito, la parte ha l’onere diutilizzare i mezzi di impugnazione ordinari (nella specie l’appello, datala qualificazione ex art. 615 c.p.c.). Il regolamento di competenzarimane dunque precluso come mezzo autonomo o come esito diconversione.Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, quanto allaricorrente Maglio, ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,quanto al Lorusso consegue la condanna di entrambi i ricorrenti, in viatra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parteresistente, come liquidate in dispositivo.7. Quanto alla posizione del Lorusso, essendo la presentepronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, aisensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., lo stesso deve esserecondannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cuiapplicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa laparametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.all’importo della condanna alle spese di lite, nonché di quella ai sensidell’art. 96 comma 4 c.p.c. al massimo previsto, attesa la ragione didefinizione in rito prospettata nella proposta e qui condivisa), conliquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come indispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attivitàprocessuale espletata.Infine, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara estinto il presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];- dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- condanna entrambi i ricorrenti, in via tra loro solidale, allarifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presentegiudizio, spese che: liquida in euro 1500 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026- condanna altresì il Lorusso al pagamento: a) in favore di parteresistente, dell’ulteriore somma di euro 1500, ai sensi dell’art. 96,comma 3, cod. proc. civ.; b) in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:- dichiara estinto il presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];- dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- condanna entrambi i ricorrenti, in via tra loro solidale, allarifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presentegiudizio, spese che: liquida in euro 1500 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge;Numero registro generale 2488/2024Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 7502/2026Data pubblicazione 29/03/2026- condanna altresì il Lorusso al pagamento: a) in favore di parteresistente, dell’ulteriore somma di euro 1500, ai sensi dell’art. 96,comma 3, cod. proc. civ.; b) in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente