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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 42053/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] otk- avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE PPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2021, che aveva confermato la condanna d occa per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre: erronea applicazione degli art. 646 e 131 bis cod.pen. 2.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.06.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.

Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 04/10/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] otk- avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE PPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2021, che aveva confermato la condanna d occa per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre: erronea applicazione degli art. 646 e 131 bis cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.06.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/10/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris