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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26437/2024

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unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021; [OSCURATO:PERSONA] CONGUAGLIO A [OSCURATO:PERSONA] QUATERudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro per un totale di € 93.185,25, in relazione ad una permuta con conguaglio (a mezzo di rogito notarile del 28 dicembre 2017) tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, consistente, a carico della prima, nel trasferimento di un ramo aziendale per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370.00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e, a carico della seconda, nel trasferimento di un ramo aziendale per un valore di € 700.000,00, e nella previsione di un conguaglio in danaro di € 2.200.000,00, con la “deviazione” del primo trasferimento ex art. 1411 cod. civ. ed il versamento della somma di € 700.000,00, rispettivamente, a favore ed a carico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, la quale, intervenendo in veste di terza beneficiaria rispetto alla medesima permuta, dichiarava di voler profittare della suddetta pattuizione ex art. 1411 cod. civ., riqualificandosi quest’ultima ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in una compravendita di ramo aziendale tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, per il prezzo di € 700.000,00, in ordine logicamente successivo alla suddetta permuta, ha rigettato l’appello proposto d a l l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 22 marzo 201 9 , n. 3619 / 35 / 201 9 , con co ndanna allarifusione delle spese giudiziali ;

2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva respinto i l ricorso originario - sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso;

5. a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, con istanza depositata il 12 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1 ° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d.

“rottamazione quater”), ai sensi dell’art. 1, comma 231 –252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario, per cui, in forza di ordinanza interlocutoria, la trattazione della causa è stata differita all’adunanza camerale del 17 settembre 2024;

6. con istanza depositata il 4 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio della causa a nuovo ruoloin attesa del definitivo perfezionamento della definizione agevolata , venendo a scadenza l’ultima rata del piano di dilazione il 30 novembre 2027; [OSCURATO:PERSONA]:

1. in limine litis , la decisione sull’istanza di definizione agevolata (e sulla connessa istanza di rinvio a nuovo ruolo) impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;

2. in ordine all’esegesi di tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, in maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo (che prevede, da un lato , l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall’altro , che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 exart. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo , e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria – possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione exart. 1, commi 231 – 252 , della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c . d.

“ rottamazione - quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta(in termini: Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2024, n. 27572); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera delcontribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro di un’immediata refluenza sull’odierno giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso;tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente(in termini: Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423);

3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare(art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

P.Q.M.

La Corte ri nvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubb lica (in uno alla causa iscritta al n. 19326/2021 R.G.) e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.LAPRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021; [OSCURATO:PERSONA] CONGUAGLIO A [OSCURATO:PERSONA] QUATERudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro per un totale di € 93.185,25, in relazione ad una permuta con conguaglio (a mezzo di rogito notarile del 28 dicembre 2017) tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, consistente, a carico della prima, nel trasferimento di un ramo aziendale per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370.00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e, a carico della seconda, nel trasferimento di un ramo aziendale per un valore di € 700.000,00, e nella previsione di un conguaglio in danaro di € 2.200.000,00, con la “deviazione” del primo trasferimento ex art. 1411 cod. civ. ed il versamento della somma di € 700.000,00, rispettivamente, a favore ed a carico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, la quale, intervenendo in veste di terza beneficiaria rispetto alla medesima permuta, dichiarava di voler profittare della suddetta pattuizione ex art. 1411 cod. civ., riqualificandosi quest’ultima ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in una compravendita di ramo aziendale tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e la “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, per il prezzo di € 700.000,00, in ordine logicamente successivo alla suddetta permuta, ha rigettato l’appello proposto d a l l a “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 22 marzo 201 9 , n. 3619 / 35 / 201 9 , con co ndanna allarifusione delle spese giudiziali ; 2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva respinto i l ricorso originario - sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso; 5. a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, con istanza depositata il 12 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1 ° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d. “rottamazione quater”), ai sensi dell’art. 1, comma 231 –252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario, per cui, in forza di ordinanza interlocutoria, la trattazione della causa è stata differita all’adunanza camerale del 17 settembre 2024; 6. con istanza depositata il 4 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio della causa a nuovo ruoloin attesa del definitivo perfezionamento della definizione agevolata , venendo a scadenza l’ultima rata del piano di dilazione il 30 novembre 2027; [OSCURATO:PERSONA]: 1. in limine litis , la decisione sull’istanza di definizione agevolata (e sulla connessa istanza di rinvio a nuovo ruolo) impone al collegio di valutare la portata dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, a tenore del quale: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; 2. in ordine all’esegesi di tale disposizione, si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, ed in particolare: -secondo un primo indirizzo, in maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo (che prevede, da un lato , l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall’altro , che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 exart. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti (in termini: Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. 5^, 21maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2024, n. 24933); -un secondo indirizzo, richiamandosi al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sulle premesse che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo , e che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l’erario –che ha ad oggetto l’esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo, rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell’obbligazione tributaria – possa riverberarsi nel processo vincolandone la dinamica in senso impeditivo all’estinzione, ha affermato il principio che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione exart. 1, commi 231 – 252 , della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (c . d. “ rottamazione - quater”), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione –in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta(in termini: Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2024, n. 27572); - secondo un terzo indirizzo, nonostante la formulazione dell’istanza di sospensione del giudizio, in considerazione della rinuncia ai giudizi pendenti (avendo l’istante dichiarato di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197), della documentazione, ad opera delcontribuente, di specifici versamenti annoverati dallo scadenzario rideterminato in sede di definizione agevolata, il ricorso, in relazione alle cartelle di pagamento per le quali il ricorrente ha presentato l’istanza di definizione agevolata, deve essere dichiarato inammissibile; infatti, l’avvenuto perfezionamento sul piano amministrativo della procedura di definizione agevolata non è scevro di un’immediata refluenza sull’odierno giudizio; per cui, la decisione della Corte non può che essere di inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione dello stesso;tale interesse, essendo stata definita la posizione della contribuente, nei confronti dell’erario ed in relazione alle cartelle oggetto del contendere, mediante il pagamento delle somme dovute non è più sussistente(in termini: Cass., Sez. 5^, 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2024, n. 24423); 3. pertanto, anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, tenendo conto della radicale difformità delle soluzioni di volta in volta prescelte dai singoli collegi, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare(art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. a, n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). P.Q.M. La Corte ri nvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubb lica (in uno alla causa iscritta al n. 19326/2021 R.G.) e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.LAPRESIDENTE
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