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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2020

Cassazione n. 29597/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30289/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Q. Visconti, 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n.cron. 4952/2020 depositato il 26/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità indicata “Comfidi”) propose, per quanto di interesse in questa sede, domanda tardiva di ammissione, in collocazione privilegiata ex art. 8 bis, comma 3° l. 33/2015, allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl per il credito, ammontante ad € 171.740,80, derivante dal pagamento di tale importo in favore di [OSCURATO:SOCIETA], per effetto della escussione della garanzia concessa da Comfidi e controgarantita da [OSCURATO:PERSONA] spa, mandataria del Fondo di Garanzia in favore delle piccole e medie imprese, a seguito di inadempimento da parte della fallita del mutuo erogato dalla banca. 2 [OSCURATO:PERSONA] respinse la pretesa azionata da Comfidi in quanto la stessa, non solo non aveva provato di operare nell’ambito della normativa di cui alla l. 662/1996, ma aveva dato atto nel ricorso per ammissione allo stato passivo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] spa l’importo oggetto di richiesta di insinuazione. 3 Il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; i giudici circondariali ritenevano corretta la decisione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento dello stato passivo in quanto Comfidi, diretto garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla fallita, aveva pacificamente ottenuto la restituzione della somma di € 171.174,80 da [OSCURATO:PERSONA] spa, ente controgarante ed unico legittimato, in quanto “avente diritto alla restituzione”, ad agire in surroga facendo valere il privilegio ex art. 8 bis d.l. 3/2015 convertito in l. 33/2015. 4 Comfidi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 100 lett. a ), l. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1°,c.p.c., : si sostiene che Comfidi, intermediario tra la Banca e il Fondo di garanzia per le PMI, è tenuto al rispetto delle [OSCURATO:PERSONA] del Fondo che prevedono l’obbligo per l’intermediario di promuovere le azioni per il recupero del credito da concordare con il Fondo e di compiere una serie di attività (informazione delle procedure, invio di relazioni semestrali e restituzioni di somme ricevute).

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere a Comfidi la legittimazione ad agire per il recupero delle somme versate alla debitrice a seguito dell’escussione della garanzia. 2 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 bis d.l. 3/2015, convertito in l. 33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c.: si argomenta che una volta accertata la legittimazione di Comfidi a proporre domanda di ammissione allo stato passivo per il credito andava riconosciuto il privilegio previsto dalla normativa settoriale sopra richiamata considerata la natura del credito. 3 Il primo motivo è inammissibile. 3.1 Il Tribunale, muovendo dal dato di fatto pacifico del versamento da parte di Comfidi, garante per le obbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Banca mutuataria, della somma di € 171.740,80, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] spa in ragione delle controgaranzie prestate da quest’ultima secondo la normativa speciale di cui alla legge 662/1997, ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo, in privilegio ex l’art. 8 bis, comma 3, della legge n. 33 del 2015 (che aveva convertito in legge il decreto legge n. 3 del 24/01/2015), fosse stata proposta da un soggetto non legittimato in quanto legittimato a surrogarsi nelle ragioni dell’istituto bancario creditore (soddisfatto dal garante con provvista del controgarante) era [OSCURATO:PERSONA] spa, unico soggetto investito del potere di chiedere il riconoscimento della prelazione di cui alla normativa speciale a nulla valendo i rapporti interni tra idue soggetti garanti. 3.2 La censura non si confronta con tale ratio decidendi in quanto si limita ad evidenziare che Comfidi era soggetto munito di regolari autorizzazioni al rilascio di garanzie e che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] spa a controgarantire il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della fallita rendeva applicabile la speciale disciplina di cui alle l. 662/97 e all’art 8 bis d.l. 3/2015 senza contestare in maniera specifica la ragione fondante del decreto che va individuata nella carenza di legittimazione della ricorrente per avere integralmente ricevuto dalla controgarante, unico soggetto legittimato a surrogarsi secondo le forme di cui alla normativa settoriale, le somme versate al creditore in esecuzione della garanzia prestata. 4 Il secondo motivo è assorbito. 5 Il ricorso è,dunque, inammissibile.

Nulla è da statuirsi sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30289/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Q. Visconti, 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n.cron. 4952/2020 depositato il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità indicata “Comfidi”) propose, per quanto di interesse in questa sede, domanda tardiva di ammissione, in collocazione privilegiata ex art. 8 bis, comma 3° l. 33/2015, allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl per il credito, ammontante ad € 171.740,80, derivante dal pagamento di tale importo in favore di [OSCURATO:SOCIETA], per effetto della escussione della garanzia concessa da Comfidi e controgarantita da [OSCURATO:PERSONA] spa, mandataria del Fondo di Garanzia in favore delle piccole e medie imprese, a seguito di inadempimento da parte della fallita del mutuo erogato dalla banca. 2 [OSCURATO:PERSONA] respinse la pretesa azionata da Comfidi in quanto la stessa, non solo non aveva provato di operare nell’ambito della normativa di cui alla l. 662/1996, ma aveva dato atto nel ricorso per ammissione allo stato passivo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] spa l’importo oggetto di richiesta di insinuazione. 3 Il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; i giudici circondariali ritenevano corretta la decisione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento dello stato passivo in quanto Comfidi, diretto garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla fallita, aveva pacificamente ottenuto la restituzione della somma di € 171.174,80 da [OSCURATO:PERSONA] spa, ente controgarante ed unico legittimato, in quanto “avente diritto alla restituzione”, ad agire in surroga facendo valere il privilegio ex art. 8 bis d.l. 3/2015 convertito in l. 33/2015. 4 Comfidi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 100 lett. a ), l. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1°,c.p.c., : si sostiene che Comfidi, intermediario tra la Banca e il Fondo di garanzia per le PMI, è tenuto al rispetto delle [OSCURATO:PERSONA] del Fondo che prevedono l’obbligo per l’intermediario di promuovere le azioni per il recupero del credito da concordare con il Fondo e di compiere una serie di attività (informazione delle procedure, invio di relazioni semestrali e restituzioni di somme ricevute). Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere a Comfidi la legittimazione ad agire per il recupero delle somme versate alla debitrice a seguito dell’escussione della garanzia. 2 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 bis d.l. 3/2015, convertito in l. 33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c.: si argomenta che una volta accertata la legittimazione di Comfidi a proporre domanda di ammissione allo stato passivo per il credito andava riconosciuto il privilegio previsto dalla normativa settoriale sopra richiamata considerata la natura del credito. 3 Il primo motivo è inammissibile. 3.1 Il Tribunale, muovendo dal dato di fatto pacifico del versamento da parte di Comfidi, garante per le obbligazioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Banca mutuataria, della somma di € 171.740,80, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] spa in ragione delle controgaranzie prestate da quest’ultima secondo la normativa speciale di cui alla legge 662/1997, ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo, in privilegio ex l’art. 8 bis, comma 3, della legge n. 33 del 2015 (che aveva convertito in legge il decreto legge n. 3 del 24/01/2015), fosse stata proposta da un soggetto non legittimato in quanto legittimato a surrogarsi nelle ragioni dell’istituto bancario creditore (soddisfatto dal garante con provvista del controgarante) era [OSCURATO:PERSONA] spa, unico soggetto investito del potere di chiedere il riconoscimento della prelazione di cui alla normativa speciale a nulla valendo i rapporti interni tra idue soggetti garanti. 3.2 La censura non si confronta con tale ratio decidendi in quanto si limita ad evidenziare che Comfidi era soggetto munito di regolari autorizzazioni al rilascio di garanzie e che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] spa a controgarantire il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della fallita rendeva applicabile la speciale disciplina di cui alle l. 662/97 e all’art 8 bis d.l. 3/2015 senza contestare in maniera specifica la ragione fondante del decreto che va individuata nella carenza di legittimazione della ricorrente per avere integralmente ricevuto dalla controgarante, unico soggetto legittimato a surrogarsi secondo le forme di cui alla normativa settoriale, le somme versate al creditore in esecuzione della garanzia prestata. 4 Il secondo motivo è assorbito. 5 Il ricorso è,dunque, inammissibile. Nulla è da statuirsi sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma ne
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