CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14578/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché la questione della concessione di tali circostanze attenuanti era estranea al giudizio di rinvio successivo all'annullamento della precedente sentenza da parte della C:orte di cassazione (Sez. 6, n. 5388 del 27/01/2022) - all'esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata - atteso che il suddetto giudizio di rinvio aveva a oggetto esclusivamente la questione della sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, e non anche la questione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale, peraltro, la suddetta sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva ritenuto l'infondatezza del relativo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marz