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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39725/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (04VE4PM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (04VE4NA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 04/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 21/11/2017 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei riguardi di quest' ultimo in relazione al reato ex art. 4 L. 110/1975 per intervenuta prescrizione; confermava la affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di ricettazione di cinque taniche di gasolio di provenienza illecita e rideterminava il trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3 ove sono stati indicati una serie di elementi indiziari comprovanti in modo univoco la colpevolezza degli imputati) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (04VE4PM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (04VE4NA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 04/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 21/11/2017 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei riguardi di quest' ultimo in relazione al reato ex art. 4 L. 110/1975 per intervenuta prescrizione; confermava la affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di ricettazione di cinque taniche di gasolio di provenienza illecita e rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3 ove sono stati indicati una serie di elementi indiziari comprovanti in modo univoco la colpevolezza degli imputati) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]