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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08950/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13148/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L.) rappresentata e difesa dagli avvocatiLUCARIELLO NICOLA e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

MARCHE n. 63/02/2023 depositata il 20/01/2023, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13148/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L.) rappresentata e difesa dagli avvocatiLUCARIELLO NICOLA e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 63/02/2023 depositata il 20/01/2023, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08950/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris