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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38790/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente sollecita, nella sostanza, una ricostruzione alternativa rispetto a quella della sentenza impugnata che, in puntuale applicazione del maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - il cui testo è stato trasfuso nell'art. 416-bis. 1, terzo comma, cod. pen. - per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge - oggi art. 416-bis, primo comma, cod. pen. - ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, ha escluso, con argomentazioni diffuse e non manifestamente illogiche, la sussistenza nella vicenda concreta sia del metodo mafioso che della finalità agevolativa mafiosa.

Del tutto generiche sono le censure sulla dosimetria della pena e sull'avvenuta decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado.

1.2. Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche prive di riferimenti al reale apparato argomentativo definito senza alcuna giustificazione "superficiale" e contrastante con dati probatori nemmeno indicati.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente sollecita, nella sostanza, una ricostruzione alternativa rispetto a quella della sentenza impugnata che, in puntuale applicazione del maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - il cui testo è stato trasfuso nell'art. 416-bis. 1, terzo comma, cod. pen. - per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge - oggi art. 416-bis, primo comma, cod. pen. - ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti, ha escluso, con argomentazioni diffuse e non manifestamente illogiche, la sussistenza nella vicenda concreta sia del metodo mafioso che della finalità agevolativa mafiosa. Del tutto generiche sono le censure sulla dosimetria della pena e sull'avvenuta decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado. 1.2. Il secondo motivo prospetta deduzioni generiche prive di riferimenti al reale apparato argomentativo definito senza alcuna giustificazione "superficiale" e contrastante con dati probatori nemmeno indicati. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 38790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris