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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13260/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen., eccependo, per un verso, che la condotta dell'imputato fu dettata da una reazione istintiva e non era tesa a minacciare il pubblico ufficiale o a coartarne la volontà; per altro verso, che, contrariamente a quanto affermato dove si parla della presenza di una «moltitudine di soggetti», al momento del fatto era presente soltanto l'assistente capo ed altri agenti; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che: ai fini dell'integrazione del primo reato è sufficiente che le offese e le minacce siano idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, non richiedendosi la produzione di un effettivo intralcio all'attività (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398); ai fini dell'art. 341-bis cod. pen., non essendoci motivo di reputare inattendibili i testi di polizia giudiziailitIverbalizzanti, è accertato che lo scontro verbale si svolse alla presenza di una moltitudine di persone del quartiere; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P P.Q.MA tNCfr i e 2C126

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, ha dedotto errata applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen., eccependo, per un verso, che la condotta dell'imputato fu dettata da una reazione istintiva e non era tesa a minacciare il pubblico ufficiale o a coartarne la volontà; per altro verso, che, contrariamente a quanto affermato dove si parla della presenza di una «moltitudine di soggetti», al momento del fatto era presente soltanto l'assistente capo ed altri agenti; ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha congruamente replicato spiegando che: ai fini dell'integrazione del primo reato è sufficiente che le offese e le minacce siano idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, non richiedendosi la produzione di un effettivo intralcio all'attività (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv. 263398); ai fini dell'art. 341-bis cod. pen., non essendoci motivo di reputare inattendibili i testi di polizia giudiziailitIverbalizzanti, è accertato che lo scontro verbale si svolse alla presenza di una moltitudine di persone del quartiere; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.MA tNCfr i e 2C126
Sentenza Cassazione n. 13260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris