Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑143/07
AOB [OSCURATO:PERSONA] & Co.
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Art. 11 — Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli — Presupposti per la concessione della restituzione — Restituzione versata all’esportatore dietro presentazione di documenti falsificati dalla sua controparte — Merce non esportata — Presupposti per l’applicazione di sanzioni»
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1)
L’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/94, dev’essere interpretato nel senso che la sanzione in
esso prevista è applicabile nei confronti di un esportatore che abbia chiesto la restituzione all’esportazione per una certa
merce, quando quest’ultima, a seguito del comportamento fraudolento della sua controparte, non sia stata esportata.
Infatti, qualora si accerti che non è avvenuta l’esportazione del prodotto per il quale è stata concessa una restituzione,
è evidente che l’esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella applicabile dato che, in mancanza di un’effettiva
esportazione, non è dovuta nessuna restituzione.
Per di più, non è possibile aggiungere una nuova ipotesi di esenzione, relativa segnatamente alla mancanza di comportamento
illecito in capo all’esportatore, all’elenco tassativo di cui alla detta disposizione. La colpa o l’errore commessi da una
controparte contrattuale fanno parte dei rischi commerciali usuali e non possono essere considerati imprevedibili nel contesto
di negozi commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni
adeguate, inserendo nei relativi contratti clausole in tal senso o stipulando una polizza assicurativa ad hoc.
(v. punti 25, 36‑37 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
24 aprile 2008 (
*
)
«Agricoltura – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Art. 11 – Regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli – Presupposti per la concessione della restituzione – Restituzione versata all’esportatore dietro presentazione di documenti falsificati dalla sua controparte – Merce non esportata – Presupposti per l’applicazione di sanzioni»
Nel procedimento C‑143/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisione 15 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2007, nella causa tra
AOB [OSCURATO:PERSONA] & Co.
e
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E.
Juhász (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la AOB [OSCURATO:PERSONA] & Co., dagli avv.ti H.-J. Prieß e M. Niestedt, Rechtsanwälte;
– per lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra Z. Maršálková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione
27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti
agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57;
in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
2
La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la AOB [OSCURATO:PERSONA] & Co. (in prosieguo: la «AOB [OSCURATO:PERSONA]»)
e lo [OSCURATO:PERSONA]‑Jonas (Ufficio doganale centrale di Amburgo‑Jonas; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), riguardante
l’applicazione di sanzioni in seguito al versamento di una restituzione concessa in base a documenti falsificati da un terzo.
Contesto normativo
3
I ‘considerando’ primo-terzo e quinto del regolamento n. 2945/94 enunciano quanto segue:
«Considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all’esportazione unicamente sulla
base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato,
nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell’esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro
le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare
disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare
le norme comunitarie;
considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione, è opportuno che le
sanzioni siano applicate indipendentemente dall’elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all’irrogazione
di sanzioni in certi casi, in particolare nel caso di un errore manifesto accertato dalla competente autorità, nonché infliggere
sanzioni più severe in caso di dolo;
considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni,
se l’errore non viene scoperto, mentre, se l’errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all’[esportatore]
una sanzione in proporzione all’importo che avrebbe indebitamente percepito qualora l’errore non fosse stato scoperto; che,
qualora l’informazione errata sia stata fornita deliberatamente, è del pari giustificato applicare una sanzione più severa;
(…)
considerando che l’esperienza acquisita e le irregolarità, in particolare le frodi, già accertate in tale contesto dimostrano
che tale misura è necessaria, proporzionata e sufficientemente dissuasiva e che deve essere uniformemente applicata in tutti
gli Stati membri».
4
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87:
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova
che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale
accettazione, lasciato come tal[i] il territorio doganale della Comunità».
5
L’art. 11 del detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore
a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:
a) a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;
b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’[esportatore] abbia fornito deliberatamente
false informazioni.
Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo
25, paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione
richiesta si calcola in base alle informazioni fornite a norma dell’articolo 47.
La sanzione di cui alla lettera a) non si applica:
– in caso di forza maggiore;
– in casi eccezionali in cui, dopo l’accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della
dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all’esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi
alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all’articolo 47, paragrafo
2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta;
– in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta, accertati dalla competente autorità;
(…)
Qualora la riduzione di cui alla lettera a) o alla lettera b) dia luogo ad un importo negativo, esso deve essere pagato dall’esportatore.
Se le competenti autorità hanno accertato che la restituzione richiesta era inesatta e l’esportazione non è stata eseguita
e, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l’esportatore paga l’importo equivalente alla sanzione di cui
alle lettere a) o (…) b).
(…)
Le sanzioni di cui al presente paragrafo si applicano fatte salve eventuali sanzioni ulteriori previste dal diritto nazionale.
(…)
3. Fatto salvo l’obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui al paragrafo 1, quarto comma, in caso di pagamento
indebito di una restituzione il destinatario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali
sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra
il pagamento e il rimborso. (…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
6
Tra il 18 ottobre e il 12 dicembre 1995, la AOB [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, presso lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale
di [OSCURATO:PERSONA]), un totale di 24 esportazioni di zucchero bianco verso Malta e ha chiesto il pagamento delle corrispondenti restituzioni
all’esportazione. Queste ultime le sono state concesse per un importo pari a EUR 230 102,37, dietro esibizione delle attestazioni
di uscita delle merci.
7
La AOB [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato direttamente l’operazione di esportazione, giacché quest’ultima è stata realizzata dalle sue
controparti commerciali italiane, che si erano rivolte ad imprese intermediarie. La detta società ha assicurato l’esecuzione
dell’obbligazione contrattuale principale, ossia l’uscita dello zucchero dal territorio doganale comunitario, mediante una
garanzia bancaria. La AOB [OSCURATO:PERSONA] ha svincolato tali garanzie in data 27 giugno 1996, una volta ottenute le prove del corretto
svolgimento dell’esportazione sotto forma di documenti doganali debitamente timbrati e dopo l’accettazione degli stessi da
parte dello [OSCURATO:PERSONA].
8
Il 5 novembre 1996, lo [OSCURATO:PERSONA] (Guardia di Finanza di Colonia) ha accertato la falsificazione delle attestazioni
di uscita delle merci sui documenti doganali. Di conseguenza, lo [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con avviso di rettifica 7 luglio
1997, il rimborso delle restituzioni all’esportazione percepite dalla AOB [OSCURATO:PERSONA], che ha rimborsato il relativo importo.
9
Il 19 gennaio 1998, lo [OSCURATO:PERSONA] ha emanato 24 provvedimenti sanzionatori a carico della AOB [OSCURATO:PERSONA] la quale, il 5 febbraio
1998, ne ha fatto oggetto di reclamo. Poiché quest’ultimo ha avuto esito negativo, il 10 aprile 2003 la AOB [OSCURATO:PERSONA] ha proposto
ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’annullamento dei detti provvedimenti sanzionatori.
10
Detto giudice ritiene che la AOB [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito nessun dato errato nella sua dichiarazione d’esportazione dato che
la citata società si è limitata a dichiarare di essere intenzionata ad esportare a Malta la merce che ha dato origine alla
restituzione. Infatti, l’esportazione non sarebbe avvenuta a causa del comportamento fraudolento della controparte della AOB
[OSCURATO:PERSONA]. A quest’ultima pertanto, secondo il giudice del rinvio, può essere applicata la sanzione di cui all’art.11 del regolamento
n. 3665/87 solo se l’inosservanza del presupposto relativo alla fuoriuscita delle merci dal territorio doganale comunitario
basti a giustificare la detta applicazione.
11
Poiché ritiene che l’applicazione di una sanzione del genere dipenda dall’interpretazione del detto art. 11, n. 1, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se siano sanzionate, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento (…) n. 3665/87, esclusivamente le false informazioni fornite
dall’esportatore nella dichiarazione di esportazione, o se sia oggetto di sanzione unicamente l’inosservanza dei presupposti
materiali del diritto alla restituzione».
Sulla questione pregiudiziale
12
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87 debba essere
interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista sia applicabile nei confronti di un esportatore che abbia chiesto
una restituzione all’esportazione per una certa merce, quando quest’ultima, a seguito del comportamento fraudolento della
sua controparte, non sia stata esportata.
13
In via preliminare, occorre ricordare che il regime delle restituzioni all’esportazione è contrassegnato dal fatto che, da
un lato, l’aiuto comunitario è concesso solo se l’esportatore ne fa domanda e, dall’altro, il regime è finanziato tramite
il bilancio comunitario (sentenza 1° dicembre 2005, causa C‑309/04, Fleisch-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10349, punto 31).
14
Nei confronti del detto esportatore, la Corte, nell’ambito del regolamento n. 3665/87 e del suo sistema di sanzioni, ha già
giudicato che, trattandosi di un regime di aiuti comunitario, la concessione dell’aiuto dev’essere subordinata alla condizione
che il suo beneficiario presenti tutte le garanzie di rettitudine e di affidabilità (v., in tal senso, sentenze 11 luglio
2002, causa C‑210/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6453, punto 41, e Fleisch-[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
15
Per quanto concerne il bilancio comunitario, il primo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94 enuncia che, «(…) alla luce
dell’esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno
del bilancio comunitario [e] che a tal fine è necessario adottare (…) sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare
le norme comunitarie».
16
La natura della sanzione prevista dall’art. 11, n.1, del regolamento n. 3665/87 è chiaramente ricavabile dal disposto di quest’ultimo
nonché dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale norma.
17
Ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2945/94, «è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente
dall’elemento soggettivo colposo». In realtà, è solo il livello della sanzione che aumenta in caso di atto doloso, conformemente
all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. b), del regolamento n. 3665/87, mentre la sanzione prevista dal detto comma, lett. a),
è applicabile persino qualora l’esportatore non abbia commesso illeciti. In quest’ultima ipotesi, è solo nei casi tassativamente
elencati nel terzo comma del citato art. 11, n. 1, che la sanzione prevista dal primo comma dello stesso diventa inapplicabile.
18
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato (punto 41 della motivazione) che la sanzione rappresenta
uno specifico strumento amministrativo, che fa parte integrante del regime degli aiuti ed è destinato a garantire una sana
gestione finanziaria dei fondi pubblici comunitari, e che (punto 44 della motivazione) non può esserle riconosciuta natura
penale.
19
Dai due punti precedenti discende che la responsabilità su cui si basa la sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo comma,
lett. a), del regolamento n. 3665/87 ha natura essenzialmente oggettiva.
20
Al fine di determinare i presupposti relativi all’applicabilità della detta sanzione, occorre esaminare l’insieme delle disposizioni
del citato art. 11.
21
L’art. 11, n. 1, primo comma, prevede l’applicazione di una sanzione all’esportatore che abbia chiesto une restituzione superiore
a quella applicabile al prodotto effettivamente esportato.
22
Con riferimento al regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del
regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11, e rettifica su GU 1999, L 180, pag. 53),
che ha sostituito e abrogato il regolamento n. 3665/87, ma non ne ha modificato il contenuto a questo proposito, la Corte
ha dichiarato che l’espressione «un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante» dev’essere interpretata
nel senso che si deve ritenere che tale esportatore abbia chiesto una restituzione superiore a quella spettante non solo nel
caso in cui una differenza non dovuta risulti dall’esame dei dati da esso forniti, ma anche nel caso in cui risulti che il
suo diritto alla restituzione non sussiste, ossia che l’importo della restituzione è pari a zero (v., in tal senso, sentenza
27 aprile 2006, causa C‑27/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3681, punto 27).
23
Da questa giurisprudenza si evince che, al fine di determinare se un esportatore abbia chiesto una restituzione superiore
a quella applicabile al prodotto effettivamente esportato, non basta tener conto delle circostanze note alle autorità competenti
all’atto dell’esame della domanda di restituzione, bensì occorre prendere parimenti in considerazione i fatti posteriori a
tale domanda, in particolare quelli scoperti in occasione dei controlli effettuati dalle dette autorità.
24
Del resto, se così non fosse, la ragion d’essere e l’efficacia dei controlli delle autorità competenti potrebbero essere messi
in forse.
25
Qualora si accerti che non è avvenuta l’esportazione del prodotto per il quale è stata concessa una restituzione, è evidente
che l’esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella applicabile dato che, in mancanza di un’effettiva esportazione,
non è dovuta nessuna restituzione.
26
In un’ipotesi del genere, la sanzione applicabile può fondarsi pertanto sul solo art. 11, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 3665/87.
27
Tuttavia, altre disposizioni espresse del detto articolo impongono parimenti che venga inflitta una sanzione all’esportatore
in base ad accertamenti successivi all’accettazione della dichiarazione d’esportazione.
28
Così, ai sensi dell’art. 11, n. 1, quinto comma, del regolamento n. 3665/87, se le competenti autorità hanno accertato che
l’esportazione non è stata eseguita e che non è possibile ridurre le restituzioni, l’esportatore paga l’importo equivalente
alla sanzione di cui al medesimo n. 1, primo comma, lett. a) o b). L’art. 11, n. 3, dispone che, in caso di pagamento indebito
di una restituzione, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti, incluse eventuali sanzioni
in forza dell’art. 11, n. 1, primo comma.
29
Dalla documentazione trasmessa alla Corte dal giudice del rinvio si desume che l’operazione d’esportazione in base alla quale
la AOB [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una restituzione non si è verificata e, pertanto, il versamento di quest’ultima è stato effettuato
indebitamente; la citata società non nega, del resto, di aver riscosso indebitamente siffatta restituzione.
30
Alla luce di tutto ciò, è atto dovuto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento
n. 3665/87, a meno che non sia soddisfatto uno dei presupposti per l’esenzione, quali tassativamente definiti nel terzo comma
del medesimo numero.
31
Di conseguenza, non si può accogliere la tesi secondo cui solo le informazioni errate fornite dall’esportatore in sede di
dichiarazione d’esportazione potrebbero giustificare l’applicazione della detta sanzione.
32
Quanto ai presupposti per l’esenzione di cui all’art. 11, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 3665/87, dagli atti non si
desume che uno di essi sia soddisfatto nelle circostanze della causa principale.
33
Ciò nondimeno, il giudice del rinvio si interroga in merito all’applicabilità di una sanzione in circostanze quali quelle
della causa principale alla luce dei principi di legalità, certezza del diritto e proporzionalità. Quanto alla AOB [OSCURATO:PERSONA],
che fa appello ai medesimi principi, essa ritiene di essersi diligentemente premunita, nel caso di specie, contro il rischio
di eventuali inadempienze delle sue controparti contrattuali, avendo costituito una garanzia bancaria.
34
In primo luogo, per quanto riguarda i principi di legalità e certezza del diritto, va dichiarato che l’art. 11, n. 1, del
regolamento n. 3665/87 costituisce un fondamento normativo chiaro e sufficiente per l’applicazione della sanzione.
35
In secondo luogo, per quanto attiene al principio di proporzionalità, occorre osservare che, nel quinto ‘considerando’ del
regolamento n. 2945/94, il legislatore ricorda l’esperienza acquisita e, in particolare, le irregolarità e le frodi già accertate
nel contesto delle restituzioni all’esportazione. La Corte ha già sancito la proporzionalità della sanzione di cui all’art. 11,
n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 dichiarando che quest’ultima non viola il principio di proporzionalità,
una volta che non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta
contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 68, e 14 aprile 2005, causa C‑385/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2997, punto 31).
36
In terzo luogo, per quanto concerne la giustificazione addotta dalla AOB [OSCURATO:PERSONA], basta ricordare che, da un lato, non è possibile
aggiungere una nuova ipotesi di esenzione, relativa segnatamente alla mancanza di comportamento illecito in capo all’esportatore,
all’elenco tassativo di cui all’art. 11, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 3665/87 e che, dall’altro, la Corte ha già
dichiarato che la colpa o l’errore commessi da una controparte contrattuale fanno parte dei rischi commerciali usuali e non
possono essere considerati imprevedibili nel contesto di negozi commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie
controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei relativi contratti clausole in tal
senso o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (v., in questo senso, sentenza 11 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
37
Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 11, n. 1, del regolamento
n. 3665/87 dev’essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista è applicabile nei confronti di un esportatore
che ha chiesto una restituzione all’esportazione per una certa merce, quando quest’ultima, a seguito del comportamento fraudolento
della sua controparte, non è stata esportata.
Sulle spese
38
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
2 dicembre 1994, n. 2945, dev’essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista è applicabile nei confronti di
un esportatore che ha chiesto una restituzione all’esportazione per una certa merce, quando quest’ultima, a seguito del comportamento
fraudolento della sua controparte, non è stata esportata.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.