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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2014

Cassazione n. 07569/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5845/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 4620/2014 depositata il 10/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della pronuncia della CPT di Roma, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per omesse ritenute per l’anno 2004, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Civitavecchia, fondato sul verbale di ispezione INPS in cui si esponeva l’irregolare applicazione, da parte della società, del trattamento di trasferta a personale assunto presso il comune di Civitavecchia e impiegato in cantieri siti in tale località, nonché la prestazione di attività lavorativa straordinaria nei giorni di sabato, domenica e festivi da parte di alcuni dipendenti, senza che i relativi compensi fossero esposti in busta paga.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.

3. In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la «Violazione e/o falsa interpretazione del D.L. 233/2006 convertito nella L. 248/2006 in particolare dell’art. 36 bis».

Lamenta la ricorrente che i giudici di appello abbiano valorizzato la circostanza della irregolare tenuta, da parte dell’Impresa, del registro presenze per il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno oggetto di verifica (2004), laddove l’obbligo di tenuta del registro è stato introdotto solo successivamente, dall’art. 36 bis del D.L. 233/2006, convertito in L. 248/2006, con vigenza dall’anno 2006.

1.2. Il motivo è inammissibile laddove, pur denunziando il vizio di violazione di legge, in concreto presuppone la richiesta di un riesame di merito di questa Corte, volto ad indagare la documentazione prodotta dalla contribuente e il vaglio critico operatone dalla Commissione di secondo grado.

1.3. Il motivo è comunque infondato.

L'art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, enuncia il principio generale della soggezione ad imposizione di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro e l'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevede la parziale sottrazione all'imponibile delle indennità di trasferta entro una soglia d'importo per giorno, con ciò significando che l'indennità deve essere correlata ad uno specifico impiego fuori sede, con onere della relativa prova a carico del contribuente che intenda usufruire di tale disciplina di favore.

1.4. La CTR, a fronte delle contestazioni della contribuente, ha ritenuto attendibili i dati su cui si fonda l’atto impositivo, estratti dal sistema di rilevazione automatica degli accessi al cantiere Enel installato per motivi di sicurezza che, precisano i giudici di appello, sono stati incrociati con le situazioni documentate dall’azienda.

I giudici di appello hanno nella specie osservato: i) che la società non era stata in grado di fornire elementi contrari alle risultanze del sistema di controllo automatico, non avendo istituito un registro presenze presso il cantiere in oggetto, sito in [OSCURATO:PERSONA] e avendo prodotto documentazione dalla quale non si poteva desumere la presenza di un determinato lavoratore in una determinata località; ii) che le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori attestanti lo svolgimento di attività in altre località erano generiche ed inoltre non sempre coincidevano con quelle rese agli ispettori INPS al momento dell’accesso; iii) che la relazione tecnica di parte si risolveva in un mero giudizio di attendibilità sul numero medio di unità lavorative presenti nel cantiere.

1.5. La specifica contestazione mossa nei confronti di una singola affermazione della sentenza impugnata, relativa alla mancanza del libro obbligatorio di cantiere (sent., pagg. 5 e 6), che non costituisce un’autonoma ed esclusiva ratio decidendi, espressamente introdotta dall’avverbio “oltretutto…”, non incide comunque sulla tenuta della statuizione censurata.

Anche nella ipotesi di non obbligatorietà del libro in questione, le altre considerazioni di merito espresse dalla CTR sosterrebbero comunque la decisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente ha denunciato la «Violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (codice della amministrazione digitale) e in particolare degli articoli 20, 21, 22, 23 e 71 e conseguente inesistenza, nullità ovvero annullabilità o inefficacia del verbale ispettivo INPS n. 3570/2007 nonché inesistenza degli atti derivati, in particolare il verbale della G.d.F. del 17.10.2007 e l’avviso di accertamento impugnato».

2.1. Ha, in proposito, lamentato che gli ispettori abbiano estrapolato e rielaborato dati in file digitali autonomi rispetto a quelli risultanti dalle rilevazioni di ENEL S.p.A., operazione che implica la creazione di un documento digitale autonomo, dal quale è stato attinto per la formazione del verbale ispettivo, senza riportare alcuna traccia della fonte originaria.

Tale operazione, osserva la ricorrente, sarebbe avvenuta in spregio delle norme imperative poste dal D.lgs. n. 82/2005, in particolare degli artt. 20, 21, 22, 23 e 71 e successive modifiche a tutela dell’integrità, della provenienza, dell’attribuzione di una data certa e, infine, della non modificabilità delle informazioni e dei documenti, anche cartacei, con le stesse formati, con conseguente inesistenza, nel caso di specie, della documentazione prodotta dall’INPS, ovvero della sua radicale nullità ovvero annullabilità e comunque con assoluta carenza di efficacia probatoria.

2.2. Il motivo, da ritenersi proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pur in assenza di puntuale indicazione, è infondato.

Non coglie nel segno il richiamo alle norme del Codice dell’Amministrazione digitale invocate dalla contribuente, che disciplinano i requisiti di validità delle scritture private (art. 20 cit.), degli atti pubblici (art. 21 cit.), e delle copie informatiche di documenti analogici (art. 22 cit.) e analogiche di documenti informatici (art. 23 cit.)

2.3. Nel caso di specie, come già chiarito dai giudici del merito, i dati estratti dal sistema di controllo automatico nell’ambito della ispezione sono confluiti in un verbale cartaceo e sottoscritto dagli operatori che, in quanto redatto da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso dei fatti da essi accertati.

2.4. I dati, estratti e rielaborati da un sistema informatico, non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo però fede fino a querela di falso non il documento informatico, ma il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, e non assume pertanto alcun rilievo il disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., e qui richiamato, peraltro inammissibilmente effettuato in via cumulativa nei confronti di tutta la documentazione formata e depositata dall’INPS (arg. da Sez.

L -, Sentenza n. 5523 del 08/03/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 19155 del 2019, in motivazione, specie sul disconoscimento; Sez. 2 -, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019).

2.5. I dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, valutazione che la CTR ha compiutamente effettuato, anche con elementi di riscontro esterni, accertando la loro attendibilità e la loro rilevanza istruttoria concreta.

2.6. Nel resto la contestazione è inammissibile perché inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, dovendosi rilevare che, paradossalmente, la ricorrente pretenderebbe di negare l’attendibilità dei dati dell’accesso sulla base di una assunta prassi illecita, per cui i “badge” elettronici sarebbero di regola utilizzati da soggetti diversi dai titolari.

2.7. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre gli stessi dati di per sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d .lgs. n. 82/2005 ( c odice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche».

3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 36 D.lgs. n. 546/92.» per l’omessa valutazione da parte del Giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio, che avrebbero confutato quanto addotto dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa.

3.1. Il motivo è inammissibile alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione».

3.2. Nel caso in esame, dalla lettura del motivo di ricorso emerge come nessuna di tali censure venga mosse al Giudice di appello del quale si contesta, esclusivamente e nella sostanza, la valutazione delle risultanze delle prove offerte, dovendosi a tale proposito rilevare come la Commissione regionale abbia operato secondo corretti criteri, valorizzando una pluralità di elementi istruttori, anche indiziari, in combinazione ragionata tra loro.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non si liquidano le spese di lite in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5845/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4620/2014 depositata il 10/07/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della pronuncia della CPT di Roma, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per omesse ritenute per l’anno 2004, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Civitavecchia, fondato sul verbale di ispezione INPS in cui si esponeva l’irregolare applicazione, da parte della società, del trattamento di trasferta a personale assunto presso il comune di Civitavecchia e impiegato in cantieri siti in tale località, nonché la prestazione di attività lavorativa straordinaria nei giorni di sabato, domenica e festivi da parte di alcuni dipendenti, senza che i relativi compensi fossero esposti in busta paga. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza. 3. In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la «Violazione e/o falsa interpretazione del D.L. 233/2006 convertito nella L. 248/2006 in particolare dell’art. 36 bis». Lamenta la ricorrente che i giudici di appello abbiano valorizzato la circostanza della irregolare tenuta, da parte dell’Impresa, del registro presenze per il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno oggetto di verifica (2004), laddove l’obbligo di tenuta del registro è stato introdotto solo successivamente, dall’art. 36 bis del D.L. 233/2006, convertito in L. 248/2006, con vigenza dall’anno 2006. 1.2. Il motivo è inammissibile laddove, pur denunziando il vizio di violazione di legge, in concreto presuppone la richiesta di un riesame di merito di questa Corte, volto ad indagare la documentazione prodotta dalla contribuente e il vaglio critico operatone dalla Commissione di secondo grado. 1.3. Il motivo è comunque infondato. L'art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, enuncia il principio generale della soggezione ad imposizione di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro e l'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevede la parziale sottrazione all'imponibile delle indennità di trasferta entro una soglia d'importo per giorno, con ciò significando che l'indennità deve essere correlata ad uno specifico impiego fuori sede, con onere della relativa prova a carico del contribuente che intenda usufruire di tale disciplina di favore. 1.4. La CTR, a fronte delle contestazioni della contribuente, ha ritenuto attendibili i dati su cui si fonda l’atto impositivo, estratti dal sistema di rilevazione automatica degli accessi al cantiere Enel installato per motivi di sicurezza che, precisano i giudici di appello, sono stati incrociati con le situazioni documentate dall’azienda. I giudici di appello hanno nella specie osservato: i) che la società non era stata in grado di fornire elementi contrari alle risultanze del sistema di controllo automatico, non avendo istituito un registro presenze presso il cantiere in oggetto, sito in [OSCURATO:PERSONA] e avendo prodotto documentazione dalla quale non si poteva desumere la presenza di un determinato lavoratore in una determinata località; ii) che le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori attestanti lo svolgimento di attività in altre località erano generiche ed inoltre non sempre coincidevano con quelle rese agli ispettori INPS al momento dell’accesso; iii) che la relazione tecnica di parte si risolveva in un mero giudizio di attendibilità sul numero medio di unità lavorative presenti nel cantiere. 1.5. La specifica contestazione mossa nei confronti di una singola affermazione della sentenza impugnata, relativa alla mancanza del libro obbligatorio di cantiere (sent., pagg. 5 e 6), che non costituisce un’autonoma ed esclusiva ratio decidendi, espressamente introdotta dall’avverbio “oltretutto…”, non incide comunque sulla tenuta della statuizione censurata. Anche nella ipotesi di non obbligatorietà del libro in questione, le altre considerazioni di merito espresse dalla CTR sosterrebbero comunque la decisione. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente ha denunciato la «Violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (codice della amministrazione digitale) e in particolare degli articoli 20, 21, 22, 23 e 71 e conseguente inesistenza, nullità ovvero annullabilità o inefficacia del verbale ispettivo INPS n. 3570/2007 nonché inesistenza degli atti derivati, in particolare il verbale della G.d.F. del 17.10.2007 e l’avviso di accertamento impugnato». 2.1. Ha, in proposito, lamentato che gli ispettori abbiano estrapolato e rielaborato dati in file digitali autonomi rispetto a quelli risultanti dalle rilevazioni di ENEL S.p.A., operazione che implica la creazione di un documento digitale autonomo, dal quale è stato attinto per la formazione del verbale ispettivo, senza riportare alcuna traccia della fonte originaria. Tale operazione, osserva la ricorrente, sarebbe avvenuta in spregio delle norme imperative poste dal D.lgs. n. 82/2005, in particolare degli artt. 20, 21, 22, 23 e 71 e successive modifiche a tutela dell’integrità, della provenienza, dell’attribuzione di una data certa e, infine, della non modificabilità delle informazioni e dei documenti, anche cartacei, con le stesse formati, con conseguente inesistenza, nel caso di specie, della documentazione prodotta dall’INPS, ovvero della sua radicale nullità ovvero annullabilità e comunque con assoluta carenza di efficacia probatoria. 2.2. Il motivo, da ritenersi proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., pur in assenza di puntuale indicazione, è infondato. Non coglie nel segno il richiamo alle norme del Codice dell’Amministrazione digitale invocate dalla contribuente, che disciplinano i requisiti di validità delle scritture private (art. 20 cit.), degli atti pubblici (art. 21 cit.), e delle copie informatiche di documenti analogici (art. 22 cit.) e analogiche di documenti informatici (art. 23 cit.) 2.3. Nel caso di specie, come già chiarito dai giudici del merito, i dati estratti dal sistema di controllo automatico nell’ambito della ispezione sono confluiti in un verbale cartaceo e sottoscritto dagli operatori che, in quanto redatto da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso dei fatti da essi accertati. 2.4. I dati, estratti e rielaborati da un sistema informatico, non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo però fede fino a querela di falso non il documento informatico, ma il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, e non assume pertanto alcun rilievo il disconoscimento operato ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., e qui richiamato, peraltro inammissibilmente effettuato in via cumulativa nei confronti di tutta la documentazione formata e depositata dall’INPS (arg. da Sez. L -, Sentenza n. 5523 del 08/03/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 19155 del 2019, in motivazione, specie sul disconoscimento; Sez. 2 -, Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019). 2.5. I dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, valutazione che la CTR ha compiutamente effettuato, anche con elementi di riscontro esterni, accertando la loro attendibilità e la loro rilevanza istruttoria concreta. 2.6. Nel resto la contestazione è inammissibile perché inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, dovendosi rilevare che, paradossalmente, la ricorrente pretenderebbe di negare l’attendibilità dei dati dell’accesso sulla base di una assunta prassi illecita, per cui i “badge” elettronici sarebbero di regola utilizzati da soggetti diversi dai titolari. 2.7. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre gli stessi dati di per sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d .lgs. n. 82/2005 ( c odice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche». 3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 36 D.lgs. n. 546/92.» per l’omessa valutazione da parte del Giudice di appello degli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di giudizio, che avrebbero confutato quanto addotto dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa. 3.1. Il motivo è inammissibile alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione». 3.2. Nel caso in esame, dalla lettura del motivo di ricorso emerge come nessuna di tali censure venga mosse al Giudice di appello del quale si contesta, esclusivamente e nella sostanza, la valutazione delle risultanze delle prove offerte, dovendosi a tale proposito rilevare come la Commissione regionale abbia operato secondo corretti criteri, valorizzando una pluralità di elementi istruttori, anche indiziari, in combinazione ragionata tra loro. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si liquidano le spese di lite in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
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