CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 09973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lei ascritti in qualità di amministratrice della società [OSCURATO:SOCIETA] dichiarata fallita il 6 aprile 2005. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem, poiché l'imputata è già stata assolta dal medesimo fatto a seguito di sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pisa il 31 gennaio 2008. Con il secondo e il terzo motivo contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; con il quarto la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Con il quinto motivo si duole del vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. fall.. Con il sesto eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, in virtù della applicazione dell'art. 157 cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto, anteriore alla riforma di cui alla legge n. 251 del 2005, in vigore dal 8 dicembre 2005. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa. 4. Il ricorso è fondato. 5. È fondata e assorbente l'eccezione di prescrizione. 5.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 5.2. Il fatto è stato commesso il 6 aprile 2005, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. La disciplina anteriormente vigente è, in concreto, più favorevole e comporta che il termine prescrizionale sia decorso prima della sentenza di appello. Invero: - a mente del previgente art. 157 cod. pen., occorre tenere conto anche delle diminuzioni per le circostanze attenuanti e del giudizio di bilanciamento ("Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69"); - nella specie le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti; deriva che, ai fini del computo del termine ordinario di prescrizione, sul massimo edittale va applicata la riduzione minima prevista per le attenuanti generiche (dieci anni ex art. 216 legge fall. diminuiti di un giorno); - ciò comporta che i reati in contestazione rientrano nel novero dei delitti puniti con una pena inferiore a dieci anni di reclusione e non inferiore a cinque, per i quali il "vecchio" art. 157, comma primo, n. 3, cod. pen. fissa in dieci anni il termine ordinario di prescrizione; - secondo la disciplina previgente in esame, il termine massimo di prescrizione corrisponde a quello ordinario aumentato della metà: nella specie quindici anni. 5.3. Discende che: - i reati sono stati commessi il 6 aprile 2005; - il termine massimo di prescrizione (pari a quindici anni) è decorso il 6 aprile 2020; - vanno aggiunti 166 giorni di sospensione per rinvio dal 19 giugno 13 al 2 dicembre 2013 su richiesta della difesa; - si ottiene che il termine prescrizionale è definitivamente spirato il 19 settembre 2020, ben prima della sentenza di appello pronunciata il 31 gennaio 2022. Pertanto, in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. Non residuano ulteriori statuizioni ex art. 578 cod. proc. pen., poiché la costituzione di parte civile è stata revocata nel corso dei precedenti gradi di giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché