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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15620/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36248-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 484/17 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 6370/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il proprio fallimento, dichiarato dal Tribunale di Roma previa contestuale declaratoria di improcedibilità del concordato preventivo da essa proposto con domanda del 5 agosto 2016;

1.1. la reclamante lamentava che il tribunale, a fronte dei voti contrari pervenuti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori del 21 marzo 2017, aveva dapprima invitato il commissario giudiziale a chiedere loro di «manifestare espressamente la volontà di ratificare il voto espresso dal falsus procurator entro il 10.05.2017» e poi, dopo aver ricevuto le rispettive ratifiche «da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da MPS il 5.05.2017», aveva contraddittoriamente ritenuto valide le originarie manifestazioni di voto, non essendo prevista dall’art. 174 l.fall. alcuna specialità; sosteneva che in realtà una procura senza formalità avrebbe potuto apporsi solo sull’avviso di convocazione, altrimenti essendo necessaria una procura speciale, contenente il riferimento alla relativa procedura concorsuale; deduceva che i voti negativi dovevano quindi ritenersi invalidi e perciò Ric. 2019 n. 36248 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 favorevoli, in applicazione del principio del cd. silenzio-assenso allora vigente ratione temporis; osservava infine che non poteva ammettersi la ratifica del voto oltre 20 giorni dalla chiusura delle relative operazioni, decorsi i quali le banche potevano considerarsi decadute dalla facoltà di esercitare il loro diritto di voto;

1.2. nel rigettare il reclamo, la corte d’appello ha confermato i principi di libertà di forma e non necessità di procura speciale ai fini dell’espressione del voto dei creditori (Cass. 2495/2017), aggiungendo che la ratifica sarebbe ammissibile anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio del voto e che non sarebbe nemmeno applicabile ratione temporis il meccanismo del cd. silenzio-assenso introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, in quanto abrogato dal d.l. n. 83 del 2015;

1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente corredato da memoria, cui la curatela del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2.1. con il primo motivo si lamenta «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 174 L.F. in relazione all’art. 360 primo comma n.ri 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente ritenuto che il Tribunale di Roma avrebbe correttamente dichiarato non approvato, e quindi inammissibile, il concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] per il mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori», nonostante la mancanza di apposita procura speciale ai fini dell’esercizio del voto, peraltro senza in alcun modo «“giustificare” il fatto - contestato con il reclamo ex art. 18 L.F. - che in sede di decreto di improcedibilità il Tribunale, senza motivazione alcuna, abbia illogicamente sostenuto che i voti contestati fossero validi sin dall’origine», sicché «anche sotto Ric. 2019 n. 36248 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 questo profilo della omessa (e/o insufficiente) motivazione la sentenza della Corte d’Appello è da ritenersi nulla»;

2.2. il secondo mezzo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.», per vizio di ultrapetizione della corte territoriale, che si sarebbe «pronunziata su una circostanza pacifica (negandola), che non aveva costituito neanche motivo di reclamo (…) ovvero la applicabilità ratione temporis del c.d. meccanismo del silenzio – assenso nel computo dei voti nel concordato preventivo, laddove detta applicabilità è sempre stata unanimemente condivisa, ed infatti mai contestata»;

3. il primo motivo è infondato, poiché non tiene conto dei principi elaborati da questa Corte in tema di voto nel concordato preventivo – alla luce del «favor dell’ordinamento verso la responsabile partecipazione al procedimento da parte dei creditori» – in base ai quali: i) la manifestazione di voto è atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito; ii) «è infondato l’assunto per cui esso richiederebbe le forme del mandato, secondo la regola di rilascio preventivo della procura che invece l’art.174 l.f. prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza, come si evince dalla maggiore semplicità di manifestazione e rappresentanza cui rimandano le molteplici ed equipollenti previsioni dell’art.178 co.4 l.f.»; iii) il voto espresso nel concordato «appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle società bancarie interessate creditrici (ammesse al voto stesso) e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria»; iv) l’esigenza del «mandato speciale risponde al fatto che quella prevista dall'art. 174 legge fall. è un'adunanza dotata di un raggio di funzioni ampio e articolato: per nulla esaurito, cioè, dal mero svolgimento dell'incombente della manifestazione del voto» (Cass. 20622/2021, 1518/2021, 2495/2017); Ric. 2019 n. 36248 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022

3.2. nel caso di specie, la ricorrente non ha nemmeno trascritto in ricorso il contenuto delle procure rilasciate dai creditori [OSCURATO:PERSONA] e MPS per la manifestazione del voto effettuata ai sensi dell’art. 178, co. 4, l.fall., limitandosi a riportare a pag. 9 e 10 del ricorso le osservazioni svolte in sede di reclamo, laddove si deduceva che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato il proprio voto contrario a mezzo pec del 7 aprile 2017 attraverso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale della banca (giusta procura del 22 marzo 2011) e che MPS aveva manifestato il proprio voto contrario attraverso la persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale del 12 maggio 2014, asseritamente priva di riferimenti alla procedura concordataria;

3.3. l’accertamento compiuto dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio circa la validità delle manifestazioni di voto contrario in questione non può quindi essere rimesso in discussione in questa sede, né vi è spazio per sindacare l’interpretazione data dalla corte territoriale all’operato del tribunale, circa la mancata condivisione dell’assunto della debitrice in ordine alla invalidità dei voti medesimi, nonostante l’iniziale sollecitazione di una ratifica;

3.4. resta assorbito il secondo motivo, afferente un’ulteriore ratio decidendi dei giudici d’appello, non senza rilevarsi come il tema dell’applicabilità del meccanismo del cd. silenzio-assenso era stato comunque affrontato nel reclamo (v. pag. 3 della sentenza impugnata);

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ric. 2019 n. 36248 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 36248 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36248-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 484/17 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - avverso la sentenza n. 6370/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il proprio fallimento, dichiarato dal Tribunale di Roma previa contestuale declaratoria di improcedibilità del concordato preventivo da essa proposto con domanda del 5 agosto 2016; 1.1. la reclamante lamentava che il tribunale, a fronte dei voti contrari pervenuti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori del 21 marzo 2017, aveva dapprima invitato il commissario giudiziale a chiedere loro di «manifestare espressamente la volontà di ratificare il voto espresso dal falsus procurator entro il 10.05.2017» e poi, dopo aver ricevuto le rispettive ratifiche «da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da MPS il 5.05.2017», aveva contraddittoriamente ritenuto valide le originarie manifestazioni di voto, non essendo prevista dall’art. 174 l.fall. alcuna specialità; sosteneva che in realtà una procura senza formalità avrebbe potuto apporsi solo sull’avviso di convocazione, altrimenti essendo necessaria una procura speciale, contenente il riferimento alla relativa procedura concorsuale; deduceva che i voti negativi dovevano quindi ritenersi invalidi e perciò Ric. 2019 n. 36248 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 favorevoli, in applicazione del principio del cd. silenzio-assenso allora vigente ratione temporis; osservava infine che non poteva ammettersi la ratifica del voto oltre 20 giorni dalla chiusura delle relative operazioni, decorsi i quali le banche potevano considerarsi decadute dalla facoltà di esercitare il loro diritto di voto; 1.2. nel rigettare il reclamo, la corte d’appello ha confermato i principi di libertà di forma e non necessità di procura speciale ai fini dell’espressione del voto dei creditori (Cass. 2495/2017), aggiungendo che la ratifica sarebbe ammissibile anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio del voto e che non sarebbe nemmeno applicabile ratione temporis il meccanismo del cd. silenzio-assenso introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, in quanto abrogato dal d.l. n. 83 del 2015; 1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, successivamente corredato da memoria, cui la curatela del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 174 L.F. in relazione all’art. 360 primo comma n.ri 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Roma erroneamente ritenuto che il Tribunale di Roma avrebbe correttamente dichiarato non approvato, e quindi inammissibile, il concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] per il mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori», nonostante la mancanza di apposita procura speciale ai fini dell’esercizio del voto, peraltro senza in alcun modo «“giustificare” il fatto - contestato con il reclamo ex art. 18 L.F. - che in sede di decreto di improcedibilità il Tribunale, senza motivazione alcuna, abbia illogicamente sostenuto che i voti contestati fossero validi sin dall’origine», sicché «anche sotto Ric. 2019 n. 36248 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 questo profilo della omessa (e/o insufficiente) motivazione la sentenza della Corte d’Appello è da ritenersi nulla»; 2.2. il secondo mezzo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.», per vizio di ultrapetizione della corte territoriale, che si sarebbe «pronunziata su una circostanza pacifica (negandola), che non aveva costituito neanche motivo di reclamo (…) ovvero la applicabilità ratione temporis del c.d. meccanismo del silenzio – assenso nel computo dei voti nel concordato preventivo, laddove detta applicabilità è sempre stata unanimemente condivisa, ed infatti mai contestata»; 3. il primo motivo è infondato, poiché non tiene conto dei principi elaborati da questa Corte in tema di voto nel concordato preventivo – alla luce del «favor dell’ordinamento verso la responsabile partecipazione al procedimento da parte dei creditori» – in base ai quali: i) la manifestazione di voto è atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito; ii) «è infondato l’assunto per cui esso richiederebbe le forme del mandato, secondo la regola di rilascio preventivo della procura che invece l’art.174 l.f. prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza, come si evince dalla maggiore semplicità di manifestazione e rappresentanza cui rimandano le molteplici ed equipollenti previsioni dell’art.178 co.4 l.f.»; iii) il voto espresso nel concordato «appare ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle società bancarie interessate creditrici (ammesse al voto stesso) e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria»; iv) l’esigenza del «mandato speciale risponde al fatto che quella prevista dall'art. 174 legge fall. è un'adunanza dotata di un raggio di funzioni ampio e articolato: per nulla esaurito, cioè, dal mero svolgimento dell'incombente della manifestazione del voto» (Cass. 20622/2021, 1518/2021, 2495/2017); Ric. 2019 n. 36248 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 3.2. nel caso di specie, la ricorrente non ha nemmeno trascritto in ricorso il contenuto delle procure rilasciate dai creditori [OSCURATO:PERSONA] e MPS per la manifestazione del voto effettuata ai sensi dell’art. 178, co. 4, l.fall., limitandosi a riportare a pag. 9 e 10 del ricorso le osservazioni svolte in sede di reclamo, laddove si deduceva che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato il proprio voto contrario a mezzo pec del 7 aprile 2017 attraverso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale della banca (giusta procura del 22 marzo 2011) e che MPS aveva manifestato il proprio voto contrario attraverso la persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale del 12 maggio 2014, asseritamente priva di riferimenti alla procedura concordataria; 3.3. l’accertamento compiuto dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio circa la validità delle manifestazioni di voto contrario in questione non può quindi essere rimesso in discussione in questa sede, né vi è spazio per sindacare l’interpretazione data dalla corte territoriale all’operato del tribunale, circa la mancata condivisione dell’assunto della debitrice in ordine alla invalidità dei voti medesimi, nonostante l’iniziale sollecitazione di una ratifica; 3.4. resta assorbito il secondo motivo, afferente un’ulteriore ratio decidendi dei giudici d’appello, non senza rilevarsi come il tema dell’applicabilità del meccanismo del cd. silenzio-assenso era stato comunque affrontato nel reclamo (v. pag. 3 della sentenza impugnata); 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo. 5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ric. 2019 n. 36248 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 36248/2019 Numero sezionale 10044/2021 Numero di raccolta generale 15620/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 36248 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9