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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14200/2026

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iato per legge presso il proprio indirizzo di postaelettronica certificata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappresentantein atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-controricorrente-nonché contro-intimato-Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n.1877/2023 depositata il 20/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si legge in ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]:dapprima, aveva ottenuto, dal Tribunale di Brescia e nei confronti dicompenso per l’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo.Poi, in mancanza di spontaneo pagamento, aveva notificato atto diprecetto per € 18.594,08.

Quindi, in osservanza di un provvedimentodell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 21.11.2017, con attonotificato il 26.03.2019, aveva pignorato, nelle forme delpignoramento mobiliare presso il debitore, i diritti agli aiuti comunitariin agricoltura (cd “Titoli PAC”) di cui il [OSCURATO:PERSONA], qualeimprenditore agricolo, era titolare, per come risultava nell’appositoRegistro [OSCURATO:PERSONA] tenuto da AGEA.

Infine, ai fini dell’opponibilitàai terzi del pignoramento ed al fine di impedire il possibile trasferimentodei diritti all’aiuto comunitario in danno del creditore pignorante, avevatrasmesso copia dell’atto di pignoramento notificato al debitoreall’AGEA a mezzo posta elettronica certificata per l’annotazione nelRegistro [OSCURATO:PERSONA].2.

Veniva quindi incardinata la procedura esecutiva mobiliareR.G.E. n. 1143/2019, alla quale reagiva la [OSCURATO:PERSONA] s.s.proponendo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che, almomento del pignoramento, i “Titoli PAC” non appartenevano più aldebitore perché ceduti in suo favore con contratto di cessione del 23novembre 2018, dunque anteriore al pignoramento.

In sintesi, lasocietà opponente chiedeva la declaratoria di inefficacia/nullità delpignoramento perché eseguito su beni/diritti non compresi nelpatrimonio del debitore.Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il creditore procedente si opponeva sostenendo, in via principale,che la cessione dei “Titoli PAC” non si era perfezionata (o non eracomunque opponibile) prima del pignoramento, poiché il trasferimentodei titoli avrebbe richiesto una procedura amministrativa e lacomunicazione/registrazione presso AGEA; in via subordinataprospettava anche la simulazione del trasferimento (o comunque la suainopponibilità al terzo creditore).Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’opposizione di terzo,accertava la priorità della cessione rispetto al pignoramento.E la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1877/2023,rigettava l’impugnazione del creditore, confermando l’esito di primogrado.3.

Avverso la suddetta sentenza della corte territoriale haproposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difendendosi inproprio.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.s.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettandol’impugnazione del Locandro, ha confermato la decisione di primogrado che aveva accolto l’opposizione ex art. 619 c.p.c., ritenendo che:a) quanto alla “compravendita dei titoli PAC”: la cessione si eravalidamente conclusa tra le parti il 23 novembre 2018; il contrattoaveva avuto efficacia reale inter partes ed aveva comportatol’immediato trasferimento del bene oggetto di vendita; lapresentazione dei documenti ad AGEA, invece, aveva finalità diNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026opponibilità alla P.A. (in particolare ai fini dell’erogazione dell’aiuto),non di perfezionamento “civilistico” del trasferimento; gli adempimentiverso AGEA risultavano comunque eseguiti (PEC 19.12.2018; domandainformatica 10.7.2019 entro i termini richiamati); alla data delpignoramento i titoli non erano più del debitore;b) quanto alla simulazione: il trasferimento era stato realmentevoluto, pur essendo “possibile (invero: probabile)” che l’operazionefosse finalizzata a sottrarre i titoli all’azione esecutiva; erano ravvisabilielementi di “credibilità” della volontà acquisitiva (partecipazione a varieaste giudiziarie aventi ad oggetto titoli PAC) e, per tali ragioni, andavaesclusa la simulazione;c) quanto, infine, alla revocatoria: il terzo motivo di appelloveniva ritenuto inammissibile, in quanto la censura era stata svolta inmodo “assai stringato”, e comunque infondato: invero - affermata larealtà dell’atto - l’eventuale rimedio sarebbe stata l’azione revocatoriaex art. 2901 c.c., non l’azione di simulazione.2. [OSCURATO:PERSONA], difendendosi in proprio, articolaquattro motivi.

Precisamente:- con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 1c.p.c., il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario e difettodi giurisdizione “rispetto al giudice amministrativo”, con richiamoall’art. 37 c.p.c.;- con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c., denuncia violazione/falsa applicazione di norme civilistiche(tra cui artt. 1321, 1322, 1373, 1470, 1472, 2913 c.c.) in relazione alladisciplina UE e nazionale/regolamentare sul trasferimento dei “TitoliPAC” (Reg.

UE 1307/2013; d.lgs. 74/2018; D.M. 18.11.2014; prot.AGEA 21.11.2017), assumendo che il trasferimento non fosseperfezionato/opponibile e quindi il pignoramento fosse efficace;- con il terzo motivo, che pure articola ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., denuncia: violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026(onere della prova), ancora in relazione alla normativa UE/nazionale disettore, per contestare l’accertamento sul possesso deirequisiti/condizioni del trasferimento dei titoli;- con il quarto motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsaapplicazione dell’art. 1415, co. 2, c.c. in relazione all’art. 2697 c.c.,assumendo che la cessione era stata simulata e che la simulazione eraopponibile (o comunque rilevante) verso il terzo creditore procedente.3.

Il ricorso non è fondato.3.1.

Il primo motivo è inammissibile.Come sopra rilevato, la controversia scaturisce da un’opposizionedi terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., proposta per far valerel’altruità dei “Titoli PAC” rispetto al patrimonio del debitoreassoggettato ad esecuzione, nell’ambito di una procedura esecutivainstaurata davanti al giudice ordinario.Orbene, non risulta in ricorso che la pronuncia di primo grado siastata fatta oggetto di specifico motivo di appello in punto digiurisdizione.

È vero che nel relativo atto l’appellante così si esprime:“Il Tribunale adito in prime cure dunque non aveva il potere disovvertire l’esito del procedimento amministrativo che ha respinto ladomanda di trasferimento dei diritti all’aiuto comunitario in capoall’opponente [OSCURATO:PERSONA] (sulla domanda peraltro vi sarebbe lagiurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere statoinvestito della questione da controparte).”.

E tuttavia è evidente che untale fugace e non argomentato accenno non può integrare lacontestazione della statuizione, più o meno esplicita, del tribunale inordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.La mancata proposizione della censura di difetto di giurisdizionein formale motivo di appello la preclude in sede di legittimità (fin daCass.

Sez.

U. 24883/08, con approdo ormai consolidato).

In altritermini, il motivo è inammissibile perché l’odierno ricorrente non haNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026proposto una censura specifica in sede di appello, determinando ilpassaggio in giudicato della questione.3.2.

Il secondo motivo non è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n.26115/2021) che: I titoli dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura(cd.

AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd.“aiuti PAC”), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze,né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciutie devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispettoa quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, ad iscrizionenel Registro AGEA ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Detti titoli, peraltro,possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, inapplicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione, da partedell’ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, dadepositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascriverenei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA .

Insintesi, in detto arresto, questa Corte di legittimità ha precisato che ititoli PAC sono beni immateriali la cui circolazione è retta dal principiodel consenso traslativo.La corte di merito ha accertato che l’atto di trasferimento dei titolisi è validamente concluso fra le parti il 23 novembre 2018, con efficaciareale inter partes e con immediato trasferimento del bene oggetto divendita; ha quindi ricondotto la presentazione/registrazione pressoAGEA (non già alla finalità di integrare un elemento costitutivo dellacessione sul piano civilistico, ma) alla finalità di rendere la modificaopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] (e, in particolare, funzionaleal versamento dell’aiuto nell’annualità di riferimento).Occorre qui ribadire che, alla luce del generale principio generaleconsensualistico, il trasferimento dei titoli PAC tra privati si perfezionacon il solo consenso (art. 1376 c.c.), producendo effetti reali immediati;e che gli adempimenti verso AGEA hanno natura meramenteNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarativa e finalità di opponibilità verso la P.A. per l’erogazione degliaiuti, non incidendo sulla validità del negozio inter partes.Ne consegue che, essendo l’atto del novembre 2018, ilpignoramento, eseguito in data 26 marzo 2019, è successivo ad untrasferimento già avvenuto tra le parti, e correttamente i giudici dimerito hanno ritenuto che, alla data del pignoramento, i titoli nonfossero più nella disponibilità del debitore.In estrema sintesi, il pignoramento non può colpire diritti che,sotto il profilo civilistico, hanno già mutato titolarità in dataantecedente, anche se la P.A. non ne ha ancora preso atto nei propriregistri interni.Il motivo è quindi rigettato in base al seguente principio di diritto: In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolaritàdei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggettiprivati ha natura consensuale e, ai sensi dell’art. 1376 c.c., produceeffetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione delcontratto.

Le procedure di comunicazione, presentazione oregistrazione della cessione presso l’AGEA (Agenzia per le [OSCURATO:PERSONA]) non costituiscono elementi integrativi o costitutivi dellavalidità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla solafinalità di rendere l’atto opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] ai finidell’erogazione dei contributi nell’annualità di riferimento.

Pertanto,laddove l’atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certaanteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dalpatrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nullarilevando che gli adempimenti amministrativi presso l’organismopagatore siano stati completati in epoca successiva .Alle ragioni che precedono si aggiunge il rilievo che la censura delricorrente, articolata come violazione di legge, lambisce la soglia dellainammissibilità allorquando finisce per contestare l’accertamento e laqualificazione compiuti dal giudice del merito circa la portata dellaNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026comunicazione ad AGEA, ponendosi in contrasto con la ratio decidendiche distingue tra efficacia reale del contratto e opponibilitàamministrativa.3.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente formalmente denuncia la violazione dell’art. 2697c.c. (e della disciplina UE/nazionale richiamata), ma nella sostanzamira a rimettere in discussione - sotto la veste di riparto dell’onereprobatorio - l’accertamento di merito circa la ricorrenza delle condizionidel trasferimento e la rilevanza delle comunicazioni/registrazionipresso AGEA.La doglianza non individua un effettivo errore di diritto nel criteriodi riparto dell’onere della prova, risolvendosi piuttosto in una richiestadi nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio dilegittimità.3.4.

Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.La corte territoriale ha espressamente ritenuto che iltrasferimento dei titoli era stato realmente voluto, pur ipotizzando unpossibile intento di sottrazione all’azione esecutiva: tale ricostruzioneè incompatibile con la prospettazione di una simulazione assolutaidonea a travolgere l’atto.Inoltre, la corte di merito ha chiarito che, una volta ritenuta larealtà dell’atto, l’eventuale rimedio sarebbe stata l’azione revocatoria(per il caso che ne sussistessero i presupposti di legge) e non l’azionedi simulazione.Occorre qui ribadire che, se l’atto è reale ma volto a frodare icreditori, il rimedio è esclusivamente l’azione revocatoria ex art. 2901c.c. (nel caso di specie non esperita), la quale non può esseresovrapposta alla simulazione.In definitiva, la censura, pur richiamando l’art. 1415, co. 2, c.c.e l’art. 2697 c.c., non coglie la ratio decidendi (e cioè la realtà dell’atto)e tende, ancora una volta, a sollecitare una rivalutazione del meritoNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026circa la reale volontà delle parti e l’idoneità degli indizi, valutazione giàsvolta (in senso negativo) dai giudici di merito.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato per legge presso il proprio indirizzo di postaelettronica certificata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona del legale rappresentantein atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-controricorrente-nonché contro-intimato-Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n.1877/2023 depositata il 20/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si legge in ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]:dapprima, aveva ottenuto, dal Tribunale di Brescia e nei confronti dicompenso per l’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo.Poi, in mancanza di spontaneo pagamento, aveva notificato atto diprecetto per € 18.594,08. Quindi, in osservanza di un provvedimentodell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 21.11.2017, con attonotificato il 26.03.2019, aveva pignorato, nelle forme delpignoramento mobiliare presso il debitore, i diritti agli aiuti comunitariin agricoltura (cd “Titoli PAC”) di cui il [OSCURATO:PERSONA], qualeimprenditore agricolo, era titolare, per come risultava nell’appositoRegistro [OSCURATO:PERSONA] tenuto da AGEA. Infine, ai fini dell’opponibilitàai terzi del pignoramento ed al fine di impedire il possibile trasferimentodei diritti all’aiuto comunitario in danno del creditore pignorante, avevatrasmesso copia dell’atto di pignoramento notificato al debitoreall’AGEA a mezzo posta elettronica certificata per l’annotazione nelRegistro [OSCURATO:PERSONA].2. Veniva quindi incardinata la procedura esecutiva mobiliareR.G.E. n. 1143/2019, alla quale reagiva la [OSCURATO:PERSONA] s.s.proponendo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che, almomento del pignoramento, i “Titoli PAC” non appartenevano più aldebitore perché ceduti in suo favore con contratto di cessione del 23novembre 2018, dunque anteriore al pignoramento. In sintesi, lasocietà opponente chiedeva la declaratoria di inefficacia/nullità delpignoramento perché eseguito su beni/diritti non compresi nelpatrimonio del debitore.Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il creditore procedente si opponeva sostenendo, in via principale,che la cessione dei “Titoli PAC” non si era perfezionata (o non eracomunque opponibile) prima del pignoramento, poiché il trasferimentodei titoli avrebbe richiesto una procedura amministrativa e lacomunicazione/registrazione presso AGEA; in via subordinataprospettava anche la simulazione del trasferimento (o comunque la suainopponibilità al terzo creditore).Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’opposizione di terzo,accertava la priorità della cessione rispetto al pignoramento.E la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1877/2023,rigettava l’impugnazione del creditore, confermando l’esito di primogrado.3. Avverso la suddetta sentenza della corte territoriale haproposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difendendosi inproprio.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nella suaqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.s.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettandol’impugnazione del Locandro, ha confermato la decisione di primogrado che aveva accolto l’opposizione ex art. 619 c.p.c., ritenendo che:a) quanto alla “compravendita dei titoli PAC”: la cessione si eravalidamente conclusa tra le parti il 23 novembre 2018; il contrattoaveva avuto efficacia reale inter partes ed aveva comportatol’immediato trasferimento del bene oggetto di vendita; lapresentazione dei documenti ad AGEA, invece, aveva finalità diNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026opponibilità alla P.A. (in particolare ai fini dell’erogazione dell’aiuto),non di perfezionamento “civilistico” del trasferimento; gli adempimentiverso AGEA risultavano comunque eseguiti (PEC 19.12.2018; domandainformatica 10.7.2019 entro i termini richiamati); alla data delpignoramento i titoli non erano più del debitore;b) quanto alla simulazione: il trasferimento era stato realmentevoluto, pur essendo “possibile (invero: probabile)” che l’operazionefosse finalizzata a sottrarre i titoli all’azione esecutiva; erano ravvisabilielementi di “credibilità” della volontà acquisitiva (partecipazione a varieaste giudiziarie aventi ad oggetto titoli PAC) e, per tali ragioni, andavaesclusa la simulazione;c) quanto, infine, alla revocatoria: il terzo motivo di appelloveniva ritenuto inammissibile, in quanto la censura era stata svolta inmodo “assai stringato”, e comunque infondato: invero - affermata larealtà dell’atto - l’eventuale rimedio sarebbe stata l’azione revocatoriaex art. 2901 c.c., non l’azione di simulazione.2. [OSCURATO:PERSONA], difendendosi in proprio, articolaquattro motivi. Precisamente:- con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 1c.p.c., il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario e difettodi giurisdizione “rispetto al giudice amministrativo”, con richiamoall’art. 37 c.p.c.;- con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c., denuncia violazione/falsa applicazione di norme civilistiche(tra cui artt. 1321, 1322, 1373, 1470, 1472, 2913 c.c.) in relazione alladisciplina UE e nazionale/regolamentare sul trasferimento dei “TitoliPAC” (Reg. UE 1307/2013; d.lgs. 74/2018; D.M. 18.11.2014; prot.AGEA 21.11.2017), assumendo che il trasferimento non fosseperfezionato/opponibile e quindi il pignoramento fosse efficace;- con il terzo motivo, che pure articola ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., denuncia: violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026(onere della prova), ancora in relazione alla normativa UE/nazionale disettore, per contestare l’accertamento sul possesso deirequisiti/condizioni del trasferimento dei titoli;- con il quarto motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsaapplicazione dell’art. 1415, co. 2, c.c. in relazione all’art. 2697 c.c.,assumendo che la cessione era stata simulata e che la simulazione eraopponibile (o comunque rilevante) verso il terzo creditore procedente.3. Il ricorso non è fondato.3.1. Il primo motivo è inammissibile.Come sopra rilevato, la controversia scaturisce da un’opposizionedi terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., proposta per far valerel’altruità dei “Titoli PAC” rispetto al patrimonio del debitoreassoggettato ad esecuzione, nell’ambito di una procedura esecutivainstaurata davanti al giudice ordinario.Orbene, non risulta in ricorso che la pronuncia di primo grado siastata fatta oggetto di specifico motivo di appello in punto digiurisdizione. È vero che nel relativo atto l’appellante così si esprime:“Il Tribunale adito in prime cure dunque non aveva il potere disovvertire l’esito del procedimento amministrativo che ha respinto ladomanda di trasferimento dei diritti all’aiuto comunitario in capoall’opponente [OSCURATO:PERSONA] (sulla domanda peraltro vi sarebbe lagiurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere statoinvestito della questione da controparte).”. E tuttavia è evidente che untale fugace e non argomentato accenno non può integrare lacontestazione della statuizione, più o meno esplicita, del tribunale inordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.La mancata proposizione della censura di difetto di giurisdizionein formale motivo di appello la preclude in sede di legittimità (fin daCass. Sez. U. 24883/08, con approdo ormai consolidato). In altritermini, il motivo è inammissibile perché l’odierno ricorrente non haNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026proposto una censura specifica in sede di appello, determinando ilpassaggio in giudicato della questione.3.2. Il secondo motivo non è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n.26115/2021) che: I titoli dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura(cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd.“aiuti PAC”), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze,né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciutie devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispettoa quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, ad iscrizionenel Registro AGEA ai fini dell’opponibilità ai terzi. Detti titoli, peraltro,possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, inapplicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione, da partedell’ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, dadepositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascriverenei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA . Insintesi, in detto arresto, questa Corte di legittimità ha precisato che ititoli PAC sono beni immateriali la cui circolazione è retta dal principiodel consenso traslativo.La corte di merito ha accertato che l’atto di trasferimento dei titolisi è validamente concluso fra le parti il 23 novembre 2018, con efficaciareale inter partes e con immediato trasferimento del bene oggetto divendita; ha quindi ricondotto la presentazione/registrazione pressoAGEA (non già alla finalità di integrare un elemento costitutivo dellacessione sul piano civilistico, ma) alla finalità di rendere la modificaopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] (e, in particolare, funzionaleal versamento dell’aiuto nell’annualità di riferimento).Occorre qui ribadire che, alla luce del generale principio generaleconsensualistico, il trasferimento dei titoli PAC tra privati si perfezionacon il solo consenso (art. 1376 c.c.), producendo effetti reali immediati;e che gli adempimenti verso AGEA hanno natura meramenteNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026dichiarativa e finalità di opponibilità verso la P.A. per l’erogazione degliaiuti, non incidendo sulla validità del negozio inter partes.Ne consegue che, essendo l’atto del novembre 2018, ilpignoramento, eseguito in data 26 marzo 2019, è successivo ad untrasferimento già avvenuto tra le parti, e correttamente i giudici dimerito hanno ritenuto che, alla data del pignoramento, i titoli nonfossero più nella disponibilità del debitore.In estrema sintesi, il pignoramento non può colpire diritti che,sotto il profilo civilistico, hanno già mutato titolarità in dataantecedente, anche se la P.A. non ne ha ancora preso atto nei propriregistri interni.Il motivo è quindi rigettato in base al seguente principio di diritto: In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolaritàdei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggettiprivati ha natura consensuale e, ai sensi dell’art. 1376 c.c., produceeffetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione delcontratto. Le procedure di comunicazione, presentazione oregistrazione della cessione presso l’AGEA (Agenzia per le [OSCURATO:PERSONA]) non costituiscono elementi integrativi o costitutivi dellavalidità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla solafinalità di rendere l’atto opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] ai finidell’erogazione dei contributi nell’annualità di riferimento. Pertanto,laddove l’atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certaanteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dalpatrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nullarilevando che gli adempimenti amministrativi presso l’organismopagatore siano stati completati in epoca successiva .Alle ragioni che precedono si aggiunge il rilievo che la censura delricorrente, articolata come violazione di legge, lambisce la soglia dellainammissibilità allorquando finisce per contestare l’accertamento e laqualificazione compiuti dal giudice del merito circa la portata dellaNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026comunicazione ad AGEA, ponendosi in contrasto con la ratio decidendiche distingue tra efficacia reale del contratto e opponibilitàamministrativa.3.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente formalmente denuncia la violazione dell’art. 2697c.c. (e della disciplina UE/nazionale richiamata), ma nella sostanzamira a rimettere in discussione - sotto la veste di riparto dell’onereprobatorio - l’accertamento di merito circa la ricorrenza delle condizionidel trasferimento e la rilevanza delle comunicazioni/registrazionipresso AGEA.La doglianza non individua un effettivo errore di diritto nel criteriodi riparto dell’onere della prova, risolvendosi piuttosto in una richiestadi nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio dilegittimità.3.4. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.La corte territoriale ha espressamente ritenuto che iltrasferimento dei titoli era stato realmente voluto, pur ipotizzando unpossibile intento di sottrazione all’azione esecutiva: tale ricostruzioneè incompatibile con la prospettazione di una simulazione assolutaidonea a travolgere l’atto.Inoltre, la corte di merito ha chiarito che, una volta ritenuta larealtà dell’atto, l’eventuale rimedio sarebbe stata l’azione revocatoria(per il caso che ne sussistessero i presupposti di legge) e non l’azionedi simulazione.Occorre qui ribadire che, se l’atto è reale ma volto a frodare icreditori, il rimedio è esclusivamente l’azione revocatoria ex art. 2901c.c. (nel caso di specie non esperita), la quale non può esseresovrapposta alla simulazione.In definitiva, la censura, pur richiamando l’art. 1415, co. 2, c.c.e l’art. 2697 c.c., non coglie la ratio decidendi (e cioè la realtà dell’atto)e tende, ancora una volta, a sollecitare una rivalutazione del meritoNumero registro generale 5350/2024Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 14200/2026Data pubblicazione 14/05/2026circa la reale volontà delle parti e l’idoneità degli indizi, valutazione giàsvolta (in senso negativo) dai giudici di merito.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris