Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40240/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la non manifesta inammissibilità del ricorso, chiedendo che lo stesso venga assegnato a una sezione ordinaria; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 10/11/2021, confermava la sentenza del 28/03/2019 del G.u.p. del Tribunale di Lanusei di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e di sequestro di persona pluriaggravati in concorso.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza di secondo grado con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, alla sussistenza del delitto di cui all'art. 605 cod. pen. e all'eccessività della pena inflitta, con riguardo anche alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata assai ampia e logicamente corretta, non indica, rispetto alla stessa, gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la non manifesta inammissibilità del ricorso, chiedendo che lo stesso venga assegnato a una sezione ordinaria; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 10/11/2021, confermava la sentenza del 28/03/2019 del G.u.p. del Tribunale di Lanusei di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e di sequestro di persona pluriaggravati in concorso. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che censurano la sentenza di secondo grado con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato, alla sussistenza del delitto di cui all'art. 605 cod. pen. e all'eccessività della pena inflitta, con riguardo anche alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata assai ampia e logicamente corretta, non indica, rispetto alla stessa, gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 40240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris