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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15452/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato la misura dell’affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, in vigore neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX, per esser stato, il condannato, querelato da un vicino dicasa, in relazione a condotte offensive e minacciose tenure in suo danno.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, nonché diinosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ede) cod. proc. pen., per essere la decisione priva della necessaria valutazione del già svoltopercorso di recupero, oltre che fondata su una motivazione apparente.3.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza di Napoli.

Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univocasignificazione della condotta denunciata, considerandola evocativa di una marcatainsofferenza alle regole da parte del soggetto.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato la misura dell’affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, in vigore neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXX, per esser stato, il condannato, querelato da un vicino dicasa, in relazione a condotte offensive e minacciose tenure in suo danno.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, nonché diinosservanza ed erronea applicazione della legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ede) cod. proc. pen., per essere la decisione priva della necessaria valutazione del già svoltopercorso di recupero, oltre che fondata su una motivazione apparente.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza di Napoli. Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univocasignificazione della condotta denunciata, considerandola evocativa di una marcatainsofferenza alle regole da parte del soggetto.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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