CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 21518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05dop0u) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Torino in riforma della sentenza del GIP de Tribunale di Torino in data 09/04/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto e tentata rapina aggravata, riduceva la pena a lui inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art. 111, co. 7 Cost. e 117, co. 1, Cost.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, è sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. ( Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334). La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. Il ricorso è inammissibile. A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, è sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. ( Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334). La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore