CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20428/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 11 febbraio 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato in quanto si verserebbe in un'ipotesi di reato impossibile, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 in cui la Corte territoriale ha evidenziato come non sia infrequente che in caso di allontanamento temporaneo si lascino all'interno della autovettura effetti personali, che solo per caso si trovavano nel baule e dunque che non poteva trattarsi di una inesistenza assoluta dell'oggetto, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'den