CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36813/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1957 avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina , riformando la sentenza resa il 6 settembre 2018 dal Tribunale di Patti, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di occupazione abusiva di un alloggio popolare e di danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione degli articoli 62,63 e 195 codice di procedura e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis codice penale. Il ricorrente lamenta che il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato sia stato fondato sulle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere intervenuto sul posto, di avere sentito un forte rumore e di avere, subito dopo, sorpreso l'imputato che, armato di un piede di porco, era ancora sul pianerottolo dell'appartamento di cui aveva effratto la porta d'ingresso; questi ammetteva di essere il responsabile del danneggiamento sostenendo di avere agito in stato di necessità. Le dette dichiarazioni del teste devono ritenersi inutilizzabili, in quanto la persona da cui provengono doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in cui è incorsa la pronunzia impugnata poiché la corte non ha tenuto conto della richiesta avanzata all'udienza del 4 marzo 2020 di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale . Con memoria pervenuta il difensore ha insistito nei motivi di ricorso. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su quanto osservato dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha sentito il rumore di una porta che stava per essere abbattuta e ha sorpreso l'imputato nella quasi flagranza del reato di danneggiamento e occupazione abusiva e ha potuto verificare che questi era nel possesso dell'arnese utilizzato pochi minuti prima per danneggiare la porta d'ingresso. Le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato non sono state utilizzate ai fini del giudizio di colpevolezza e non risultano dirimenti. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha respinto la censura difensiva osservando che l'imputato è stato colto dai verbalizzanti nell'atto di introdursi nell'immobile e il giudizio di responsabilità non si fonda sulle sue dichiarazioni autoaccusatorie . 4.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché è vero che dal verbale di udienza del 4/3/2020 emerge che la difesa ha invocato la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e la corte ha omesso ogni pronunzia al riguardo, ma va osservato che la detta istanza era manifestamente infondata poiché l'imputato ha posto in essere contestualmente due condotte illecite, l'effrazione della porta con conseguente danneggiamento di un bene destinato ad uso pubblico, e l'abusiva introduzione nell'immobile altrui che si configura come reato permanente, e non ha neppure allegato la eventuale cessazione della condotta, che si palesa presupposto necessario per potere riconoscere la causa di non punibilità in relazione ad un reato permanente; inoltre con la sua iniziativa il ricorrente ha cagionato un danno di non minima offensività. Stante la manifesta infondatezza della richiesta avanzata oralmente in udienza , la corte non aveva l'onere di motivarne esplicitamente il rigetto.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di disporre la condanna all'ammenda non ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 08 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A