CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 02/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui viene contestata la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell' imputato in relazione alla valutazione della prova nonché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione, è manifestamente infondato in quanto parte ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e considerato che la sentenza appare conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità del reato di ricettazione in assenza di elementi utili a giustificare la provenienza lecita del bene (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]