Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09592/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 5 novembre 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 6 di reclusione ed € 1300,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina ed utilizzo abusivo di carta di pagamento allo stesso ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Fiore, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla imputabilità dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento oltre che generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ed invero, ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica mentre nel caso di specie la difesa deduce, peraltro genericamente ed in assenza di qualsiasi elemento di riscontro, un presunto difetto di imputabilità al momento di commissione del fatto che non appare trovare alcun fondamento e non risulta nemmeno prospettato al giudice del patteggiamento.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 5 novembre 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 6 di reclusione ed € 1300,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina ed utilizzo abusivo di carta di pagamento allo stesso ascritti. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Fiore, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla imputabilità dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento oltre che generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l’espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica mentre nel caso di specie la difesa deduce, peraltro genericamente ed in assenza di qualsiasi elemento di riscontro, un presunto difetto di imputabilità al momento di commissione del fatto che non appare trovare alcun fondamento e non risulta nemmeno prospettato al giudice del patteggiamento. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2
Sentenza Cassazione n. 09592/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris