CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] luca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione che, correttamente applicando i criteri giuridici in ordine alla valutazione di idoneità del tentativo, con distinzione anche dal reato impossibile, ha offerto una compiuta e logica valutazione delle risultanze processuali, rispetto alla quale il ricorso prospetta una ricostruzione alternativa richiedendo un sindacato che non è consentito al giudice di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla prevalenza della attenuante del vizio di mente sulle aggravanticontestate nonché in ordine alla determinazione della pena base è pure inammissibile posto che: a) è generico quanto al tema della determinazione della pena base su cui la Corte d'appello ha offerto specifica motivazione; b) è anche inedito per il resto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M