CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1973
Cassazione n. 17751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata 7 / llonDRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 3 giugno 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti del 04.04.2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione e 200 euro di multa, quale aumento in continuazione con altre condanne passate in giudicato, in relazione al reato di furto aggravato, concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e 89 cod. pen. in regime di equivalenza con la contestata recidiva. La pena finale conseguente all'applicazione della continuazione è risultata pari ad anni due e mesi sette di reclusione e 575 euro di multa. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. La richiesta sarebbe stata rigettata con motivazione apodittica e generica, collegata all'inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare le esigenze di rieducazione e di "prevenzione dal pericolo di reiterazione di altri reati", ragioni estranee alle indicazioni normative che riferiscono tale inidoneità soltanto alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, come chiarito da Sez. U Gagliardi del 2010 e dalla giurisprudenza successiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata non soddisfa le esigenze motivazionali minime, neccessarie a spiegare le ragioni del non accoglimento della richiesta di sostituzione della pena avanzata dal ricorrente. 2.1. Una condivisa giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità di questa attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma ètenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062 - 01, proprio in un'ipotesi di sostituzione della pena della reclusione con quella pecuniaria). I "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01). In questa prospettiva, si impone al giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare specificamente le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendono la pena sostitutiva inidonea, in concreto, a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa - nonostante, entro i limiti di pena indicati normativamente, l'idoneità sia presunta dallo stesso legislatore - e rendono necessaria l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (rappresentato dalla detenzione presso i luoghi di pena): così Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01. L'obbligo di motivazione, dunque, in caso di diniego della richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, va declinato secondo una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, tenendo conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e dell'esigenza di assicurare una pena proporzionata al delitto e alle istanze punitive, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705). Non c'è dubbio che il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato, poiché non è necessario l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può valorizzarsi anche unicamente quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva; tuttavia, tale ordine di motivazione è consentito se la valutazione dei precedenti (o dell'indicatore che si ritiene assorbente per la prognosi negativa) sia stata oggetto di specifica, puntuale e concreta argomentazione ostativa e, da essa, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle 2prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210). 2.2. Vale aggiungere, sul tema, che la Corte costituzionale, recentemente, nel dichiarare ammissibili ma infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, in riferimento, tra l'altro, agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (sollevati da due diversi giudici in distinte fattispecie) e che, in sintesi, colpivano la preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui all'art. 4 -bis, ordin. penit., stabilita dalla disposizione censurata, ha gettato ulteriore luce sulle ragioni profonde della disciplina delle pene sostitutive (cfr. la sentenza n. 139 del 2025 Corte cost.). La Corte costituzionale, in una sentenza complessa e ricca di spunti di riflessione anche futuri, ha valorizzato la prospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale» (cfr. § 9.2. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"), cui tendono le pene sostitutive, le quali, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della sua rieducazione. Esse evitano gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, lo accompagnano in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato (cfr. § 9.3. del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"). Tuttavia, la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l'unica finalità legittima della pena - secondo i giudici delle leggi - e il legislatore, quindi, può assegnarle anche altre finalità, come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati, a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria: vale a dire la rieducazione del reo e "a condizione di assicurare - assieme - il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale". Per questo, la Corte costituzionale avverte che il principio costituzionale del "minimo sacrificio necessario della libertà personale" non può che essere letto nel senso che il ricorso alla pena detentiva è legittimo, pur se lo è, in un'ottica costituzionale, solo in quanto sia "necessario" (e dunque, non sostituibile mediante pene meno afflittive) e "proporzionato" rispetto al conseguimento delle legittime finalità della pena: tra le quali anche, e in primis, la funzione di tutela della collettività contro la residua pericolosità sociale del condannato. 3Sulla scia di tale pronuncia, la Corte di cassazione ha continuato la sua elaborazione, già così coerente con le prospettive di valorizzazione del ruolo delle pene sostitutive da ultimo ricostruite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2025, e che avevano portato a ritenere, tra l'altro, che i "fondati motivi" di diniego (di cui al nuovo testo dell'art. 58, primo comma, seconda parte, I.n. 689 del 1981) rappresentano un esplicito monito del legislatore diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione (così, la citata Sez. 5, n. n. 17959 del 26/01/2024). In particolare, la sentenza Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 - 01 ha sottolineato come il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comporti il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025. Il principio va ribadito e condivisibile appare il monito della sentenza, ancora una volta diretto al giudice della cognizione, ad esercitare la responsabilità del suo potere discrezionale in materia sanzionatoria non soltanto con riferimento alla "dimensione" della sanzione, ma anche con riferimento alla "qualità" della stessa. Cercando il "giusto" punto di equilibrio tra istanze potenzialmente in frizione tra loro: da una parte, la retribuzione, la prevenzione generale e quella speciale; dall'altra, la necessità di coniugare proporzionalità quali-quantitativa della sanzione con il minor sacrificio necessario della libertà personale. 2.3. Infine, per venire più specificamente alla pena pecuniaria come sanzione sostitutiva, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il giudice non può respingerne la richiesta quale pena sostitutiva motivando sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Rv. 288012 - 01, che ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56 -quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato; vedi anche, per prima, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 - 01). 43. La motivazione del provvedimento impugnato non si allinea al quadro costituzionale, normativo e giurisprudenziale appena tracciato, là dove ha stabilito, con brevi argomenti apodittici e tautologici, il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della pena pecuniaria, soltanto basandosi sulla gravità dei reati e sulla personalità dell'imputata, desunta dai numerosi precedenti, senza compiere, dunque, la necessaria, piena valutazione, in chiave prognostica, delle ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, affinchè il giudice del rinvio riesamini la richiesta con aspetti argomentativi e indicazioni di analisi rispettose dei principi di diritto sin qui riassunti, ferma la sua piena potestà di scelta. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] 8 MA8-2026 [OSCURATO:PERSONA] #1310 GI 0,0110 5