CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 12/12/2022 del tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 5983/98 emessa dal Pretore di Napoli il 23 luglio 1998 e divenuta irrevocabile il 17 ottobre 1998, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. Il giudice non avrebbe considerato l'assenza, nell'ingiunzione a demolire, degli elementi essenziali per individuare l'oggetto della demolizione così da non consentire alla parte interessata di comprendere quali siano le opere oggetto del titolo esecutivo e del relativo ordine di demolizione. La mera indicazione della sentenza messa in esecuzione lascerebbe l'esecuzione stessa priva del suo oggetto specifico, in assenza di descrizione dell'opera da demolire. Laddove invec:e l'autonomia del procedimento di demolizione avrebbe richiesto la indicazione di elementi minimi per la individuazione dell'opera da demolire. 3. Il ricorso è inammissibile: il giudice ha chiarito che l'ingiunzione a demolire emessa dalla procura coincide, attraverso la indicazione di un intero immobile abusivo da abbattere, con l'ordine di demolizione emesso ex art. 7 della L. 47/85 dal giudice di merito, contestualmente alla emissione della sentenza in precedenza citata e divenuta irrevocabile. La doglianza quindi, nella parte in cui lamenta la carenza di elementi identificativi di quanto da demolire, si muove su un piano meramente rivalutativo del merito della questione, inerente la demolizione, e in particolare dei contenuti dell'ingiunzione e dell'ordine di demolizione, insindacabile in questa sede. Va aggiunto che il vizio di motivazione è invocato in maniera indistinta e dunque generica, per cui la censura, di per sé, per come sollevata, risulta inammissibile. Quanto al vizio di violazione di legge esso presuppone un oggetto incontestato nella sua essenza, su cui controvertere in ordine alla più corretta veste giuridica, mentre nel caso di specie è già l'oggetto della disquisizione, quale l'ingiunzione e l'ordine di demolizione, che appaiono diversamente considerati dal giudice e dal ricorrente quanto alla loro capacità di identificazione concreta dell'opera da demolire. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 giu