CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso l'or- dinanza con cui in data 30/3/2023 la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibilità l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 2/12/2021 proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché tar- divamente proposto. [OSCURATO:PERSONA] del Ranieri evidenzia, invece, di avere impugnato la sentenza di primo grado entro i termini di legge ai sensi dell'art.585 co. 1, lett. b), cod. proc. pen. Chiedeva pertanto, previa verifica della fondatezza di quanto sostenuto, l'an- nullamento dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione con rinvio del pro- cedimento alla Corte territoriale per la celebrazione del grado di appello. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di secondo grado. Ed invero, come si evince dagli atti, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica ebbe a pronunciare sentenza di condanna del Ranieri per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 commesso in Squillace il 6/7/2020 in data 2/12/2021, con deposito della motivazione il successivo 3/12/2021. Incontestato è che l'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -come emerge dagli atti e come si dà atto anche nel provvedimento impugnato- sia stato depositato in data 28/12/2021. Tuttavia, diversamente da quanto opina la Corte calabrese, tale atto era pie- namente nei termini. Ciò in quanto l'art. 585 cod. proc. pen. prevede che il termine per proporre appello è di quindici giorni dalla pronuncia nel caso in cui il procedimento si sia svolto in camera di consiglio e nel caso di cui all'art.544 co. 1 cod. proc. pen., ovvero di motivazione letta dal giudice contestualmente al dispositivo della sen- tenza. Diversamente, la norma prevede, al secondo comma, quale termine per la proposizione dell'atto di appello, quello di trenta giorni dalla scadenza del termine di legge per il deposito della motivazione della sentenza nel caso in cui la redazione dei motivi non sia, come nel caso in esame, contestuale. Essendo stata la sentenza depositata nel termine di 15 giorni, l'appellante aveva dunque a propria disposizione per l'appello 45 giorni a partire dal 2/12/2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]