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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 31431/2026

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lo di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce haconfermato la decisione, resa dal Tribunale di Brindisi il 1 ottobre 2020, chedichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e di falso indicatiin rubrica, rispettivamente, sub capi a) e b) dell’imputazione.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure all’unico motivo diseguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.In particolare, si lamenta violazione di legge processuale, attesa la mancatanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto dicitazione a giudizio, sia in primo che in secondo grado, al difensore di fiduciadella ricorrente.

Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cortedistrettuale, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sarebbe statonotificato, per errore, presso il recapito di p.e.c. del quasi omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, anziché al difensore di fiducia delricorrente, che sottoscrive anche il presente ricorso, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta altresì quanto sostenuto nell’impugnata sentenzaa proposito della delega, mai effettuata, ad altri difensori durante l’udienza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.2.1.

Dagli atti del fascicolo (cui questa Corte può legittimamente accedere,31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), risulta, invero, che tutte le notificheoggetto di doglianza sono state correttamente effettuate al difensore di fiduciaAvv. [OSCURATO:PERSONA], presso il corrispondente indirizzo di postaelettronica certificata.Più precisamente, in data 7 marzo 2018, risulta agli atti la notificadel l ’avviso d i conclus ione del le indagin i , ef fettuata a l l ’ ind ir [OSCURATO:EMAIL] (dalla consultazione deglialbi forensi nazionali effettuata attraverso il sito internet del Consiglio Nazionaleprecisamente quello dell’attuale difensore ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] via dei Lecci 56 e quello dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] con studio al medesimo indirizzo; non risultainvece censito alcun iscritto a nome avv. [OSCURATO:PERSONA]).In data 20 marzo 2019, è stato notificato, presso il medesimo recapitop.e.c., il decreto di citazione a giudizio in primo grado e, in data 3 aprile 2025, almedesimo indirizzo risulta essere stata effettuata la notifica al difensore deldecreto di citazione per il giudizio di appello.In tutti i casi, il “sistema di notifiche e comunicazioni telematiche”,restituisce la conferma tanto dell’avvenuta accettazione delle notifiche, da partedel suddetto difensore, quanto dell’avvenuta consegna al medesimo.2.2.

Infine, come osservato dalla Corte territoriale, all’udienza di primogrado del 1° ottobre 2020, il difensore risultava sostituito da altro difensore, ciòche conferma, vieppiù, la circostanza della conoscenza, in capo al difensore difiducia, del procedimento in corso.

Ed è significativo che, con atto d’appello,l’odierna ricorrente non abbia contrastato tale evidenza.Pertanto, deve ritenersi deprivata di qualsivoglia fondamento l’eccezione dinullità della sentenza impugnata, non essendosi verificata alcuna lesione deidiritti di difesa dell’imputata.3.

In ragione dell’evidente inammissibilità del ricorso, della naturaintrinsecamente viziata della doglianza che ne forma oggetto e delcomportamento colposo della ricorrente nel determinare la causa diinammissibilità del ricorso stesso, questo Collegio determina la condanna dellaricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nellamisura di euro quattromila.

Invero, come di recente puntualizzato dalla Corte dicassazione, l’art. 616 cod. proc. pen. prevede che, in caso di inammissibilità, laparte privata sia condannata alle spese del procedimento e al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende; somma che può essere aumentatafino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”.

La sentenzadella Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, nel chiarire il fondamento ditale meccanismo sanzionatorio, ha osservato che la condanna alla somma infavore della Cassa delle ammende non può operare automaticamente, quando ilricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità; ma, specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzipuò essere più severa – quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibilea un comportamento colposo del ricorrente.

In altri termini, la Consulta haeliminato soltanto l’automatismo sanzionatorio nei confronti dell’incolpevole, nonanche la legittimità di una risposta più incisiva nei confronti di chi abbia datocausa, con negligenza o imprudenza, a un ricorso intrinsecamente viziato (Sez.3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello, Rv. 290181-01, in motivazione, par. 5.1.).Alla pronuncia di inammissibilità consegue pertanto, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; v. anche Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce haconfermato la decisione, resa dal Tribunale di Brindisi il 1 ottobre 2020, chedichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e di falso indicatiin rubrica, rispettivamente, sub capi a) e b) dell’imputazione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure all’unico motivo diseguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.In particolare, si lamenta violazione di legge processuale, attesa la mancatanotifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto dicitazione a giudizio, sia in primo che in secondo grado, al difensore di fiduciadella ricorrente. Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cortedistrettuale, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sarebbe statonotificato, per errore, presso il recapito di p.e.c. del quasi omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto, anziché al difensore di fiducia delricorrente, che sottoscrive anche il presente ricorso, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta altresì quanto sostenuto nell’impugnata sentenzaa proposito della delega, mai effettuata, ad altri difensori durante l’udienza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.2.1. Dagli atti del fascicolo (cui questa Corte può legittimamente accedere,31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), risulta, invero, che tutte le notificheoggetto di doglianza sono state correttamente effettuate al difensore di fiduciaAvv. [OSCURATO:PERSONA], presso il corrispondente indirizzo di postaelettronica certificata.Più precisamente, in data 7 marzo 2018, risulta agli atti la notificadel l ’avviso d i conclus ione del le indagin i , ef fettuata a l l ’ ind ir [OSCURATO:EMAIL] (dalla consultazione deglialbi forensi nazionali effettuata attraverso il sito internet del Consiglio Nazionaleprecisamente quello dell’attuale difensore ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]Muschio [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] via dei Lecci 56 e quello dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] con studio al medesimo indirizzo; non risultainvece censito alcun iscritto a nome avv. [OSCURATO:PERSONA]).In data 20 marzo 2019, è stato notificato, presso il medesimo recapitop.e.c., il decreto di citazione a giudizio in primo grado e, in data 3 aprile 2025, almedesimo indirizzo risulta essere stata effettuata la notifica al difensore deldecreto di citazione per il giudizio di appello.In tutti i casi, il “sistema di notifiche e comunicazioni telematiche”,restituisce la conferma tanto dell’avvenuta accettazione delle notifiche, da partedel suddetto difensore, quanto dell’avvenuta consegna al medesimo.2.2. Infine, come osservato dalla Corte territoriale, all’udienza di primogrado del 1° ottobre 2020, il difensore risultava sostituito da altro difensore, ciòche conferma, vieppiù, la circostanza della conoscenza, in capo al difensore difiducia, del procedimento in corso. Ed è significativo che, con atto d’appello,l’odierna ricorrente non abbia contrastato tale evidenza.Pertanto, deve ritenersi deprivata di qualsivoglia fondamento l’eccezione dinullità della sentenza impugnata, non essendosi verificata alcuna lesione deidiritti di difesa dell’imputata.3. In ragione dell’evidente inammissibilità del ricorso, della naturaintrinsecamente viziata della doglianza che ne forma oggetto e delcomportamento colposo della ricorrente nel determinare la causa diinammissibilità del ricorso stesso, questo Collegio determina la condanna dellaricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nellamisura di euro quattromila. Invero, come di recente puntualizzato dalla Corte dicassazione, l’art. 616 cod. proc. pen. prevede che, in caso di inammissibilità, laparte privata sia condannata alle spese del procedimento e al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende; somma che può essere aumentatafino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”. La sentenzadella Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, nel chiarire il fondamento ditale meccanismo sanzionatorio, ha osservato che la condanna alla somma infavore della Cassa delle ammende non può operare automaticamente, quando ilricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità; ma, specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzipuò essere più severa – quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibilea un comportamento colposo del ricorrente. In altri termini, la Consulta haeliminato soltanto l’automatismo sanzionatorio nei confronti dell’incolpevole, nonanche la legittimità di una risposta più incisiva nei confronti di chi abbia datocausa, con negligenza o imprudenza, a un ricorso intrinsecamente viziato (Sez.3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello, Rv. 290181-01, in motivazione, par. 5.1.).Alla pronuncia di inammissibilità consegue pertanto, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; v. anche Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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