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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 1988

Cassazione n. 35997/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 03/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 03/06/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( separatamente dagli avvocati lana e Tuscano) e [OSCURATO:PERSONA] ( dall'avvocato lana congiuntamente al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati dalle diverse impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la prima doglianza prospettata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica ( perché non si precisa in cosa si sarebbe concretata la lesione difensiva prospettata); le censure dirette a contrastare la configurabilità della resistenza contestata ( ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), la sussistenza degli estremi giustificativi dell'aggravante di cui all'art 339 comma 2 cp ( prospettate da tutti i ricorsi diversi da quello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), il diniego delle attenuanti generiche ( i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Bevilacqua) replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, tali da rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede; l'addotta estinzione per prescrizione prima della decisione gravata, rivendicata nel ricorso sottoscritto dall'avvocato lana, risulta immediatamente smentita dalla confermata sussistenza dell'aggravante ex art 339 comma 2 cp (che porta ad anni 18 e mesi 9 il periodo utile al fine) così da rendere la doglianza manifestamente infondata alla luce della data di consumazione del fatto in contestazione (24 gennaio 2013); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 03/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 03/06/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( separatamente dagli avvocati lana e Tuscano) e [OSCURATO:PERSONA] ( dall'avvocato lana congiuntamente al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati dalle diverse impugnazioni non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la prima doglianza prospettata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generica ( perché non si precisa in cosa si sarebbe concretata la lesione difensiva prospettata); le censure dirette a contrastare la configurabilità della resistenza contestata ( ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), la sussistenza degli estremi giustificativi dell'aggravante di cui all'art 339 comma 2 cp ( prospettate da tutti i ricorsi diversi da quello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), il diniego delle attenuanti generiche ( i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Bevilacqua) replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, tali da rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede; l'addotta estinzione per prescrizione prima della decisione gravata, rivendicata nel ricorso sottoscritto dall'avvocato lana, risulta immediatamente smentita dalla confermata sussistenza dell'aggravante ex art 339 comma 2 cp (che porta ad anni 18 e mesi 9 il periodo utile al fine) così da rendere la doglianza manifestamente infondata alla luce della data di consumazione del fatto in contestazione (24 gennaio 2013); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 lug
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