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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05602/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (gr. 673 ca. di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 4.200 dosi); la disponibilità di un bilancino e ritagli di cellophane, notoriamente utilizzabili per il confezionamento in dosi; le precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 che all'allegato uso esclusivamente personale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (gr. 673 ca. di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 4.200 dosi); la disponibilità di un bilancino e ritagli di cellophane, notoriamente utilizzabili per il confezionamento in dosi; le precarie condizioni economiche dell'imputato, sono stati ritenuti ostativi, senza che il ragionamento denoti tratti di manifesta illogicità, sia alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 che all'allegato uso esclusivamente personale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris