CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43169/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 7 novembre 2013, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, ex artt. 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod.pen.. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. E', infatti, jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il decidente di merito giustificato la scelta dell'equivalenza, quanto al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, sulla base della valorizzazione di elementi attinenti alla personalità del colpevole e all'entità del fatto (stimato non esiguo) apprezzati in maniera non implausibile. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]