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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08649/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 12/9/2019 del Tribunale di Bari, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 250 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. (ascrittogli per avere violato i sigilli apposti a un immobile allo scopo di poter proseguire i lavori edili già oggetto di contestazione e di sequestro delle relative opere).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 349 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, a causa della improprietà della considerazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute corroborate dal fatto che la violazione di sigilli contestata era strumentale alla prosecuzione dei lavori edili già iniziati dal ricorrente al momento del sequestro preventivo, a seguito del quale era stato nominato custode, in quanto tale considerazione, seppure logica, non costituiva un elemento di riscontro esterno e individualizzante, sottolineando che il ricorrente non era mai stato visto dalla polizia giudiziaria in prossimità dei beni sottoposti a sequestro; in secondo luogo, ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione a proposito della configurabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 349 cod. pen., non essendovi prova della consapevole volontà del custode di violare i sigilli apposti ai beni sequestrati.

Con memoria del 14/12/2021, pervenuta il 22/12/2021, successiva alla assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, il ricorrente ha ribadito la ammissibilità e la fondatezza dei motivi posti a fondamento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo volto, tra l'altro riproducendo il primo motivo d'appello, a conseguire una rivisitazione delle fonti di prova, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, sia in ordine alla attribuibilità del fatto al ricorrente, sia a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante contestata, pur non essendo ciò consentito, a fronte di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

Nel caso in esame la Corte d'appello di Bari ha ribadito la dichiarazione di responsabilità del ricorrente sulla base della considerazione logica degli elementi disponibili, costituiti dalla contestazione al ricorrente della occupazione abusiva dei luoghi e della alterazione degli stessi e della sua nomina a custode e di quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente all'atto della constatazione della violazione dei sigilli, che dichiarò di aver eseguito i lavori edili su richiesta e per conto del ricorrente: da questi elementi la Corte territoriale ha tratto la conferma della responsabilità del ricorrente e nella loro valutazione non è ravvisabile alcuna illogicità, né vi sono violazioni dei criteri di giudizio stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen., posto che le dichiarazioni del coimputato sono state valutate assieme al fatto obiettivo del precedente sequestro a carico dell'imputato e della circostanza che questi aveva abusivamente occupato l'immobile e dato l'avvio ai lavori edili sullo stesso, fatti che sono stati valutati in modo logico, sulla base del criterio dell'interesse alla prosecuzione dei lavori, così traendone, in modo non manifestamente illogico e sulla base di un elemento obiettivo e non certamente congetturale, la prova della responsabilità del ricorrente; la configurabilità della circostanza aggravante della veste di custode, peraltro non oggetto di specifica contestazione con l'atto d'appello, è stata ribadita in considerazione della presenza del ricorrente all'atto del sequestro e anche in tale considerazione non è dato di rilevare alcuna illogicità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitàtivamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 12/9/2019 del Tribunale di Bari, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 250 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. (ascrittogli per avere violato i sigilli apposti a un immobile allo scopo di poter proseguire i lavori edili già oggetto di contestazione e di sequestro delle relative opere). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 349 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, a causa della improprietà della considerazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute corroborate dal fatto che la violazione di sigilli contestata era strumentale alla prosecuzione dei lavori edili già iniziati dal ricorrente al momento del sequestro preventivo, a seguito del quale era stato nominato custode, in quanto tale considerazione, seppure logica, non costituiva un elemento di riscontro esterno e individualizzante, sottolineando che il ricorrente non era mai stato visto dalla polizia giudiziaria in prossimità dei beni sottoposti a sequestro; in secondo luogo, ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione a proposito della configurabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 349 cod. pen., non essendovi prova della consapevole volontà del custode di violare i sigilli apposti ai beni sequestrati. Con memoria del 14/12/2021, pervenuta il 22/12/2021, successiva alla assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, il ricorrente ha ribadito la ammissibilità e la fondatezza dei motivi posti a fondamento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo volto, tra l'altro riproducendo il primo motivo d'appello, a conseguire una rivisitazione delle fonti di prova, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, sia in ordine alla attribuibilità del fatto al ricorrente, sia a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante contestata, pur non essendo ciò consentito, a fronte di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetti o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). Nel caso in esame la Corte d'appello di Bari ha ribadito la dichiarazione di responsabilità del ricorrente sulla base della considerazione logica degli elementi disponibili, costituiti dalla contestazione al ricorrente della occupazione abusiva dei luoghi e della alterazione degli stessi e della sua nomina a custode e di quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente all'atto della constatazione della violazione dei sigilli, che dichiarò di aver eseguito i lavori edili su richiesta e per conto del ricorrente: da questi elementi la Corte territoriale ha tratto la conferma della responsabilità del ricorrente e nella loro valutazione non è ravvisabile alcuna illogicità, né vi sono violazioni dei criteri di giudizio stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen., posto che le dichiarazioni del coimputato sono state valutate assieme al fatto obiettivo del precedente sequestro a carico dell'imputato e della circostanza che questi aveva abusivamente occupato l'immobile e dato l'avvio ai lavori edili sullo stesso, fatti che sono stati valutati in modo logico, sulla base del criterio dell'interesse alla prosecuzione dei lavori, così traendone, in modo non manifestamente illogico e sulla base di un elemento obiettivo e non certamente congetturale, la prova della responsabilità del ricorrente; la configurabilità della circostanza aggravante della veste di custode, peraltro non oggetto di specifica contestazione con l'atto d'appello, è stata ribadita in considerazione della presenza del ricorrente all'atto del sequestro e anche in tale considerazione non è dato di rilevare alcuna illogicità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitàtivamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febb
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