CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31987/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10132-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ape legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3544/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento per IRPEF ed IRAP, per gli anni 1993, 1998, 1999 e 2003; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR - nonostante l'allora società appellata avesse chiesto l'esclusione della documentazione, depositata ex adverso in violazione di legge - avrebbe ammesso la produzione avversaria di ben oltre 20 documenti differenti, senza l'indicazione punto per punto di ciascun documento depositato; che, attraverso il secondo motivo, la società assume l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione riguardante la forza probatoria degli estratti di ruolo; Ric. 2018 n. 10132 sez. MT - ud. 24-03-2021 -2- che le intimate Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato; che, infatti, in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione (Sez. 5, n. 3593 del 10/02/2017); che, nella specie, è pacifico - poiché ne dà atto la stessa CTR - che i documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano privi di elencazione dettagliata; che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 marzo 2021 DEPOSITATO iN cp CANCELERK fiFtuià Giudiz