CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9466/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 43 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 156/36/13, depositata il 01/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA], nel 2004, riceveva i diritti di opzione per l’acquisto di azioni dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Sa (società non quotata in borsa), controllante di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 734.735,00, che il contribuente, nel 2005, provvedeva a rivalutare, ad un prezzo stimato di euro 1.013.460,00, versando l’imposta sostitutiva; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente esercitiva il diritto d’opzione, rivendendo, contestualmente, i titoli al prezzo complessivo di euro 4.322.843,91; ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis del d.l. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, assoggettava a ritenuta I.r.p.e.f. la differenza (euro 3.579.093,91) tra il prezzo di vendita delle azioni (euro 4.322.843,91) ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione, secondo il valore del 2004 (euro 743.750,00); nel 2010 il contribuente presentava all’Agenzia delle entrate un’istanza di rimborso, assumendo l’erronea applicazione, da parte del datore di lavoro, della disciplina fiscale, meno favorevole, vigente all’epoca dell’assegnazione delle azioni (anno 2006), in luogo di quella, più favorevole, vigente all’epoca dell’”assegnazione” delle stock option (anno 2004); in particolare, secondo il contribuente, gli sarebbe spettato un rimborso pari alla differenza tra l’I.r.p.e.f. e le addizionali pagate (da un lato) e l’imposta sostitutiva del 12,50% prevista per i capital gain (dall’altro); 2. con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria ed il giudice di primo grado, con sentenza n. 59/19/2011, r.g. n. 9466/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 rigettava la domanda; avverso tale decisione, il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame in quanto il d.l. n. 262/2006, entrato in vigore in data 03/10/2006, — che ha modificato il regime fiscale delle stock option, con applicazione della (più favorevole) aliquota del 12,5%, subordinata al verificarsi di tre nuove condizioni (che il contribuente non era in grado di soddisfare), che si andavano a sommare alle due condizioni (che il contribuente era in grado di soddisfare) in precedenza richieste, è applicabile a partire dal 1°/01/2007, e non riguarda quindi la fattispecie in esame, nella quale il processo di attribuzione dei diritti di opzione è iniziato nel 2005 e l’operazione si è conclusa “solo” il 15/12/2006. Trova infatti applicazione l’art. 3, comma 1, della l. n. 212/2000, per il quale «Relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.»; 3. inoltre, la Commissione regionale, dopo avere riconosciuto la fondatezza della domanda principale del contribuente, di rimborso dell’importo di euro 1.279.151,13, ha soggiunto che non poteva essere accolta la domanda subordinata di rimborso dell’importo di euro 453.017,01, pari alla differenza tra l’I.r.p.e.f. prelevata dal sostituto d’imposta sul differenziale “prezzo di vendita/costo di acquisto delle azioni”, e l’I.r.p.e.f. dovuta sul differenziale “prezzo di vendita/costo di acquisto delle azioni” aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione, in quanto l’art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203 del 2005, che riconosceva ai contribuenti la facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei titoli sulla base di un’apposita perizia di stima e previo pagamento dell’imposta sostitutiva, poteva essere applicato esclusivamente ai fini r.g. n. 9466/2014 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 della determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, t.u.i.r.; 4. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale con un motivo; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso principale [«art. 360 1° comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 212/02 c.d. Statuto del contribuente in relazione all’art. 51, 2° comma lett. g bis) e 2° bis comma d.p.r. 917/86 (Tuir) nella formulazione ratione temporis applicabile»], l’ufficio finanziario premette che la questione controversa riguarda il regime di tassazione applicabile alla plusvalenza data dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni (dicembre 2006) e il prezzo d’esercizio dei diritti di opzione al momento dell’assegnazione dei titoli (anno 2004); censura, quindi, la sentenza impugnata che ha affermato l’applicabilità del detto art. 51, comma 2, lett. g-bis, t.u.i.r., nella formulazione vigente nel 2004 — che, con una disciplina di favore per il contribuente, prevedeva la tassabilità della plusvalenza solo all’atto di vendita delle azioni, per le quali era stato esercitato il diritto d’opzione, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5% dei capital gain, in presenza di due condizioni (che il contribuente era in grado di soddisfare) —, in luogo della disciplina, meno favorevole, introdotta nel 2006, da ultimo con il succitato d.l. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, che subordinava il regime fiscale di favore al concorso di tre ulteriori condizioni che il contribuente non era in grado di rispettare. L’Agenzia critica il ragionamento della C.T.R., secondo cui osterebbero all’applicabilità della disciplina meno favorevole del 2006, sia il divieto di retroattività delle norme tributarie sia la prescrizione secondo cui, per i tributi periodici, le modifiche normative valgono r.g. n. 9466/2014 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 solo a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è entrata in vigore la nuova norma; con riguardo al primo aspetto (mentre la doglianza relativa alla nozione di tributo periodico, è oggetto del secondo motivo di ricorso), l’Ufficio rimarca che, con l’esercizio del diritto di opzione (in data 15/12/2006), in un momento successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 262/2006, si è realizzato il presupposto impositivo per effetto dell’assegnazione della azioni al contribuente. Quest’ultimo, quindi, secondo la tesi erariale, era a conoscenza del regime tributario temporalmente applicabile (art. 51, comma 2, lett. g-bis, t.u.i.r., come modificato dal d.l. n. 262/2006, entrato in vigore il 04/07/2006), e non vi è stata alcuna violazione del divieto di retroattività delle norme fiscali e del connesso principio di certezza del diritto di cui all’art. 3, della legge n. 212 del 2000; 2. con il secondo motivo [«art. 360 1° comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 212/02 c.d. Statuto del contribuente in relazione all’art. 51 2° comma lett. g bis) e 2° bis comma d.p.r. 917/86 (Tuir) nella formulazione ratione temporis applicabile»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha inserito l’obbligazione oggetto del giudizio nella categoria dei “tributi periodici” (come, a titolo d’esempio, l’I.r.p.e.f., che hanno quale presupposto una fattispecie che si prolunga nel tempo), per i quali vige il principio d’ultrattività della norma tributaria (ex art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente), laddove, invece, il presupposto impositivo delle stock option viene ad esistenza nel momento in cui il dipendente esercita il diritto d’opzione sulle azioni che gli furono offerte, ed è a quel momento che occorre fare riferimento per individuare il regime fiscale applicabile; assume, pertanto, che quando, in data 15/12/2006, ha esercitato il diritto d’opzione ed ha poi contestualmente venduto le azioni, vigente la disciplina del d.l. n. 262/2006 (entrato in vigore il 4/07/2006), il contribuente non era in r.g. n. 9466/2014 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 possesso dei requisiti (o condizioni) per fruire del regime fiscale agevolato, ragione per cui, correttamente, il datore di lavoro aveva considerato la plusvalenza come reddito di lavoro dipendente; 2.1. i due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati; 2.2. è utile comporre il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Per la giurisprudenza consolidata della Corte (ex multis Cass. 17/06/2021, n. 17326, in continuità con Cass. 02/07/2019, n. 17695) «l’art. 51, comma 2, lett. g-bis), t.u.i.r., è stato oggetto di tre distinti interventi modificativi; in particolare, «a) con il primo, introdotto dall’art. 36, comma 25, del d.l. n. 223/2006, ne è stata sancita l’abrogazione, con la conseguenza che è stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito di lavoro dipendente, l’incremento di valore prima escluso; b) con il secondo intervento, per effetto della legge n. 248/2006 di conversione del d.l. n. 223/2006, la disciplina prima abrogata è stata reintrodotta, con l’aggiunta di due nuove condizioni applicative (per cui era anche richiesto che: 1) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione e: 2) che il valore delle azioni assegnate non superasse l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione); c) con il terzo intervento, ossia con l’art. 2, comma 29 del d.l. n. 262/2006, come convertito dalla legge n. 286/2006, sono state mantenute le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell’originario regime e sono state introdotte ulteriori tre condizioni, ossia 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l’esercitabilità dell’opzione “non prima” che siano scaduti tre anni r.g. n. 9466/2014 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l’opzione diviene esercitabile.»; si è anche chiarito (cfr. Cass. 22/01/2021, n. 1280, in connessione con Cass., ult. cit.) che, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale dell’ultimo decennio, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato (in tal senso, cfr.: Cass. 12/04/2017, n. 9465, conforme a Cass. 20/05/2011, n. 11214; n. 13088/2012; n. 11413/2015; gli stessi princìpi sono enunciati da Cass. 20/06/2018, n. 16227; 17/07/2018, n. 18917; 23/12/2020, n. 29343); 2.3. nella specie, la sentenza impugnata non si è attenuta all’orientamento consolidato della Corte in quanto, nel mese di dicembre del 2006, quando sono stati esercitati i diritti di opzione con l’acquisto di un certo numero di azioni e con la contestuale rivendita di parte delle azioni, ad opera del contribuente, era già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il d.l. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto ai due originari presupposti per fruire della tassazione agevolata del 12,5% sui capital gain gli ulteriori tre presupposti sopra menzionati, questi ultimi pacificamente non ricorrenti nel caso concreto. Simili dati oggettivi valgono a superare, in radice, la prospettazione difensiva del contribuente circa la presunta violazione del divieto di retroattività della norma tributaria. Non è conforme a diritto nemmeno il r.g. n. 9466/2014 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 riferimento operato dalla Commissione regionale al divieto di retroattività delle disposizioni tributarie relative a tributi periodici (art. 3, comma 1, secondo periodo, legge n. 212 del 2000). Infatti, come questa Corte ha già precisato (Cass. n. 17695/2019, cit.; Cass. n. 29343/2020, cit.), la nozione di “tributi periodici” cui fa riferimento il disposto dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per il quale «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa (così, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. Ta.r.s.u., cfr. Cass. 23/02/2010, n. 4823), mentre essa non è riferibile all’I.r.p.e.f., in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l’obbligo di dichiarazione che si rinnova “periodicamente”), stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi “periodica” secondo l’accezione sopra illustrata; 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale [«Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 in combinato disposto con l’art. 53 Cost. e conseguente falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 448/01, cui rinvia l’art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203/05 convertito con l. n. 248/05»], il contribuente censura la sentenza impugnata che, ai fini della determinazione del reddito imponibile, ha negato che il valore fiscalmente riconosciuto del diritto di opzione (euro 1.013.460,00) — conseguente alla rivalutazione fiscale a pagamento di tale diritto sulla base di una perizia giurata di stima — dovesse sommarsi al costo (euro 734.735,00) di acquisto r.g. n. 9466/2014 8 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 delle azioni, che era stato il solo valore conteggiato dal datore di lavoro-sostituto d’imposta; 3.1. il motivo non è fondato; il dictum della C.T.R., da questo punto di vista, collima con l’orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, per il quale «Ai fini della applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 […] è proprio la fattispecie presa in esame ad escludere l’accesso alla procedura di rivalutazione della partecipazione all’offerta di stock option. Se infatti oggetto della disciplina era la regolamentazione impositiva di una voce di reddito, esonerata dalla tassazione quale reddito da lavoro dipendente qualora ricorrenti le specifiche condizioni previste dai commi 2, lett. g bis), e 2 bis dell’art. 51, deve escludersi che quella voce fosse associabile al concetto stesso di plusvalenza, regolata dall’art. 67 del TUIR. Ne consegue che la partecipazione al piano di stock option concessa gratuitamente al dipendente non poteva né doveva essere rivalutata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 448 del 2001, come integrata dall’art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005. D’altronde ciò è coerente con la peculiarità del diritto d’opzione concesso, incedibile e relativo ai peculiari rapporti correnti tra il dipendente e la società sua datrice di lavoro.» (Cass. 27/10/2020, n. 23540); 4. in conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo; 5. le spese del gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; r.g. n. 9466/2014 9 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 9466/2014 Numero sezionale 1408/2022 Numero di raccolta generale 13430/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 P.Q.M. accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito, e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu