Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:507
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0447(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 maggio 2025 –
BNP Paribas / SRB (Contributi ex ante 2020)
(causa T‑447/20)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione – Revoca implicita in corso di causa della decisione impugnata – Revoca che produce effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 20)
2.
Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Decisione che modifica in corso di causa la decisione impugnata – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 24‑26)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 47)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 48)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2022/80 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 dicembre 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è annullata nella parte riguardante la BNP Paribas.
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/80 sono mantenuti nella parte concernente la BNP Paribas fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diventa definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BNP Paribas.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.